CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22745 depositata il 6 luglio 2026

Tributi – Visto di conformità – Cartella di pagamento – Appello incidentale proposto – Interesse ad agire – Rigetto

Fatti di causa

1. Il dott. Ro.Fr., con domicilio fiscale in Roma, quale (…) (per brevità: R.A.F.) del centro di Assistenza Fiscale CISL, rilasciava il “visto di conformità” dei dati del Mod. 730/2015, per l’anno d’imposta 2014, di un contribuente, cliente del C.A.F., residente nella provincia di Mantova.

A seguito di controllo formale di tale dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate  Direzione provinciale di Mantova contestava la spettanza delle detrazioni d’imposta al contribuente, con riferimento alle spese per interventi di risparmio energetico, in considerazione dell’omessa indicazione dei dati catastali dell’immobile interessato; l’Ufficio, pertanto, ravvisava una asserita “infedeltà” nel rilascio del visto di conformità.

La stessa Direzione provinciale, dunque, notificava al dott. Ro.Fr. cartella di pagamento n. (…), con la quale, invocando l’applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (in base al quale, nella versione vigente ratione temporis, il R.A.F. era tenuto nei confronti dello Stato al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente), richiedeva il pagamento per IRPEF, sanzioni ed interessi per complessivi Euro 2.613,00.

2. Avverso tale cartella di pagamento Ro.Fr. proponeva ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Mantova e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione – dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 3346/2021, depositata il 23 marzo 2021, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appello incidentale dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 3218/2023, pronunciata il 25 maggio 2023, e depositata in segreteria il 30 maggio 2023, preso atto della rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio dichiarava inammissibile l’appello incidentale, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ro.Fr., sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 2 gennaio 2024).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’Agenzia delle Entrate  Riscossione è rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 5 marzo 2026 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., nonché dell’art. 54 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata era errata, nella parte in cui aveva escluso l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale, in quanto tale appello si fondava su una effettiva soccombenza parziale, da ravvisarsi nel rigetto della questione preliminare riguardante la nullità degli atti per violazione dell’art. 39, comma 2, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata era errata, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di giudicato formulata dall’appellato.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Rileva che la pronuncia impugnata era errata, nella parte in cui aveva dichiarato estinto l’intero giudizio, in quanto la rinuncia all’appello principale dell’Agenzia delle Entrate non era stata accettata, e sussisteva quindi un interesse effettivo alla prosecuzione del giudizio.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, attenendo tutti alla questione della sussistenza dell’interesse del ricorrente a coltivare l’appello incidentale, e sono infondati.

La C.T.P. di Roma, con la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, avendo ritenuto che, pur sussistendo la competenza della
Direzione provinciale di Mantova ad emettere la cartella di pagamento impugnata (ritenendo, quindi, infondata l’eccezione sollevata con il ricorso originario), era comunque insussistente la pretesa tributaria, e quindi il relativo recupero a tassazione delle spese di riqualificazione energetica, essendo incontestato che le spese portate in detrazione dal contribuente erano volte al risparmio energetico, e che lo stesso contribuente aveva indicato i dati catastali dell’immobile.

Orbene, stante la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, deve ritenersi che il sig. Ro.Fr., con il ricorso di primo grado, abbia proposto un’unica domanda (quella di annullamento dell’atto impositivo impugnato), deducendo a fondamento della medesima una pluralità di motivi.

In particolare, circoscrivendo l’analisi alla censura accolta e a quella riproposta attraverso l’impugnazione incidentale, deve ritenersi che, dedotta, preliminarmente, l’incompetenza dell’organo finanziario emittente, il ricorrente abbia rivolto la sua attenzione al merito della pretesa finanziaria contestandone la fondatezza.

Così delineati i rapporti tra le diverse doglianze veicolate in primo grado, non può che concludersi, in conformità con quanto già statuito dai Giudici di appello, per l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto. Difatti, la pronuncia di primo grado, pur se sulla base di un unico motivo, ha accolto comunque la domanda proposta dal contribuente, ragion per cui la soccombenza sulla questione della eccepita incompetenza dell’Ufficio che ha emesso la cartella è questione puramente teorica, non derivando al ricorrente alcun concreto pregiudizio dal rigetto di tale eccezione di incompetenza.

Ne consegue, pertanto, che nel caso di specie l’appello incidentale proposto, pur in assenza di una espressa indicazione in tal senso, deve essere riqualificato come impugnazione incidentale condizionata, in quanto tale, necessariamente subordinata all’accoglimento dell’appello principale.

Invero, i Giudici di seconde cure avrebbero dovuto procedere all’esame dell’appello incidentale proposto solo nell’ipotesi in cui, discostandosi dalle conclusioni raggiunte in primo grado, avessero ritenuto fondata nel merito la pretesa tributaria contestata e, per l’effetto, accolto l’appello principale proposto dall’Ufficio. Solo in quell’ipotesi, infatti, l’interesse all’appello del contribuente da meramente potenziale sarebbe divenuto attuale e concreto, legittimando, pertanto, l’esame dell’impugnazione incidentale altrimenti inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Va rilevato, peraltro, che, in base all’art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, la rinuncia non produce effetto “se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.

Nel caso di specie, stante l’accoglimento del ricorso proposto dal Ro.Fr. disposto dal primo grado, ed il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata, non vi era alcun concreto interesse dello stesso Ro.Fr. alla accettazione o non accettazione della rinuncia all’appello; correttamente, pertanto, la C.G.T. di secondo grado ha ritenuto non necessaria tale accettazione, ed ha disposto l’estinzione del giudizio ex art. 44, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, con la declaratoria altresì di inammissibilità dell’appello incidentale per evidente carenza di interesse, in quanto la rinuncia all’appello principale determinava la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo (sulla inammissibilità dell’impugnazione nei casi in cui non vi sia una concreta utilità della pronuncia richiesta, non potendo questa consistere in un mero interesse “astratto”, cfr. Cass. 4 luglio 2024, n. 18366, secondo la quale “va di norma escluso l’interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, qualora non possa conseguire, per la parte stessa, un esito giuridicamente apprezzabile e utile“; v. anche Cass. 9 maggio 2024, n. 12733).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

La peculiarità del caso specifico, inserito in un più ampio contenzioso attinente alla individuazione dell’Ufficio competente ad emettere la cartella di pagamento nel caso di emissione del “visto di conformità” ritenuto infedele ex art. 39 D.Lgs. n. 241/1997, costituisce grave ed eccezionale motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti per dichiarare Ro.Fr. tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara Ro.Fr. tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.