CORTE DI CASSAZIONE – ordinanza n. 13304 del 26 maggio 2017
ritenuto che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (Ctr) ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso della contribuente in relazione a un avviso di accertamento con il quale, per il periodo di imposta 200, venivano recuperati a tassazione ai fini Iva ricavi maggiori di quelli dichiarati;
contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la società ha reagito con controricorso;
che il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., censura la sentenza laddove, con riferimento al foglio di calcolo rinvenuto presso la abitazione dell’amministratore, i giudici d’appello ne hanno svalutato la rilevanza probatoria, ritenendo che non Vi fossero elementi in grado di suffragare la tesi dell’Ufficio che aveva ravvisato nel documento un “consuntivo periodico di ciclo produttivo”;
che il motivo, il quale non incorre nelle ragioni di inammissibilità eccepite nel controricorso, è fondato;
che la sentenza si pone infatti in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria» (Cass. n. 25610/2006; conf. Cass. n. 24051/2011; Cass. n. 4080/2015);
che tanto basta per fare emergere l’errore di diritto in cui è incorsa la sentenza, che ha negato che nella specie vi fossero elementi sufficienti per giustificare l’accertamento, mentre l’esistenza di tale giustificazione derivava, per ciò solo, dal rinvenimento di quel prospetto, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, giusti gli insegnamenti sopra richiamati;
che si giustifica quindi l’accoglimento del motivo in esame, con assorbimento del secondo motivo;
che la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza;
rinvia per nuove esame alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.