CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24557 depositata il 7 agosto 2026

Lavoro – Pensione di vecchiaia – Domanda subordinata – Inoccupazione lavorativa – Simulazione incidentale – Rinvio restitutorio – Accoglimento parziale

Fatti di causa

Con sentenza n.89/23, la Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di pensione di vecchiaia chiesta da P.M.P. con decorrenza dal 1.7.2014.

A prescindere dalla sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi posti dall’art.2, co.3, lett. b) d.lgs. n.503/92, la Corte reputava che al tempo della domanda di pensione fosse in atto una sostanziale situazione di impiego lavorativo. Era emerso infatti che per gli anni 2014 e 2015 la ricorrente risultava formalmente disoccupata a partire dal 30 giugno, e percettrice di indennità di disoccupazione, ma poi sempre reimpiegata a partire da settembre presso lo stesso datore di lavoro, sicché la sua situazione era quella di una lavoratrice che, al tempo della domanda di pensione, già sapeva che si sarebbe reimpiegata dopo una cessazione temporanea e non definitiva del rapporto.

Avverso la sentenza, P.M.P. ricorre per sei motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso, P.M.P. deduce violazione del d.lgs. n.503/92, per non avere la Corte d’appello esaminato l’ulteriore domanda di riconoscimento della pensione con decorrenza dall’1.7.2015, anziché dall’1.7.2014. Il motivo poi ribadisce la sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti dal d.lgs. n.503/92.

Il motivo è infondato laddove deduce omessa pronuncia. Il tribunale ha infatti esaminato e respinto anche la domanda di pensione con decorrenza dall’1.7.2015, come si desume a pag.5, secondo capoverso, della sentenza, dove si dà atto della domanda subordinata e, subito di seguito, viene pronunciato il rigetto; rigetto evidentemente concernente sia la domanda principale sia quella subordinata.

Per la sua seconda parte, il motivo è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza, non incentrata sui requisiti anagrafico e contributivo ma sulla assenza di inoccupazione lavorativa al tempo della domanda di pensione.

Con il secondo motivo di ricorso, P.M.P. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato la rilevanza decisiva del documento COB (Comunicazioni Obbligatorie rilasciate dal Centro dell’Impiego).

Il motivo è infondato.

Dal motivo emerge che il COB attestava le stesse circostanze di fatto già valutate dalla Corte d’appello, ovvero che la stessa percepì indennità di disoccupazione per i due mesi estivi del 2014 e 2015, e che poi venne assunta a tempo indeterminato nel settembre 2015 e lavorò presso la stessa società fino al 2018, epoca del pensionamento. Trattasi di circostanze considerate sentenza, sicché nessun fatto decisivo fu omesso.

Con il quarto motivo di ricorso, logicamente prioritario, rispetto al terzo, P.M.P. deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato la simulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2014 e 2015, senza che l’Inps avesse eccepito tale simulazione.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello si è mantenuta entro i limiti della domanda, rigettando la stessa; la simulazione è stata affermata solo in via incidentale, e senza efficacia di giudicato. Ai fini di tale accertamento incidentale, che è valso solo a negare il requisito della mancanza di occupazione lavorativa al tempo della domanda, non occorreva alcuna domanda dell’Inps, necessaria ai sensi dell’art.34 c.p.c. nei soli casi di pregiudizialità tecnica (causa pregiudiziale) – distinta dalla pregiudizialità logica – tesa a far giudicato autonomo sulla domanda anche al di fuori del giudizio in cui è decisa (v. Cass.13173/07, Cass.24427/22).

Con il quinto motivo di ricorso, P.M.P. deduce violazione dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di pensione sulla base di una presunzione di simulazione, nonostante la ricorrente avesse dimostrato tutti i requisiti costitutivi del diritto e l’Inps non avesse provato la mancata cessazione dei rapporti di lavoro nel 2014 e 2015.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto non sussistente, in base a prova presuntiva tratta da fatti allegati al processo, il requisito costitutivo della assenza di impiego lavorativo al tempo della domanda di pensione (v. Cass.14417/19 che parla di requisito del diritto insieme a quello dell’anzianità contributiva) Non vi è stata alcuna violazione dell’art.2697 c.c. con assolvimento dell’Inps dal relativo onere probatorio ma, al contrario, è risultata mancante la prova di un requisito costitutivo del diritto, spettante alla ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso, P.M.P. deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale pronunciato sul terzo motivo d’appello, ove era chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, la quale aveva condannato la ricorrente alle spese del grado senza considerare la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. versata in atti. Il motivo è fondato.

Risulta dall’atto d’appello che venne proposto un terzo motivo di impugnazione per violazione dell’art.152 d.a. c.p.c., mentre la sentenza qui gravata non ha esaminato tale mezzo, non citato nemmeno in narrativa.

La sentenza va dunque cassata in relazione all’omessa pronuncia, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per l’esame del terzo motivo d’appello e senza vincolo di diversa composizione trattandosi di rinvio restitutorio

Il sesto motivo di ricorso, che deduce nel merito la violazione dell’art.152 d.a. c.p.c. per non avere il Tribunale di Brescia disposto la non ripetibilità delle spese, resta assorbito.

In conclusione, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del terzo motivo di ricorso; la Corte d’appello, in sede di rinvio, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i restanti e assorbito il sesto motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.