Abstract
Il contributo analizza la disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, con particolare attenzione al ruolo dell’Amministrazione finanziaria, ai presupposti dell’omologazione forzosa (c.d. cram down) e ai limiti del dissenso dell’Erario nel sistema delineato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). L’indagine ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 63 CCII, considerando le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 e gli ulteriori interventi normativi del 2026, nonché il rapporto tra autonomia negoziale, tutela del credito tributario e controllo giudiziale.
Particolare attenzione è dedicata alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, di cui vengono individuati l’effettiva portata applicativa e i limiti interpretativi, distinguendo i chiarimenti contenuti nella Parte I dalla successiva disciplina degli accordi di ristrutturazione. Il contributo esamina inoltre il parametro della convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, il ruolo dell’attestazione del professionista indipendente e la rilevanza della continuità aziendale e della finanza esterna nella valutazione del trattamento del credito pubblico.
L’analisi della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione del 2026 consente infine di delineare i confini del controllo giudiziale, distinguendo il legittimo superamento del dissenso dell’Erario dall’uso distorto dell’accordo di ristrutturazione quale mero strumento di falcidia del debito tributario. Ne emerge un modello nel quale il credito fiscale conserva la propria specificità pubblicistica, ma il consenso dell’Amministrazione non assume carattere necessariamente decisivo quando ricorrono i presupposti legislativi dell’omologazione forzosa. La transazione fiscale si configura così come componente strutturale della regolazione negoziale della crisi, nel punto di equilibrio tra tutela delle entrate pubbliche, conservazione del valore aziendale e controllo giudiziale.
Parole chiave: transazione fiscale; accordi di ristrutturazione dei debiti; omologazione forzosa; cram down fiscale; credito tributario; Agenzia delle Entrate; Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; art. 63 CCII; liquidazione giudiziale; continuità aziendale; controllo giudiziale; risanamento d’impresa.
1. Premessa
L’intersezione tra diritto della crisi d’impresa e fiscalità concorsuale costituisce uno dei terreni nei quali più intensamente si misura l’equilibrio tra autonomia negoziale, tutela del credito pubblico e finalità conservativa degli strumenti di regolazione della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successivamente modificato da numerosi interventi legislativi, ha progressivamente superato la tradizionale contrapposizione tra soluzioni liquidatorie e risanamento, attribuendo agli strumenti negoziali soggetti a omologazione un ruolo centrale nella gestione delle situazioni di crisi e insolvenza.
In questo contesto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria assume una rilevanza peculiare. Il credito tributario conserva, infatti, la propria natura pubblicistica e non è liberamente disponibile dall’amministrazione secondo logiche meramente privatistiche; la possibilità di ridurne l’ammontare o di differirne il pagamento deriva esclusivamente dalle specifiche previsioni legislative che consentono la transazione fiscale. L’intervento del legislatore ha tuttavia progressivamente ridimensionato la tradizionale centralità del consenso dell’Erario, introducendo meccanismi nei quali, ricorrendone i presupposti, il tribunale può procedere all’omologazione anche in assenza dell’adesione del creditore pubblico.
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale rende necessario evitare una lettura statica dell’art. 63 CCII. La disciplina del cram down fiscale è stata modificata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e deve essere oggi interpretata alla luce delle disposizioni vigenti nel settembre 2026, nonché delle più recenti pronunce della Corte di cassazione. Parallelamente, la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 assume un rilievo sistematico significativo, ma non può essere utilizzata come se avesse già esaurito la trattazione degli accordi di ristrutturazione: la stessa circolare è articolata in quattro parti e individua nella Parte III quella dedicata agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo. La Parte I, pubblicata nel luglio 2026, riguarda invece i nuovi istituti del Codice e contiene, tra l’altro, importanti chiarimenti sulla composizione negoziata, sul trattamento del debito tributario e sui rapporti tra quest’ultima e gli strumenti di regolazione della crisi. [1]
La presente analisi intende pertanto ricostruire il ruolo dell’Amministrazione finanziaria negli accordi di ristrutturazione, concentrandosi sulla transazione fiscale prevista dall’art. 63 CCII e sul rapporto tra consenso dell’Erario e potere di omologazione del tribunale. Particolare attenzione sarà dedicata alla giurisprudenza del 2026, che ha chiarito, da un lato, i limiti dell’utilizzo del cram down quale strumento destinato alla mera falcidia del debito fiscale e, dall’altro, l’impossibilità di introdurre, in sede giudiziale, un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore laddove la disciplina applicabile richieda invece una verifica della convenienza della proposta.
2. Gli accordi di ristrutturazione nel sistema del CCII
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dagli artt. 57 ss. CCII costituiscono strumenti negoziali destinati alla regolazione della crisi o dell’insolvenza mediante un accordo concluso con una parte qualificata del ceto creditorio e successivamente sottoposto all’omologazione giudiziale. L’art. 57 individua, quale regola generale, la necessità che l’accordo sia concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, salve le specifiche deroghe previste dal Codice.
La natura negoziale dell’istituto non implica tuttavia la sua assimilabilità a un contratto privatistico estraneo al controllo giudiziale. L’accordo opera all’interno di una fattispecie complessa, nella quale l’autonomia delle parti è coordinata con la verifica giudiziale dei presupposti di legge e con la tutela dei creditori estranei all’accordo. La progressiva articolazione dell’istituto — attraverso gli accordi agevolati, gli accordi a efficacia estesa e la disciplina della transazione fiscale — ha ulteriormente accentuato tale carattere procedimentale.
La posizione dell’Erario deve essere collocata precisamente in questo quadro. L’Amministrazione finanziaria non è un creditore privilegiato dotato di una generica potestà di veto, ma neppure un contraente ordinario che possa disporre liberamente della pretesa tributaria. Il suo potere di aderire a una proposta transattiva discende dalla legge e deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni poste dalla disciplina concorsuale e tributaria.
Ne deriva che il problema centrale non consiste semplicemente nello stabilire se l’Agenzia delle entrate “possa” accettare una falcidia, ma nel determinare quali siano i criteri giuridici attraverso i quali la proposta deve essere valutata e quale sia il margine residuo di autonomia dell’amministrazione quando il legislatore attribuisce al tribunale il potere di omologare l’accordo anche in difetto di adesione.
La distinzione assume particolare importanza alla luce della disciplina oggi vigente dell’art. 63. Il cram down non costituisce infatti un meccanismo generale di sostituzione del giudice alla volontà dell’Amministrazione, ma una tecnica legislativa di superamento del dissenso del creditore pubblico quando ricorrano determinate condizioni quantitative e qualitative. L’analisi della convenienza costituisce quindi un elemento necessario, ma non esaurisce l’intero procedimento.
3. La transazione fiscale e la specificità del credito tributario
L’art. 63 CCII disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. La disposizione consente, nei limiti e alle condizioni stabilite dal legislatore, il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi, attribuendo all’istituto una funzione essenziale nella costruzione di soluzioni di risanamento economicamente sostenibili.
La possibilità di incidere sul credito tributario non deriva, dunque, da una generale disponibilità negoziale del tributo. Essa costituisce una deroga legislativamente tipizzata al principio di integrale riscossione del credito pubblico e deve essere interpretata alla luce della funzione propria degli strumenti di regolazione della crisi.
Particolare rilievo assume, in questo ambito, il parametro comparativo costituito dalla liquidazione giudiziale. La proposta deve essere costruita in modo tale da consentire una verifica concreta del trattamento riservato al credito pubblico rispetto a quello che esso potrebbe ricevere nello scenario liquidatorio. La comparazione non può essere meramente aritmetica: deve tenere conto della struttura patrimoniale dell’impresa, della natura e del valore delle garanzie, dei tempi di realizzo, dei costi della procedura e, nei casi di continuità, della capacità del complesso aziendale di produrre flussi destinati al soddisfacimento dei creditori.
Ne consegue che l’attestazione del professionista indipendente assume una funzione centrale. La relazione non può limitarsi a certificare l’esistenza dei dati contabili, ma deve consentire di comprendere le ragioni per le quali il trattamento proposto al creditore pubblico risulti conforme ai parametri normativi applicabili. Nelle situazioni caratterizzate dalla continuità aziendale, assume particolare rilievo la corretta quantificazione del valore che la prosecuzione dell’attività consente di preservare o generare.
La valutazione della continuità non può tuttavia essere trasformata in un automatismo favorevole al debitore. Il maggior valore derivante dal risanamento deve essere dimostrato attraverso un piano attendibile, sostenuto da ipotesi economiche e finanziarie verificabili e, ove necessario, da analisi di sensitività. Proprio su questo terreno si colloca una delle principali responsabilità dell’attestatore: rendere verificabile il passaggio dal valore prospettico dell’impresa alla concreta capacità di soddisfare il credito tributario.
4. La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026: portata e limiti
La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 rappresenta un intervento di prassi di particolare ampiezza sul CCII. La sua portata deve tuttavia essere individuata con precisione. Il documento è stato concepito come una trattazione progressiva, articolata in quattro parti: la Parte I sui nuovi istituti del Codice, la Parte II sul sovraindebitamento, la Parte III sugli accordi di ristrutturazione e sul concordato preventivo e la Parte IV sulla liquidazione giudiziale e sugli istituti residuali. La stessa Amministrazione precisa che le parti successive saranno pubblicate in momenti distinti e che il documento sarà oggetto di aggiornamenti e integrazioni.
Tale dato è decisivo per delimitare correttamente l’oggetto dell’analisi. Non è corretto attribuire alla Parte I della circolare una disciplina organica degli accordi di ristrutturazione che la stessa Amministrazione ha riservato alla Parte III. La Parte I contiene, tuttavia, indicazioni di interesse diretto per il tema della fiscalità concorsuale, soprattutto nella disciplina della composizione negoziata e nei rapporti tra questa e gli strumenti giudiziali successivamente accessibili.
La circolare valorizza, in particolare, il carattere alternativo delle diverse soluzioni previste dall’art. 23 CCII. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 può costituire l’esito successivo di un percorso di composizione negoziata, ma non deve essere confuso con l’accordo transattivo disciplinato dall’art. 23, comma 2-bis. Si tratta di fattispecie diverse, inserite in contesti normativi differenti e caratterizzate da presupposti e conseguenze non sovrapponibili.
La distinzione assume rilevanza anche con riferimento all’IVA. La falcidia del credito IVA non può essere esclusa attraverso una generica qualificazione dell’imposta come “risorsa propria dell’Unione europea”. La questione deve essere ricostruita alla luce della normativa nazionale e della giurisprudenza unionale, nonché delle specifiche disposizioni del CCII. La stessa prassi dell’Agenzia ha valorizzato, sul punto, l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, Degano Trasporti, escludendo che il vincolo unionale possa essere utilizzato, in via generale, per negare la possibilità di una definizione concorsuale dell’IVA nei casi consentiti dall’ordinamento.
5. Il cram down fiscale nella disciplina vigente
Il punto maggiormente delicato riguarda la possibilità di superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria. La disciplina attuale dell’art. 63, modificata dal d.lgs. n. 136/2024, non può essere ricostruita facendo riferimento alla formulazione originaria del Codice o alle disposizioni che individuavano il cram down nel comma 2-bis.
La disciplina vigente articola infatti il meccanismo di omologazione forzosa in condizioni più puntuali, distinguendo le diverse situazioni in relazione alla presenza e alla consistenza dei creditori aderenti. Tra i presupposti assumono rilievo la natura non liquidatoria dell’accordo, la percentuale dei creditori aderenti, il trattamento riservato al credito pubblico rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e le soglie quantitative stabilite dalla legge.
La disciplina deve inoltre essere letta unitamente alle disposizioni che escludono il ricorso al cram down in determinate circostanze. Ne deriva che la convenienza economica, pur costituendo il principale parametro sostanziale della verifica giudiziale, non può essere considerata l’unico requisito astrattamente sufficiente per ottenere l’omologazione forzosa.
Il legislatore ha quindi costruito un modello nel quale il dissenso dell’Erario può essere superato non perché il tribunale disponga di un generale potere di sostituirsi all’Amministrazione, ma perché la legge attribuisce al giudice, ricorrendo condizioni predeterminate, il potere di verificare se l’interesse dei creditori e le finalità della procedura risultino compatibili con l’omologazione dell’accordo nonostante il dissenso del creditore pubblico.
La distinzione è essenziale anche sul piano concettuale. Il cram down non trasforma l’Amministrazione finanziaria in un soggetto privo di autonomia valutativa, ma riduce la rilevanza decisiva del suo dissenso quando siano soddisfatti i presupposti legislativi dell’omologazione forzosa.
6. La giurisprudenza del 2026: dall’abuso dell’istituto alla delimitazione del controllo giudiziale
La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha contribuito in maniera significativa a definire i confini del cram down.
Particolarmente rilevante è l’ordinanza della Prima sezione civile 26 febbraio 2026, n. 4365. La Corte ha affrontato un caso nel quale l’accordo di ristrutturazione risultava sostanzialmente diretto alla falcidia del debito fiscale, senza una reale ristrutturazione dell’esposizione debitoria riferibile agli altri creditori. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di ravvisare, in presenza di tali elementi, un uso distorto dell’istituto, precisando che l’indagine sull’utilizzo dello strumento per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle perseguite dall’ordinamento costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei limiti propri del vizio di motivazione.
La pronuncia non autorizza tuttavia a trasformare la precedente condotta fiscale del debitore in un autonomo requisito generale di meritevolezza. Il principio deve essere riferito alla causa concreta dell’operazione e alla verifica dell’effettivo utilizzo dell’accordo di ristrutturazione secondo la funzione che l’ordinamento gli attribuisce.
Significativa è anche l’ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918, relativa al regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024. La Corte ha affermato che, nel precedente quadro normativo, il cram down presupponeva la preesistenza di un accordo con creditori diversi da quelli pubblici interessati dalla proposta transattiva, anche quando tale accordo non fosse sufficiente a raggiungere le percentuali ordinarie previste dalla legge. La pronuncia assume particolare rilevanza sul piano intertemporale, perché dimostra come le condizioni del cram down non possano essere ricostruite prescindendo dalla disciplina ratione temporis applicabile.
Diverso è il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, relativa al concordato preventivo. In quella sede la Corte ha chiarito che, nell’ambito del cram down fiscale, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla specifica disciplina, con particolare riguardo alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato, ad esempio, su pregresse condotte distrattive o violazioni fiscali.
Le tre pronunce, considerate congiuntamente, delineano un quadro tutt’altro che contraddittorio. Il giudice non può trasformare il cram down in uno strumento di premialità soggettiva per il debitore; allo stesso tempo, non può consentire che l’accordo di ristrutturazione venga utilizzato come mero veicolo per ottenere una falcidia fiscale priva di una reale funzione di ristrutturazione. Il criterio distintivo è rappresentato dalla causa concreta dello strumento e dalla verifica dei presupposti stabiliti dalla legge.
7. Il ruolo dell’Amministrazione finanziaria
All’interno di questo sistema, l’Agenzia delle entrate conserva un ruolo significativo. Il venir meno della natura decisiva del consenso dell’Erario nelle ipotesi di cram down non equivale infatti alla marginalizzazione dell’attività amministrativa.
L’istruttoria dell’Ufficio deve essere orientata alla verifica della proposta, dei dati aziendali, della situazione debitoria e della convenienza del trattamento prospettato. L’attività amministrativa deve inoltre consentire, ove necessario, al tribunale di comprendere le ragioni del dissenso espresso dal creditore pubblico.
La motivazione del diniego assume quindi una funzione che trascende il rapporto interno tra debitore e Amministrazione. Un diniego adeguatamente motivato consente di individuare gli elementi economici, patrimoniali o giuridici sui quali si fonda la mancata adesione e rende effettivo il successivo contraddittorio giudiziale. L’esigenza di motivazione non implica, tuttavia, che l’Agenzia sia obbligata ad aderire quando la proposta risulti non conforme ai presupposti legislativi.
Occorre inoltre distinguere il giudizio amministrativo da quello giudiziale. L’Agenzia formula una valutazione quale creditore pubblico nell’ambito della procedura transattiva; il tribunale, invece, verifica la ricorrenza dei presupposti dell’omologazione e, nei casi previsti, può superare il dissenso dell’Amministrazione. Non si tratta pertanto di un ordinario sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, bensì dell’esercizio della funzione giudiziale di controllo attribuita dal CCII.
8. Condotte pregresse, affidabilità del debitore e abuso dello strumento
Uno dei profili maggiormente delicati riguarda il rilievo delle condotte pregresse del debitore. In presenza di violazioni fiscali, precedenti inadempimenti o condotte distrattive, l’Amministrazione può certamente tener conto degli elementi acquisiti nell’ambito della propria valutazione complessiva. Ciò non significa, però, che tali circostanze costituiscano automaticamente una causa di esclusione dal trattamento transattivo o dal cram down.
La giurisprudenza del 2026 impone una distinzione fondamentale tra due piani.
Da un lato, vi è la valutazione della proposta secondo i criteri normativamente stabiliti, nella quale assume rilievo la convenienza economica del trattamento rispetto all’alternativa liquidatoria. Dall’altro, vi è l’eventuale abuso dello strumento concorsuale, che ricorre quando la costruzione negoziale risulti artificiosamente orientata alla mera falcidia del debito fiscale, senza una reale funzione di ristrutturazione.
La differenza è sostanziale. Una condotta fiscale pregressa negativa non può, di per sé, trasformarsi in una sanzione atipica di inammissibilità. Diversamente, la costruzione di un accordo che coinvolga solo formalmente altri creditori e che sia concretamente destinato a produrre esclusivamente la riduzione del debito erariale può porre un problema di uso distorto dello strumento.
La verifica deve quindi essere effettuata caso per caso, attraverso l’analisi della struttura dell’accordo, della posizione degli altri creditori, del piano industriale e finanziario e dell’effettiva capacità dello strumento di produrre il riequilibrio perseguito dal legislatore.
9. Il valore della continuità e la prova della convenienza
Nelle operazioni di risanamento in continuità, la determinazione del valore attribuibile al creditore pubblico richiede particolare attenzione. Non è sufficiente affermare che la prosecuzione dell’attività preservi l’avviamento o generi flussi futuri: tali valori devono essere quantificati e collegati alle concrete modalità di esecuzione del piano.
La relazione del professionista indipendente assume quindi una funzione essenziale. Il professionista deve rendere intellegibili le assunzioni economiche e finanziarie del piano, evidenziare i principali fattori di rischio e consentire una comparazione credibile tra scenario di continuità e scenario liquidatorio.
L’analisi dovrebbe inoltre considerare gli effetti della diversa tempistica di realizzo degli attivi, i costi della liquidazione, la consistenza delle garanzie, l’eventuale apporto di finanza esterna e la capacità dell’impresa di generare risorse durante il periodo di esecuzione dell’accordo.
Proprio la finanza esterna merita una considerazione specifica. Essa può migliorare significativamente il trattamento del credito pubblico, ma il relativo apporto deve essere effettivo, documentato e coerente con la struttura dell’operazione. Non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di nuova finanza per dimostrare la convenienza della proposta.
10. Le modifiche normative del 2026 e il problema dell’aggiornamento della disciplina
Il quadro deve essere ulteriormente aggiornato alla luce degli interventi legislativi dell’agosto 2026. Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha modificato la disciplina della delega fiscale prevedendo, tra l’altro, la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dal CCII. [2]
La novità conferma la progressiva tendenza dell’ordinamento a costruire una disciplina coordinata della fiscalità nella crisi, ma impone di distinguere attentamente tra disposizione delegante, disciplina attuativa e concreta applicabilità delle nuove regole alle singole fattispecie.
L’aggiornamento normativo dimostra, inoltre, l’inadeguatezza di una lettura fondata esclusivamente sulla Circolare 5/E del luglio 2026. La prassi amministrativa deve essere collocata nella sequenza temporale delle fonti e non può essere utilizzata per attribuire alla circolare effetti o contenuti derivanti da interventi legislativi successivi.
Da questo punto di vista, l’interprete deve mantenere separati tre livelli: il contenuto della disciplina legislativa vigente; l’interpretazione fornita dalla prassi amministrativa; l’elaborazione giurisprudenziale successiva o contemporanea. Solo il confronto tra tali livelli consente di individuare l’effettivo assetto dell’istituto.
11. Considerazioni conclusive
L’evoluzione della disciplina della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione mostra il progressivo superamento di un modello nel quale il credito tributario era sostanzialmente impermeabile alle logiche di regolazione negoziale della crisi. Tale superamento non coincide, tuttavia, con una generale privatizzazione del credito erariale.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria rimane distinta da quella del creditore privato perché la possibilità di falcidiare o dilazionare il credito deriva da una specifica autorizzazione legislativa e deve essere esercitata nel rispetto delle condizioni previste dal CCII. Il consenso dell’Erario conserva pertanto un ruolo significativo, ma non sempre decisivo.
Il cram down rappresenta il punto di equilibrio più delicato. Da un lato, esso impedisce che il dissenso del creditore pubblico possa paralizzare una soluzione di risanamento che soddisfi i requisiti fissati dalla legge; dall’altro, non può essere trasformato in uno strumento destinato alla mera cancellazione del debito fiscale. La Cassazione del 2026, soprattutto con le pronunce nn. 4365 e 5918, ha evidenziato la necessità di preservare la funzione propria dell’accordo di ristrutturazione e di distinguere la reale ristrutturazione dell’esposizione da operazioni costruite essenzialmente per ottenere una falcidia fiscale. La successiva pronuncia n. 10723, pur riferita al concordato preventivo, contribuisce a delimitare il controllo giudiziale, escludendo che la verifica dei presupposti del cram down possa trasformarsi in un generale giudizio di meritevolezza soggettiva del debitore.
La Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 si inserisce in questo processo come importante strumento interpretativo, ma deve essere letta per ciò che effettivamente contiene. La sua struttura progressiva impone di non attribuire alla Parte I una disciplina organica degli accordi di ristrutturazione che la stessa Agenzia ha riservato alla Parte III. La prassi, inoltre, non può sostituire la legge né anticipare gli effetti di modifiche normative intervenute successivamente.
La prospettiva che emerge è quindi quella di un equilibrio dinamico tra tre esigenze: l’effettività del risanamento, la tutela del credito pubblico e il controllo giudiziale sulla corretta utilizzazione degli strumenti concorsuali. In questo equilibrio il Fisco non è più un creditore necessariamente orientato alla liquidazione, ma neppure un contraente libero di disporre della pretesa tributaria secondo criteri esclusivamente privatistici. È un creditore pubblico la cui posizione è funzionalizzata dalla disciplina legislativa della crisi e sottoposta, nei casi previsti, alla verifica giudiziale.
La vera sfida interpretativa per gli anni a venire sarà dunque stabilire sino a quale punto possa estendersi il potere di valutazione dell’Amministrazione e, specularmente, quale sia il limite oltre il quale il cram down cesserebbe di essere uno strumento di regolazione della crisi per trasformarsi in un meccanismo di mera imposizione giudiziale della falcidia fiscale. La risposta non può essere affidata a formule generiche di meritevolezza o affidabilità del debitore, ma deve essere ricercata nella struttura dell’accordo, nella sua causa concreta, nella convenienza del trattamento proposto e nel rigoroso rispetto dei presupposti fissati dal legislatore.
È proprio in questa prospettiva che la fiscalità concorsuale mostra la propria funzione sistemica: non una deroga occasionale alla regola della riscossione integrale, ma una componente strutturale della disciplina della crisi, nella quale l’interesse alla continuità e alla conservazione del valore aziendale viene bilanciato con la necessità di assicurare che il sacrificio imposto al credito pubblico sia giuridicamente autorizzato, economicamente giustificato e sottoposto a un effettivo controllo giudiziale.
Note
[1] Agenzia delle entrate, Circ. 16 luglio 2026, n. 5/E, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Inquadramento e approfondimento degli istituti. La circolare precisa che il documento è articolato in quattro parti e che la Parte III è dedicata agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo.
[2] D.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante modificazioni alla disciplina della delega fiscale, con particolare riferimento alla possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari prevista dagli artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII.
[3] Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365, in materia di uso distorto dell’accordo di ristrutturazione e di cram down fiscale.
[4] Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918, relativa al regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e alla necessità, in quel regime, di un accordo con creditori diversi dal creditore pubblico interessato dal cram down.
[5] Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723, in materia di cram down fiscale nel concordato preventivo e di limiti al giudizio di meritevolezza del debitore.
[6] CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti, in tema di trattamento concorsuale del credito IVA.
[7] D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 57 e 63, nel testo vigente alla data dell’11 settembre 2026.