L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risoluzione 67/E del 9 giugno 2017 ha fornito chiarimenti per la fattispecie in cui il datore di lavoro,  in assenza dei requisiti previsti, abbia applicato l’agevolazione fiscale consistente  relativa all’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit nel limite di euro 2.000 elevabile a euro 2.500 in casi particolari.

Pertanto, per l’Amministrazione finanziaria, qualora il datore di lavoro ha applicata la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, occorre procedere alla tassazione delle predette somme percepite nei modi ordinari. Per consentire l’applicazione della tassazione ordinaria è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare:

  •  nel modello 730/2017, l’importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata “Benefit”). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata “Tassazione ordinaria”) del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo esposto nella casella denominata “Somme imposta sostitutiva”, comprensivo del benefit.
  •  nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, nelle ipotesi in argomento, l’importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata “Somme imposta sostitutiva”), barrando la colonna 6 denominata “Tassazione ordinaria” del medesimo rigo RC4.

Per i contribuenti che utilizzano, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione precompilata il contribuente dovrà procedere alla modifica della dichiarazione precompilata andando ad eliminare gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata “Somme imposta sostitutiva” del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata “Tassazione ordinaria”.

Qualora si sia già proceduto all’invio della dichiarazione fiscale è possibile effettuare qualsiasi correzione dei modelli 730 già inoltrati mediante l’apposita applicazione web è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.