CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25377 depositata il 16 settembre 2026

Gestione commercianti – Contributi dovuti – Società ai fini fiscali – Parte di reddito di impresa – Imputazione del reddito – Obbligo contributivo ai fini IRPEF – Rigetto

Fatti di causa

1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque accolto le domande della signora T.L., dichiarando non dovute le somme richieste dall’Istituto con gli avvisi di addebito recanti i numeri (…) e (…), a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per gli utili derivanti dalla partecipazione alla società A. s.r.l.  

A fondamento della decisione la Corte di merito ha rilevato che A. s.r.l., di cui la signora L. è socia unica e amministratrice, opera a tutti gli effetti come società di capitali, «senza che la unipersonalità la trasformi in impresa individuale» (pagina 6 della pronuncia d’appello).  

Nelle società di capitali, al contrario che nelle società di persone, sono tassati e sottoposti a contribuzione soltanto i redditi che siano effettivamente distribuiti e percepiti. Né a diverse conclusioni induce la circostanza che «la effettiva distribuzione e percezione degli utili dipenda da una scelta di un solo socio, o di più soci» (pagina 8 della decisione impugnata) o che, nella società, il socio presti attività lavorativa.  

Ne consegue che, per gli anni 2015 e 2017, l’Istituto non può vantare alcun credito per la contribuzione riguardante gli utili prodotti dalla società A. s.r.l., utili non percepiti dalla signora L. e accantonati nel bilancio.  

2.– Contro la sentenza d’appello l’INPS ricorre per cassazione, articolando un motivo.  

3.– La signora T.L. resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità della pubblica udienza.  

4.– La causa è stata fissata per la pubblica udienza del 7 luglio 2026.

5.– La Procura Generale ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

6.– All’udienza, la Procura Generale ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori hanno ribadito le argomentazioni illustrate negli scritti, formulando le richieste riportate in epigrafe.

Ragioni della decisione

1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, dell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 1344 cod. civ.  

Il ricorrente censura la sentenza d’appello per aver escluso dal reddito imponibile rilevante per il calcolo della contribuzione “a percentuale”, sol perché non sono stati distribuiti, gli utili prodotti da A. s.r.l.: in tale società ha prestato la propria opera la signora T.L., lavoratrice autonoma iscritta alla gestione commercianti proprio in virtù del lavoro svolto nella società.  

In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessivi prodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo» (pagina 8 del ricorso per cassazione).

Ad avviso dell’Istituto, è ininfluente che gli utili non siano stati distribuiti, in quanto tale decisione è riconducibile alla volontà della stessa lavoratrice, socia unica e amministratrice unica della società a responsabilità limitata in cui ha lavorato.  

Non si potrebbe rimettere alla scelta dell’obbligato la determinazione della base imponibile dei contributi, «criterio anche della misura dell’importo di un eventuale trattamento pensionistico», in contrasto con «il principio solidaristico, che costituisce uno dei fondamenti del diritto previdenziale» (pagina 9 del ricorso per cassazione).  

2.– Le censure non incorrono nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 7 e 8).  

L’esposizione degli antefatti rilevanti è puntuale e consente di cogliere la portata delle censure che il ricorrente indirizza contro la pronuncia d’appello.  

Adeguata, inoltre, è l’argomentazione che corrobora le critiche.  

3.– Le censure, pur ammissibili, devono essere, tuttavia, disattese.  

4.– Nel presente giudizio, si controverte di una socia e amministratrice di società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione commercianti, in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale della società.

La questione devoluta concerne l’obbligo di computare nella base imponibile contributiva gli utili prodotti dalla società in cui si esplica l’attività lavorativa, quando la società abbia deliberato di accantonarli e non abbia optato per l’imputazione dei redditi “per trasparenza”.  

5.– Occorre, preliminarmente, ricostruire l’evoluzione della disciplina che ha individuato la base imponibile della contribuzione dovuta alla gestione speciale.  

L’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), a decorrere dal 1° luglio 1990, ha commisurato «l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori» al «12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente».  

Con l’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, il legislatore ha scelto di rapportare il contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF  per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono».  

6.– La contribuzione previdenziale non è più ancorata «soltanto al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione» ed è così parametrata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, punto 6 del Considerato in diritto), anche quando in relazione a tali redditi non sorga alcun obbligo d’iscrizione.  

Ne discende l’ampliamento della base imponibile contributiva (da ultimo, Cass., sez. lav., 28 aprile 2025, n. 11208) e, specularmente, della base pensionabile, «con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 5 del Considerato in diritto).  

7.– Il riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF impone al lavoratore iscritto alla gestione commercianti di computare nella base imponibile i redditi percepiti in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice (Cass., sez. lav., 12 dicembre 2017, n. 29779; nello stesso senso, di recente, Cass., sez. lav., 22 dicembre 2025, n. 33516), anche quando in relazione a tali redditi non si configuri alcun obbligo d’iscrizione alla gestione speciale.  

L’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 qualifica, difatti, come redditi di impresa «[i] redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale» e negli stessi termini dispone oggi l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi» e applicabile dal primo gennaio 2027.  

I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato «sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» (art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, disposizione confermata, a decorrere dal primo gennaio 2027, dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2026).

Il reddito prodotto dalla società in accomandita semplice e dalla società in nome collettivo è, dunque, un reddito proprio del socio, in quanto l’imputazione “per trasparenza” realizza, sia pure ai soli fini tributari, l’immedesimazione tra società partecipata e socio (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto).  

8.– Diversamente, non trattandosi di reddito d’impresa, il lavoratore già iscritto alla gestione commercianti, in virtù della collaborazione al lavoro aziendale, non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti alcuna attività lavorativa (Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540, punto 9 delle Ragioni della decisione; negli stessi termini, sulla posizione del socio fondatore della società che non collabori al lavoro aziendale, Cass., sez. lav., 26 maggio 2025, n. 14043).  

Questa Corte è costante nell’affermare che «l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS» (Cass., sez. lav., 24 settembre 2019, n. 23790, punto 3 delle Ragioni della decisione): il «semplice apporto di ciascuno al capitale sociale», avulso dallo svolgimento di attività lavorativa (Corte costituzionale, sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 4 del Considerato in diritto), esula dai redditi d’impresa considerati dal legislatore ai fini dell’estensione della base imponibile.

Tale apporto non concorre, pertanto, a determinare la contribuzione dovuta da chi sia già iscritto ad altro titolo alla gestione commercianti (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22901, e Cass., sez. VI-L, 6 aprile 2022, n. 11206 e n. 11156, con orientamento recepito anche dalla Circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021).  

9.– Nella vicenda controversa non si ravvisa un mero apporto al capitale.

 La controricorrente svolge l’attività lavorativa nella società a responsabilità limitata e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo.  

A tale riguardo, questa Corte, a sezioni unite, nella prospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzato che «I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa […]

L’imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della sua quota di partecipazione societaria» (Cass., S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, punto 2.2. dei Motivi della decisione).  

10.– Ciò posto, occorre chiarire a quali condizioni il reddito d’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo così nella base imponibile contributiva.  

11.– Condizione imprescindibile è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF.  

Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime della imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (e, a decorrere dal primo gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 117 del 2026).  

Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF.

In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.  

12.– A favore di tali conclusioni milita, anzitutto, il dato letterale.  

L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.  

Tale richiamo promana da una scelta consapevole del legislatore e si connota per una puntuale accezione tecnica, come conferma il raffronto con la disciplina pregressa, contraddistinta da un analogo tenore.  

Riguardo all’assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali, l’art. 29, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975 identifica il reddito derivante dall’attività d’impresa in quello accertato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, anche il già citato art. 1 della legge n. 233 del 1990 non manca di richiamare il reddito denunciato ai fini IRPEF, pur modulando la base imponibile secondo una latitudine più ristretta.  

La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmente verificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall’imputazione fiscale del reddito.  

Il legislatore configura il reddito che l’obbligato denuncia ai fini IRPEF come congruo parametro dell’obbligo contributivo e, con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio.  

Tali presupposti non sussistono allorché il reddito sia denunciato dalla società ai fini IRES e sia, pertanto, un reddito della società e non – come la legge prescrive – un reddito dell’obbligato.  

13.– Il dato letterale ha valenza ermeneutica primaria alla luce di ineludibili esigenze di garanzia: tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.  

Pertanto, la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un più generico richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.  

Tale lettura si risolve in una interpretatio abrogans dell’enunciato normativo.  

14.– Il dato letterale è poi corroborato, sul versante sistematico, dall’intento del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale con quella tributaria.  

Come ha osservato la Corte costituzionale, l’assetto prefigurato dalla legge, nell’assumere «una base imponibile corrispondente a quella dell’ambito tributario», attua «la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale, quanto alla definizione proprio della base imponibile, a testimonianza di una esigenza di tendenziale armonizzazione in materia» (sentenza n. 354 del 2001, cit., punto 6 del Considerato in diritto).  

Una diversa esegesi sarebbe foriera di incongruenze e di difformità in ordine all’elemento qualificante del reddito denunciato ai fini IRPEF, che spetta alla normativa tributaria definire.  

La lettura propugnata nel ricorso sarebbe distonica anche rispetto ai princìpi che hanno orientato questa Corte nel dirimere le questioni inerenti alla determinazione della base imponibile, individuando nella normativa tributaria il paradigma di riferimento della connessa normativa previdenziale.  

15.– Tali conclusioni non sono scalfite dagli elementi di segno contrario addotti dalla Procura Generale e dall’Istituto.

16.– Da un punto di vista eminentemente letterale, non è decisivo il rilievo che la legge discorra di redditi denunciati e non di redditi percepiti e, dunque, non reputi essenziale l’effettiva percezione del reddito.  

Il punto nodale non è se il reddito sia o meno concretamente percepito, ma se il reddito sia per legge imputato all’obbligato, in virtù della percezione degli utili o dell’opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione “per trasparenza” caratteristico delle società di persone.  

17.– Né il reddito dichiarato dalla società, e non dall’obbligato, può venire in rilievo alla stregua della ratio legis del d.l. n. 384 del 1992, che si prefigge di ampliare la base imponibile contributiva.  

Tale finalità è presidiata da limiti rigorosi e non può dare àdito a un’estensione indiscriminata dell’obbligo, come questa Corte ha osservato nell’escludere la rilevanza dei redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui l’obbligato non svolge attività lavorativa (sentenza n. 21540 del 2019, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione).  

18.– Non giova neppure invocare l’esigenza di razionalizzare e interpretare in chiave sistematica una normativa stratificata e complessa.  

L’opera di coordinamento affidata all’interprete non può che confrontarsi con le prescrizioni della legge: la denuncia del reddito ai fini IRPEF circoscrive in maniera univoca l’àmbito operativo della disciplina, senza determinarne, per le società a responsabilità limitata, quella sostanziale inapplicabilità che l’ufficio della Procura Generale paventa.  

19.– Né si dimostra dirimente l’obiezione che tale esegesi affievolisca l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva.

La determinazione del quantum dei contributi dovuti sarebbe rimessa all’arbitrio dell’obbligato, secondo una scelta inedita nell’ordinamento previdenziale, anche alla luce del rango pubblicistico degl’interessi coinvolti.  

La disamina della ratio legis consente di sgombrare il campo anche da tali critiche.  

È la legge stessa, nel disciplinare l’obbligazione contributiva e nel delineare i contorni della sua inderogabilità in modo autonomo ed esaustivo, a instaurare un nesso inscindibile tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria, commisurando l’obbligo contributivo ai redditi imputati alla persona fisica e dichiarati ai fini IRPEF.  

Il peculiare atteggiarsi dell’obbligo contributivo di chi partecipi al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata rispecchia la scelta del legislatore di modellare la normativa previdenziale su quella tributaria, a sua volta ragionevolmente correlata alle particolarità dei diversi tipi societari e del grado d’immedesimazione tra società e socio e al conseguente differenziato regime di imputazione dei redditi.

20.– A diverse conclusioni non induce l’esigenza di reprimere l’impiego strumentale e distorto dell’accantonamento degli utili.  

La mancata distribuzione degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell’obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria.  

Per altro verso, l’asserita finalità antielusiva non giustifica l’individuazione di un contenuto precettivo dissonante rispetto alla lettera della legge e alla finalità di attuare una progressiva convergenza tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria.  

21.– Infine, non si possono trarre argomenti risolutivi neppure dai riflessi favorevoli sulla determinazione delle prestazioni erogate e dai princìpi solidaristici che permeano l’ordinamento previdenziale.  

L’obbligo, che la legge è chiamata a definire in modo puntuale e vincolante, non può travalicare i limiti così tracciati sol perché a tale estensione fa riscontro l’incremento delle prestazioni previdenziali future.  

Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.  

22.– In conclusione, si deve affermare che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.  

Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

23.– La decisione d’appello non merita, dunque, censure per aver escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati a riserva, in quanto estranei ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza”.  

24.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere respinto.  

25.– Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.  

26.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.  

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.