CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20244 depositata il 16 giugno 2026

Lavoro – Incarico dirigenziale – Trattamento pensionistico – Base pensionabile – Incremento previdenziale – Quota A e Quota B – Differenze retributive – Inammissibilità

Fatti di causa

1. F.C., dipendente del MIUR con qualifica C3 super, veniva incaricato a tempo determinato, dal 22 dicembre 2002 al 2 dicembre 2006, della direzione dell’Ufficio scolastico di Sassari, con attribuzione del trattamento economico dirigenziale di seconda fascia fino alla cessazione dell’incarico.

2. All’esito di un primo giudizio definito dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 144/2013, per il periodo decorrente dalla cessazione dell’incarico direttivo fino al pensionamento, intervenuto il 1° aprile 2007, otteneva il riconoscimento del diritto a percepire le differenze tra il trattamento dirigenziale di seconda fascia e quello in concreto corrispostogli, sul presupposto della conservazione, anche per tale periodo, del corrispondente trattamento economico.

3. Nel presente giudizio, quindi, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico, liquidato sulla base dell’ultimo stipendio percepito in qualità di funzionario, assumendo che nella base pensionabile dovessero essere computati anche gli emolumenti correlati all’incarico dirigenziale.

4. Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda, ritenendo che l’INPS dovesse adeguarsi al precedente accertamento giudiziale.

5. La Corte d’appello di Sassari, con sentenza n. 74/2021 impugnata nella presente sede, ribadito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, accoglieva l’appello dell’INPS.

Rilevava che la precedente decisione si era limitata a riconoscere il diritto del sig. C. alle differenze retributive tra il trattamento previsto per i dirigenti di seconda fascia e quanto in concreto percepito dal momento della revoca dell’incarico sino al pensionamento, senza determinare la concreta incidenza di tali differenze sul trattamento pensionistico; l’INPS si era quindi conformato a quel giudicato, ricalcolando la pensione annua lorda secondo la disciplina legislativa vigente, mentre le pretese del ricorrente, fondate sul presupposto del riconoscimento della qualifica dirigenziale, non erano condivisibili perché riferivano l’incremento previdenziale alla Quota A anziché alla Quota B del trattamento pensionistico ed inserivano il maggior trattamento economico nella retribuzione di base, anziché nel trattamento accessorio.

Affermava che il primo giudice aveva erroneamente qualificato come componenti strutturali della retribuzione, utili ai fini della base pensionabile, le maggiorazioni corrisposte per lo svolgimento di mansioni superiori, in difformità dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

6. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

7. All’udienza camerale, la Corte ha riservato il termine di giorni 60 per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 342, 343, 434, 436 bis e 345 c.p.c., per l’omessa dichiarazione d’inammissibilità dell’appello dell’INPS, ritualmente eccepita e comunque rilevabile d’ufficio.

Deduce, in particolare, che l’INPS aveva introdotto in appello argomenti nuovi (pag. 13 del ricorso) e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dei motivi di gravame ai quali egli aveva opposto specifiche eccezioni. In particolare, assume che il secondo motivo fosse generico e che il quinto fosse nuovo, poiché l’appellante aveva lamentato solo con l’atto di gravame la mancata considerazione di contestazioni non svolte in primo grado, essendosi allora limitato a prospettare l’interpretazione della liquidazione delle quote A e B sulla base di norme abrogate o comunque superate dal d.lgs. n. 165 del 2001.

1.1. La censura è generica e va dichiarata inammissibile.

Il ricorrente non indica dove e in quali termini, negli atti di causa, le prospettazioni dell’INPS che assume nuove o generiche siano state formulate; né specifica quali difese dell’Istituto dimostrerebbero che le contestazioni riproposte in appello non erano state svolte in primo grado. Non precisa, inoltre, dove e come, nel giudizio di appello, avrebbe eccepito l’inammissibilità dei motivi per genericità o novità.

1.2. Quanto al secondo motivo di appello, il rilievo di genericità resta assertivo. Il ricorrente non chiarisce, infatti, sotto quale profilo la censura difetterebbe di specificità, avuto riguardo al tenore complessivo dell’atto di gravame.

1.3. Con riguardo al dedotto carattere nuovo del quinto motivo di gravame, il ricorrente non trascrive né localizza il contenuto delle difese dell’INPS svolte in primo grado, dalle quali emergerebbe la radicale novità della censura. Anche sotto tale profilo, dunque, la doglianza difetta dei necessari requisiti di specificità e autosufficienza.

1.4. Sotto altro profilo, il motivo non aggredisce la decisione impugnata.

La censura resta, infatti, incentrata sulle originarie prospettazioni dell’INPS, anziché confrontarsi con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all’ammissibilità e al contenuto dei motivi di appello.

1.5. Ne consegue che la denunciata violazione di legge per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello è inammissibile, avendo peraltro la Corte territoriale, sia pure implicitamente, ritenuto ammissibili le censure devolute e proceduto al loro esame nel merito.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avrebbe trattato in modo incoerente i motivi di gravame dell’INPS emettendo una pronuncia ultra petitum.

In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbe trattato insieme motivi disomogenei ed inconciliabili, che richiedevano trattazione separata; che, con il terzo motivo di appello, l’Istituto aveva contestato l’opponibilità della sentenza n. 144/2013 della Corte d’appello, perché pronunciata in un giudizio al quale non avrebbe partecipato, mentre nei fatti di causa della sentenza impugnata si dava atto che l’Istituto aveva dato esecuzione al giudicato derivante da tale decisione, mediante applicazione delle differenze stipendiali ordinate dal giudice alla Quota B.

Deduce, inoltre, che l’INPS non aveva contestato i conteggi, sicché sarebbe incorso in decadenza dal diritto di contestarli e di dimostrare importi diversi in appello; lamenta, altresì, che la Corte territoriale abbia ritenuto assorbiti ulteriori motivi, con esito, a suo dire, intrinsecamente illogico e contraddittorio.

2.1. Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato.

La censura, pur formalmente prospettata come nullità per motivazione apparente, illogica e contraddittoria e come violazione dell’art. 112 c.p.c., non si confronta in modo puntuale con l’effettivo contenuto della decisione impugnata e tende, piuttosto, a contrapporre una diversa lettura dei motivi di appello dell’INPS e del loro rapporto con le risultanze processuali.

In particolare, il ricorrente, nell’evidenziare una discrasia tra la difesa dell’INPS, che aveva contestato l’opponibilità a sé della sentenza n. 144/2013 della Corte d’appello, e la circostanza, riportata nella sentenza impugnata, secondo cui il medesimo Istituto previdenziale aveva dato esecuzione a quel giudicato mediante applicazione delle differenze stipendiali alla quota B, non chiarisce in quali esatti termini la Corte territoriale sarebbe incorsa in una contraddizione decisiva, né trascrive o localizza, con la necessaria specificità, il contenuto integrale del motivo di appello e dei passaggi della sentenza impugnata che si assumono logicamente incompatibili.

Analogo difetto di specificità investe la deduzione secondo cui l’INPS non avrebbe contestato i conteggi e sarebbe perciò decaduto dal diritto di contrastarli o di allegare importi diversi, non essendo illustrato come tale questione sia stata devoluta e decisa, né in che modo l’affermazione di assorbimento di ulteriori motivi abbia inciso concretamente sulla ratio decidendi.

2.2. Ne deriva che il motivo si risolve nella prospettazione di un vizio motivazionale non più scrutinabile nei termini dedotti e, comunque, in una critica meramente alternativa del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, il quale ha esposto in modo intelligibile le ragioni della decisione, sicché non ricorrono né la motivazione apparente né un’effettiva violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 113 c.p.c. e delle disposizioni invocate in materia di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego e di base/retribuzione pensionabile, richiamando, tra l’altro, il d.lgs. n. 165/2001 (artt. 19 e 24), l’art. 43 D.P.R. n. 1092/1973 e la disciplina della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della quota B, sostenendo l’erroneità della qualificazione degli incarichi come “ordini di servizio” e la conseguente illegittimità del calcolo pensionistico operato.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile.

La dedotta violazione di norme di diritto in tema di incarichi dirigenziali e base pensionabile si fonda su una diversa ricostruzione del fatto (natura, fonte e contenuto degli incarichi, documentazione amministrativa; incidenza sul trattamento pensionistico) e, come tale, mira a un riesame del merito.

La Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la pensione si articolava in una quota A, relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata con il sistema retributivo puro e maggiorata del 18 per cento, e in una quota B, da determinarsi, per il ricorrente che vantava oltre diciotto anni di servizio, sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni, secondo coefficienti differenziati nei due periodi quinquennali considerati. Ha altresì dato atto che il consulente di parte appellata e l’INPS avevano concordato in ordine ai parametri di ricalcolo da utilizzare e che la differenza tra gli esiti dei due calcoli risiedeva, in parte, nella circostanza che l’appellato includeva la retribuzione percepita nel periodo di svolgimento dell’incarico dirigenziale nella quota A, anziché nella quota B, come precisato dall’informativa n. 23 del 2003 della Direzione centrale trattamenti pensionistici dell’INPDAP, nonché dall’art. 2, comma 11, della legge n. 335 del 1995, senza tenere conto della previsione recata dall’art. 13, lett. a), del d.lgs. n. 503 del 1992.

A fronte di tale articolata ratio decidendi, il ricorrente non chiarisce in che modo le disposizioni invocate in materia di incarichi dirigenziali e retribuzione pensionabile si coordinerebbero con il criterio legale di calcolo della quota B recepito dalla sentenza impugnata, né indica specificamente per quali ragioni l’inquadramento degli incarichi o la loro qualificazione giuridica avrebbero inciso, in termini decisivi, sul meccanismo pensionistico applicato.

Inoltre, la censura non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, la quale ha dato atto della modifica del regime pensionistico dei dipendenti pubblici introdotta dal d.lgs. n. 503 del 1992, evidenziando il passaggio da un sistema di determinazione del trattamento pensionistico fondato sul valore retributivo a un sistema strutturato secondo il valore contributivo, pur con permanenza, per gli assicurati in possesso di maggiore anzianità, di quote determinate secondo criteri differenziati.

Ne deriva il difetto di specificità e di autosufficienza della censura, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

4. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.