La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12829 depositata il 22 maggio 2017  intervenendo in tema di normativa delle società di comodo ha affermato che qualora la società dimostri che si trovi nella fase di “start up” tale elemento assolve all’onere che grava sul contribuente di superare la presunzione di non operatività ex art. 30, comma 1, legge 724/1994. Pertanto la Corte Suprema ha ritenuto la norma antielusiva delle “società di comodo” illegittimamente applicata quando il giudice non abbia  in alcun modo considerato la fase di start up nella quale si trovava la società contribuente ed abbia ritenuto lo scarso livello di ricavi maturati nel periodo d’imposta come elemento sintomatico della natura non operativa della società.

La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento fondato sull’applicazione della normativa delle cosiddette “società di comodo”. La società contribuente impugna l’atto impositivo con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettano il ricorso depositato. Avverso la decisione di prime cure la società propone appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la sentenza impugnata ritenendo che la società ricorrente non avesse assolto all’onere della prova per vincere la presunzione legale di “non operatività” derivante dall’art. 30, comma 1, legge 724/1994.

La contribuente, avverso al sentenza di appello, propone ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il primo motivo precisando che  «In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto» (Sez. 5, Sentenza n. 21358 del 21/10/2015.

Per cui per i giudici di legittimità la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto e quindi della disposizione legislativa in oggetto, negando validità agli argomenti fattuali contro probatori proposti dalla società contribuente con una valutazione meritale del tutto sommaria, apodittica ed incompleta. In particolare la CTR non ha in alcun modo considerato la fase di start up nella quale si trovava ancora la società contribuente, allegata quale principale difesa da parte della medesima.