La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13304 depositata il 26 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento induttivo fondato sulla cosiddetta contabilità non ufficiale ha affermato che è legittimo l’accertamento fondato su appunti personali e informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi. Per cui grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

La vicenda ha visto protagonista una societàe a cui inseguito ad una verifica fiscale venivano rinvenuti, presso la sua abitazione dell’amministratore, una serie di documenti tra cui un foglio di calcolo che veniva considerato, dai verificatori, lo strumento utilizzato per rilevare la “contabilità a nero”. A seguito di tale verifica l’Amministrazione finanziari notificava, alla società contribuente, un avviso di accertamento induttivo per maggiori ricavi.
Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano la decisione impugnata ritenendo che non vi fossero elementi in grado di suffragare la tesi dell’Ufficio, che aveva ravvisato nel documento un “consuntivo periodico di ciclo produttivo”.

L’Amministrazione finanziaria avverso al decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare si doleva che la CTR avveva erroneamente svalutata la rilevanza probatoria del foglio di calcolo rinvenuto presso l’abitazione dell’amministratore.

Gli Ermellini accolgono, ritenendolo fondato, il ricorso del Fisco.

I giudici di legittimità statuiscono il principio di diritto secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. ‘contabilità in nero’, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. Cod. Civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria” (Cass. n. 25610/2006; conf. Cass. n. 24051/2011; Cass. n. 4080/2015).

Per cui, per i giudici del palazzaccio, hanno ritenuto che la sentenza impugnata si era posta in contrasto con questo principio, avendo negato che vi fossero elementi sufficienti per giustificare l’accertamento, “mentre” – affermano i Giudici di legittimità – “l’esistenza di tale giustificazione derivava, per ciò solo, dal rinvenimento di quel prospetto, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, giusti gli insegnamenti sopra richiamati.”