INPGI – Circolare n. 5 del 7 luglio 2026
Nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza dell’INPGI Art. 12 – Nuovo regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti
Art. 7 – Sanzioni per omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale per i liberi professionisti
Regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti
I Ministeri vigilanti, con nota del 30 dicembre 2025, hanno approvato definitivamente il nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti, adottato dal Consiglio di Indirizzo Generale dell’INPGI con delibera n. 13 in data 26 novembre 2025.
Il nuovo Regolamento – che entra in vigore il 31 dicembre 2025 – tra le varie modifiche apportate, ha ridefinito il sistema sanzionatorio.
L’art. 12 del nuovo Regolamento – oltre ad uniformare il regime sanzionatorio applicato alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti – ha disposto l’allineamento del sistema applicato dall’INPGI a quello previsto nel sistema generale INPS dall’art. 116, comma 8 e seguenti, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’art. 30 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con la presente circolare si illustra la disciplina del nuovo regime sanzionatorio.
1. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)
Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000: “a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
L’omissione contributiva, prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.
L’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, ha integrato le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo che: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”.
Il legislatore ha, di fatto, introdotto l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva, anche alle ipotesi di omissione contributiva disciplinata dalla citata lettera a) del comma 8, al fine di favorire e accelerare la regolarizzazione delle posizioni debitorie.
Pertanto, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento (da intendersi al tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto, al fine di agevolare l’adempimento, ha introdotto una misura in base alla quale, se il pagamento avviene e in unica soluzione entro centoventi giorni dalla scadenza di legge spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente previdenziale, la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento non trova applicazione.
Al riguardo, si evidenzia che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.
La misura agevolativa non trova, invece, applicazione in caso di pagamento in modalità rateale.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall’articolo 116, comma 9, della legge n. 388/2000.
Trascorso il termine di centoventi giorni, troverà applicazione il calcolo delle sanzioni civili nella misura ordinaria.
La nuova disciplina agevolativa, introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, recepita con nuovo Regolamento entrato in vigore il 31/12/2025, trova applicazione nei confronti dell’INPGI relativamente agli inadempimenti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2026 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Per le tipologie di soggetti contribuenti che effettuano pagamenti periodici della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti contributivi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Per i giornalisti freelance/libero professionisti, la nuova disciplina trova applicazione, in via generale, con riferimento al versamento del contributo minimo 2026, che ha come data di scadenza il 31/07/2026 o con riferimento al versamento del contributo a saldo 2025, che ha come data di scadenza il 31/10/2026, nonché a tutte le irregolarità rientranti in tale casisitica verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026 anche se riferite a periodi pregressi.
Per i committenti che abbiano in essere rapporti di lavoro con collaboratori parasubordinati (co.co.co.), la nuova disciplina trova applicazione con riferimento al versamento della contribuzione del mese di dicembre 2025 che ha come data di scadenza il 16/01/2026, nonché a tutte le situazioni irregolari – qualificabili come omesso o ritardato pagamento – verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026, ancorchè riferite a periodi pregressi.
2. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000).
Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000: “in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
L’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.
In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, quindi, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente – giornalista libero professionista o committente titolare di rapporti di lavoro parasubordinati – non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto.
Nel caso in cui, invece, la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente – prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori – entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia; se il versamento avvenga in unica soluzione (dopo i 30 giorni) entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
Al regime sanzionatorio agevolato come sopra illustrato si applicherà il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che in tali fattispecie: “la sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La misura agevolata delle sanzioni civili per evasione spetta anche in caso di pagamento rateale purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione (anche nel caso in cui l’accoglimento dell’istanza avvenga in data successiva ai medesimi termini) e si provveda altresì al pagamento della prima rata. In tal caso, tuttavia, se il contribuente (giornalista o committente) non provvede al regolare versamento delle rate successive alla prima (o vi provveda in misura insufficiente e/o tardiva), le sanzioni civili verranno rideterminate nella misura ordinaria.
La nuova disciplina agevolativa trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate a partire dalla predetta data, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei dodici mesi dalla scadenza legale del versamento.
3. Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)
Il legislatore all’articolo 116, comma 8, ha introdotto la lettera b-bis) con la quale è stata disciplinata la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata dall’ente – d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive – la situazione debitoria, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.
Come nel caso delle regolarizzazioni spontanee effettuate entro i dodici mesi, anche in questa fattispecie, ai fini del mantenimento delle sanzioni civili in misura agevolata, la norma ha previsto il mantenimento del regolare pagamento delle rate successive alla prima. In caso contrario, le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria.
La predetta disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2026 ed anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data, ma oggetto di accertamenti e contestazioni notificate successivamente alla stessa.
4. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000)
Articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000: “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile”.
L’articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, di cui al comma 10 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Tale disposizione – che per l’INPGI trova applicazione solo a decorrere dal 1/01/2026 – prevede che in luogo delle sanzioni civili siano dovuti i soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
Ai fini della corretta applicazione di detta normativa, si precisa che per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva del contribuente, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.
Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme; non ricorre, invece, in ipotesi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.
5. Sanzioni per omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale da parte dei liberi professionisti
Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti all’INPGI la connessa sanzione viene rimodulata come segue:
- 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine;
- 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°;
- 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90°;
- 20%, se viene trasmessa dopo il 90°
Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui i redditi si riferiscono.
Sono tenuti alla predetta comunicazione tutti i giornalisti iscritti che abbiano svolto attività autonoma di natura giornalistica:
- libero-professionale con Partita IVA;
- con ritenuta di acconto;
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d’autore.