COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 9523 sez. 13 del 28 dicembre 2016
RENDITA CATASTALE – IMMOBILE SITUATO IN MICROZONA – CENTRO STORICO ROMA – RICLASSAMENTO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE – MODIFICHE INTRODOTTE EX L. N 311/2004
Fatto
Il signor S.B., in qualità di proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Roma al vincolo (omissis), nella microzona centro storico, ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’agenzia del territorio ha modificato la classe del suddetto immobile dalla prima alla terza della categoria (omissis), e la rendita catastale da euro 639,12 ad euro 871,52.
Il primo giudice ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione il contribuente ha proposto appello per i seguenti motivi:
il primo giudice non avrebbe tenuto conto del deposito di una relazione tecnica nella quale sono state indicate le motivazioni delle erronea rivalutazione e riclassamento dell’immobile in questione; lo stesso primo giudice avrebbe diversamente deciso in relazione a due ricorsi analoghi relativi a due appartamenti siti nello stesso stabile;
ripropone i medesimi motivi di diritto del ricorso di primo grado, evidenziando, in particolare, come nella microzona in discorso sarebbero ricompresi immobili con caratteristiche estremamente diverse fra loro e di tale circostanza, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto; inoltre, quest’ultima non avrebbe indicato i criteri utilizzati per la rivalutazione catastale; l’atto in discorso conterrebbe una motivazione generica che sarebbe frutto di una insufficiente istruttoria e di un’errata utilizzazione dei criteri di stima.
Non si è costituita l’agenzia delle entrate.
L’appello va rigettato per i seguenti motivi di
Diritto
A seguito delle attività avviate ai sensi dell’art. 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la pubblica amministrazione ha rivisto il classamento delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria site in determinate microzone comunali. In particolare, tale legge prevede: “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima».
Le procedure di revisione, pertanto, rappresentano uno strumento previsto espressamente dal legislatore al fine di rimuovere significative sperequazioni rinvenibili nell’ambito delle relative microzone.
Questa Commissione è a conoscenza degli arresti della giurisprudenza di legittimità che affermano la necessità che gli atti di revisione dei classamenti, cui consegue l’attribuzione di una nuova rendita catastale dell’immobile interessato dalla modifica, siano adeguatamente motivati per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 697 del 16/01/2015, Rv. 634179; Sez. 6 – 5, n. 10489 del 06/05/2013, Rv. 626646).
Nel caso di specie il nuovo classamento è derivato da una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del provvedimento, infatti, ha esplicitato che il nuovo classamento è stato adottato ai sensi dei comma 335 dell’art. 1 della stessa legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona (pari al 35% determinato secondi le modalità definite dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005) rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali).
Le considerazioni dell’appellante non si ritengono fondate, in quanto l’Ufficio ha ampiamente motivato in merito allo scostamento, nel caso di specie, tra il valore di mercato dell’immobile ed il valore catastale, in corretta applicazione della ratio perequativa della normativa applicabile finalizzata, come detto, ad evitare disparità di trattamento con altre micro zone della città di Roma situate, soprattutto, in aree periferiche. Occorre tener conto, altresì, in proposito che i vecchi classamenti erano avvenuti in un contesto urbano e socio economico del centro storico di Roma, dov’è ubicato l’immobile in questione, risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano. La perizia di parte non è idonea a smentire le corrette valutazioni dell’ufficio impostore. Infine, nessuna rilevanza può avere, al fine della decisione di questo giudice, la circostanza che due ricorsi relativi alla questione in esame proposti da proprietari di immobili siti nello stesso stabile siano stati accolti dalla commissione tributaria competente. Ciò tenuto conto dell’autonomo apprezzamento del giudice riguardo alle circostanze attinenti alle singole fattispecie esaminate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, competenze ed onorari, che liquida in euro 300,00, oltre ad IVA ed accessori previdenziali, se dovuti. Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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