Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 27528 depositata il 22 ottobre 2026
competenza giurisdizionale – giudicato implicito interno
FATTI DI CAUSA
La sig.ra O.P. ha impugnato, dinanzi al Giudice di Pace, una cartella di pagamento, notificatale da Agenzia delle entrate Riscossione, riguardante il recupero di ticket per prestazioni sanitarie rese dalla ASL, lamentando l’inesistenza e l’inesigibilità della pretesa impositiva, l’intervenuta prescrizione e la nullità della cartella per mancanza di motivazione.
Il Giudice di Pace presso il Tribunale di Torre Annunziata ha declinato, con sentenza dell’ 1° novembre 2023, la propria giurisdizione in favore del giudice tributario.
La contribuente ha quindi riassunto, nei termini di legge, il giudizio, eccependo la nullità della cartella, per mancata notifica degli atti presupposti prodromici, per assenza del contraddittorio preventivo, per inesistenza e inesigibilità della pretesa impositiva, nonché difetto di motivazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza dell’1° agosto 2024, ritenuta implicitamente la propria giurisdizione, ha rigettato nel merito la domanda come originariamente proposta con l’atto di opposizione depositato davanti al Giudice di Pace, rilevando l’introduzione in sede di riassunzione da parte della ricorrente di nuovi motivi, inammissibili trattandosi di giudizio riassunto nel termine di cui all’art.59 d.lgs. 546/1992.
In sede di appello (promosso dalla contribuente esclusivamente su profili di merito), la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con ordinanza del 17/11/2025, ha sollevato d’ufficio il regolamento di giurisdizione, ritenendo che, stante l’art. 3 d.lgs. 546/1992, formulazione (analoga al “vecchio” art.37 c.p.c.), vigente ratione temporis (ante Novella di cui al d.lgs. 175/2024), il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in appello, e che, nella fattispecie, la controversia è di natura previdenziale-assistenziale, in quanto attinente al diritto del privato di ottenere prestazioni pubbliche gratuitamente o con contributo ridotto, con cognizione riservata al giudice del lavoro.
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario attenendo la controversia ad una prestazione patrimoniale connessa a uno specifico rapporto sinallagmatico di tipo assistenziale, in particolare all’esistenza del diritto soggettivo del privato di ottenere prestazioni sanitarie a titolo gratuito o con il pagamento di un ticket ridotto, controversie indubitabilmente riservate alla cognizione del giudice del lavoro. Ad avviso del P.G., invero, non potrebbe attribuirsi all’intervenuta pronuncia nel merito da parte il giudice tributario di primo grado un effetto di giudicato implicito sulla giurisdizione poiché l’articolo 3 del d. lgs. n. 546/92 (codice del processo tributario) prevede esplicitamente che “Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” e si richiama il principio di recente enunciato in Cass., Sez. Prima, 23 marzo 2026, n. 6896.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarato inammissibile il proposto regolamento d’ufficio sotto plurimi profili.
2. Anzitutto, la L. n. 69 del 18 giugno 2009, art. 59, comma 3 (secondo cui: «Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito»), ha espressamente disciplinato la translatio iudicii tra giudici ordinari e speciali, ovvero tra giudici speciali (sull’applicabilità in data antecedente all’entrata in vigore della norma per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2007, si richiama Cass. Sez.U. n. 27310/2023).
La norma individua nella prima udienza fissata per la trattazione del merito il termine entro il quale, nella causa riassunta dinanzi ad un giudice ad quem, individuato come fornito di giurisdizione da una precedente sentenza di altro giudice appartenente ad un plesso giurisdizionale diverso, è possibile sollevare d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione.
Secondo l’art.59 citato la pronuncia declinatoria ha natura vincolante per le parti in caso di tempestiva riassunzione, essendosi attribuito al giudice ad quem che non condivida la prima indicazione la possibilità di sollevare il regolamento d’ufficio, entro un ristretto termine perentorio.
Cass. Sez.U. n. 27310/2023 ha, peraltro, ribadito (tra le tante Cass. Sez.U. n. 9841/2011) il principio in forza del quale, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 59, non avendo la nuova disciplina coperto l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, è ammissibile il ricorso di una parte per conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art.362, secondo comma n. 1, c.p.c. (disposizione questa non abrogata), nell’ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice speciale abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (Cass. Sez.U. n. 150/2013; Cass. Sez.U. n. 8246/2017; Cass Sez.U. 1919/2021; Cass Sez.U. 14323/2021).
Il legislatore, nel fissare il termine per sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ha inteso evitare il dispendio inutile di attività processuale oltre la soglia del primo contatto tra il giudice e le parti: la competenza giurisdizionale già individuata nella precedente sentenza è destinata a divenire incontestabile se, avendo la parte interessata adempiuto tempestivamente il proprio onere di riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella precedente sentenza, quest’ultimo non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso provocando l’intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione (Cass. Sez.U. n. 10922/2014; conf. Cass. sez.U. n. 1086/2022).
Nel caso in esame ciò non è accaduto in quanto il giudice tributario di primo grado, dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta dalla ricorrente, dopo che il giudice di pace si era dichiarato privo di giurisdizione ed aveva dichiarato che questa appartiene al giudice tributario, rilevata la tempestività della riassunzione ai sensi del citato art. 59, con gli effetti sostanziali e processuali della translatio iudicii, ha esaminato nel merito i motivi sollevati dalla contribuente unicamente con l’originario ricorso e riproposti con l’atto di riassunzione, respingendo il ricorso e affermando quindi implicitamente la propria giurisdizione.
Non spiegano rilievo nel presente giudizio le pronunce rese da queste Sezioni Unite n. 1611/2020 e n. 19196/2025, attinenti ad altre fattispecie: a) la prima pronuncia ha riguardato un giudizio nel quale, in primo grado, l’art.59, comma 3, l. n. 69/2009 non era ancora applicabile e si è concluso nel senso dell’inammissibilità del conflitto negativo di giurisdizione sollevato in appello dal giudice amministrativo, in violazione del principio tempus regit actum e di una preclusione già verificatasi, anche per formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione; b) la seconda pronuncia ha ritenuto ammissibile, nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il regolamento di giurisdizione d’ufficio sollevato dal Consiglio di Stato, in sede di appello, nella considerazione che in primo grado, nella piena vigenza dell’art. 11 c.p.a. (di tenore analogo all’art.59 l. 69/2009), il TAR aveva esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla convenuta in sede di costituzione, respingendola, e l’eccezione di parte era stata riproposta con formulazione di specifico motivo di appello.
3. Il conflitto negativo di giurisdizione è, inoltre, inammissibile per essersi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria.
3.1. L’art. 3 del d.lgs. 546/1992, disciplina del processo tributario ratione temporis vigente, quale modificato dalla legge n. 130 del 31 agosto 2022, e applicabile nel presente giudizio, al comma 1, recita: «1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo».
La disposizione riproduce il testo dell’art.37 c.p.c. in vigore sino alla Riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, secondo il quale secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo».
Il testo attualmente in vigore nel codice di procedura civile prevede, invece, nell’ultimo periodo aggiunto, che «Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito».
3.2. Si deve ricordare che una lettura del potere/dovere del giudice di rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, nascente dal testo dell’art.37 vigente ante Novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, in linea con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (definito «asse portante della nuova lettura della norma»), è stata seguita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24883 del 2008, che hanno delimitato in via interpretativa l’ambito applicativo dell’art. 37 c.p.c.
Si è dato atto, in quella pronuncia, della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, si è affermato, nel 2008, che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.
In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) e abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
3.3. E si è quindi successivamente confermato, nella giurisprudenza di legittimità successiva, che allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. Sez.3, 19792/2011; Cass. Sez.U. n. 24150/2023; Cass., Sez.L., n. 6966/2013; Cass., Sez.1, 27024/2024).
Anche nel processo tributario (ove l’art.3 del d.lgs. 546/1992 riproduce il testo dell’art.37 c.p.c. in vigore sino alla Riforma del 2022) si è applicato il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. 2752/2012; Cass. 22652/2019), essendosi affermato che «nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione» (in conformità, Cass. Sez. 5, n. 25493/2019; Cass., Sez. 5, n. 16142/2020; Cass., Sez.5, n. 36910/2022; Cass. Sez.5 28492 del 2024; Cass., Sez.5, n. 10418/2026).
3.4. Sul tema sono tornate queste Sezioni Unite con la recente sentenza n. 24172/2025, pronunciandosi sulle questioni del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali di rito e del rispetto del principio, ex art.276, comma 2, c.p.c., dell’ordine logico delle questioni, pregiudiziali di rito e di merito, in ipotesi di decisione secondo la cd. “ragione più liquida”, oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, rimessa dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, e hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
-«qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
– A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale di particolare gravità, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, per violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio o per difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale, comporta che tali questioni «fondanti», anche quando la loro rilevabilità ultra-grado non sia espressamente contemplata dalla disciplina positiva, siano estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili.
Le Sezioni Unite hanno enucleato espressamente le violazioni suddette sulle questioni «fondanti»: a) il difetto di legitimatio ad causam; b) il difetto di interesse ad agire; c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione; d) il difetto di rappresentanza processuale; e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione; f) il ne bis in idem, vale a dire l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo e la litispendenza ex art. 39, comma primo, c.p.c.; g) l’inesistenza della sentenza.
Per tutte tali questioni processuali, l’importanza che esse rivestono rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Su di esse non può formarsi un giudicato implicito interno “per silentium” e la parte vittoriosa nel merito, eventualmente interessata a far valere le conseguenze del mancato scrutinio della questione di rito ‘‘fondante’’, non é onerata di proporre impugnazione incidentale in forma condizionata.
Rispetto alle questioni “fondanti” vale pertanto l’opposta regola della rilevabilità ultra-grado, anche in assenza di un’esplicita previsione di legge e in assenza di iniziativa di parte.
In relazione, invece, alle questioni «non fondanti», ove il giudice del merito abbia pretermesso l’esame della questione pregiudiziale di rito, rilevabile d’ufficio dal giudice, limitatamente al grado in cui essa si sia manifestata, può invece formarsi il giudicato implicito, istituto al quale sono insite istanze di garanzia della certezza della tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli. In difetto di impugnazione incidentale della parte vittoriosa nel merito, ma soccombente rispetto alla questione di rito, il vizio sarà sanato e la questione non potrà riemergere, poiché oggetto di giudicato interno e implicito.
Orbene tra le questioni «fondanti» che consentono la rilevabilità officiosa nei gradi successivi a prescindere dai motivi di impugnazione non compare, nella pronuncia del 2025, la giurisdizione, sulla quale le Sezioni Unite nella sentenza n. 24883 del 2008 avevano affermato che si può formare il giudicato implicito allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza.
E, al riguardo, le Sezioni Unite hanno, anzi, affermato come la pronuncia del 2008 costituisca uno «snodo fondamentale nel dibattito sulla possibilità di riconoscere il primato delle questioni di rito rispetto a quelle di merito nell’iter decisorio del giudice»; invero, si è affermato, in quella sede, che, attesa la strutturale dipendenza delle questioni meritali rispetto alla risoluzione in senso affermativo della questione inerente alla giurisdizione, l’adozione di una decisione sul merito implichi automaticamente l’affermazione della giurisdizione, in tal guisa precludendo il rilevo officioso del suo difetto nei gradi successivi al primo, necessitando la proposizione di specifico motivo di gravame perché la questione possa ancora essere oggetto di esame.
Le Sezioni Unite del 2025 hanno poi affermato che, nel caso della decisione in base alla ragione più liquida, di tale criterio decisorio il giudice può validamente avvalersi sia pur esercitandolo in modo responsabile, in primis dando atto, nella motivazione della decisione, della sua applicazione, non essendovi alcuna decisione sulla pregiudiziale di rito, e che rispetto ad essa rimane quindi pienamente esercitabile il potere di rilievo d’ufficio da parte del giudice del grado successivo.
3.5. Alla luce di tali considerazioni non può condividersi il principio affermato di recente dalla Sez.1 con la ordinanza (non massimata) n. 6896 del 23 marzo 2026 (richiamata dal P.G. nelle conclusioni nel presente giudizio), pronunciata in una controversia, svoltasi davanti a giudici tributari (riguardante diniego di autotutela su riconoscimento di un contributo a fondo perduto ex d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021).
Questa Corte ha ritenuto di potere rilevare in sede di legittimità il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, anche se eccepito soltanto con il ricorso per cassazione, non essendo stato rilevato in precedenza dai giudici tributari. Ciò ha fatto proponendo una lettura dell’art.3 del d.lgs. 546/1992 alla luce della suddetta sentenza n. 24172/2025 di queste Sezioni Unite, poiché nella richiamata sentenza si è affermato che alla regola, secondo la quale la parte che abbia interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciarsi sul vizio, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, pena la formazione del giudicato interno sul punto, si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, «i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata». Poiché il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio «in base ad espressa previsione legale», ovverosia in base al citato art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, che pone una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010: cd. codice del processo amministrativo), secondo tale pronuncia del 2026 «il dichiarato ossequio di Sezioni unite n. 24172/2025 per la scelta discrezionale del legislatore di indicare espressamente le questioni processuali che sono rilevabili, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (e dunque sottratte al giudicato implicito) supera la precedente giurisprudenza (Cass. S.u. n. 24883/2008 e altre conformi successive) che invece ammetteva il giudicato implicito sulla giurisdizione, nonostante all’epoca il testo dell’art. 37 c.p.c. fosse del tutto analogo a quello dell’attuale art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992». E se ne è tratta la conseguenza che, in base alle differenziate discipline attualmente vigenti, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, mentre lo stesso non vale per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (e del giudice amministrativo).
Tuttavia, tale lettura del decisum delle Sezioni Unite del 2025 non considera, da un lato, che la questione della preclusione al rilievo officioso del vizio da giudicato implicito sulla giurisdizione, secondo l’interpretazione avvallata dalle Sezioni unite del 2008 (in relazione al testo ante Riforma del 2022 dell’art.37 c.p.c.), non ha costituito oggetto di ripensamento nella pronuncia del 2025 e, dall’altro lato, che tra le questioni pregiudiziali di rito “fondanti” (rispetto ai corollari del “giusto processo”) enucleate dalle Sezioni Unite, rilevabili d’ufficio ultra-grado, è stato indicato il giudicato interno (lett.f) risultante dagli atti del processo, che può formarsi, alla luce dell’interpretazione di queste Sezioni Unite del 2008, condivisa dalla unanime giurisprudenza successiva di legittimità e non superata dalle Sezioni Unite del 2025, anche in via implicita sulla giurisdizione, in caso di decisione della causa riassunta dinanzi al giudice ad quem, nel precedente grado, nel merito.
Quindi, dall’area di non operatività del giudicato implicito interno per quelle patologie processuali la cui rilevabilità “in ogni stato e grado” è sancita da un’espressa previsione normativa rimane comunque fuori il giudicato implicito interno sulla giurisdizione, per come già enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24883 del 2008.
3. Per quanto sopra esposto, va dichiarata l’inammissibilità del regolamento di giurisdizione d’ufficio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione d’ufficio sollevato dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.