Svolgimento del processo
La Cassa di Risparmio di …., …., …., …. -X Banca – spa, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi nelle province di …. e di …., poi incorporata dalla Y spa, impugnò il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso, datate 6 luglio 1999, dell’IVA dovuta sugli aggi ad essa spettanti per la riscossione dei contributi consortili del Consorzio di bonifica W, versata negli anni dal 1975 al 1998. Le operazioni di riscossione cui era stata applicata l’imposta dovevano infatti andarne esenti, in base all’art. 10, n. 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione della natura tributaria dei contributi consortili riscossi, riconosciuta da questa Corte e quindi dalla stessa amministrazione con la circolare ministeriale n. 52/E del 26 febbraio 1999.
I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, ha accolto parzialmente il gravame.
Premessa l’applicabilità alla materia del termine di decadenza fissato dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la domanda di restituzione “non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, il giudice d’appello ha escluso che tale termine potesse decorrere non dal pagamento ma dalla emanazione della circolare ministeriale 52/E del 26 febbraio 1999, che si limitava, secondo la sua natura, a dettare prescrizioni alle strutture amministrative, ed era perciò inidonea ad essere configurata come fatto di valore costitutivo del diritto alla restituzione dell’imposta pagata, ed ha perciò riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso delle imposte oggetto dei versamenti effettuati nei soli bienni antecedenti le date di presentazione delle istanze di rimborso, nonché delle chiamate dell’amministrazione in manleva effettuate dalla società contribuente nel giudizio civile nei suoi confronti promosso dal Consorzio.
Nei confronti della decisione la spa Y, quale incorporante della X Banca spa propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente assume, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, che gli atti interni dell’amministrazione, come la circolare ministeriale 52/E del 26 febbraio 1999, avrebbero efficacia vincolante nei confronti dei concessionari per la riscossione limitatamente all’attività oggetto di concessione, con conseguenze in ordine alla decorrenza del termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, assume che, a norma del detto art. 21, la domanda di manleva nei confronti dell’amministrazione, nel giudizio civile instaurato dal terzo inciso dall’IVA, ex art. 106 cod. proc. civ. esplica gli effetti dell’istanza di rimborso per tutta la durata del giudizio civile e per tutti gli importi di cui in questo si controverta.
Con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., ovvero in relazione al principio costituzionale di ragionevolezza delle leggi”, sostiene che il termine di cui alla prima disposizione in rubrica decorrerebbe dal momento in cui il concessionario sì sia trovato nella possibilità giuridica di esercitare il diritto al rimborso dell’IVA di cui in precedenza gli era stata imposta la riscossione a mezzo ruolo, ovvero dal momento dell’emanazione della c.m. del 1999.
In via subordinata, eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 24 e 53 Cost., per contrarietà della disposizione con il principio di ragionevolezza, ed in riferimento all’art. 97 Cost., per violazione del principio dell’affidamento nei rapporti fisco-contribuente, nella parte in cui non prevede che, nel caso di specie, il termine decorra dalla data dell’emanazione, da parte del Ministero delle finanze, della circolare 52/E del 26 febbraio 1999.
Il terzo motivo del ricorso è fondato nei termini infra precisati, rimanendo assorbito l’esame degli altri motivi.
Questa Corte, in analogo giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso, presentata da un istituto di credito concessionario del servizio di riscossione dei contributi di bonifica, dell’IVA versata sugli aggi ad essa corrisposti, per la cui ripetizione il consorzio aveva promosso un giudizio civile ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., ha affermato il seguente principio: “in materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall’art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene esclusivamente per quell’imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15 dicembre 2011 nel procedimento C-427/10, il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l’applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’IVA non dovuta” (Cass. n. 12666 del 2012).
Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Secondo il Giudice comunitario, la scadenza del termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso “di diritto tributario”, quindi, non deve impedire l’esercizio del diritto del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto di ottenerne dall’amministrazione finanziaria il rimborso, solo se questo ha ad oggetto l’imposta che “egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi”. Il soggetto passivo dell’imposta, pertanto, dopo la scadenza del detto termine di decadenza, può chiedere il rimborso dell’IVA non dovuta non già per qualsiasi imposta della quale il “committente di servizi” pretenda o abbia preteso il rimborso per la sua qualità di “prestatore di detti servizi”, né per quella che esso abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell’imposta che ha “dovuto rimborsare al committente” detto, vale a dire per l’imposta il cui rimborso in favore del committente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente, la cui pretesa restitutoria, siccome inidonea a far sorgere un qualche dovere di rimborso a carico del “prestatore di detti servizi”, non consente di superare la decadenza, eventualmente verificatasi, del “prestatore di detti servizi” dall’eventuale diritto di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria finché non si concretizza con l’adempimento dell’afferente comando imperativo da parte del prestatore di servizi. Il più breve termine di decadenza previsto dalla norma nazionale nel regolare i rapporti dello stesso con l’amministrazione finanziaria può dunque essere disapplicato solo per garantire il principio di effettività, ovvero, per dirla con la Corte di giustizia, per evitare che “le conseguenze dei pagamenti indebiti dell’IVA imputabili allo Stato” siano sopportate “esclusivamente dal soggetto passivo di tale imposta”.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al terzo motivo come accolto, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto perché, facendo applicazione dei principi enunciati, discendenti dalla decisione della Corte di giustizia, accerti la sussistenza in concreto degli elementi di fatto evidenziati, verificando l’ammissibilità ed il fondamento di ognuno dei rimborsi richiesti dalla banca concessionaria ricorrente.
PQM
Accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito l’esame degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo come accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di fideiussione prestata ex artt.30 e 38 bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22996 depositata il 28 luglio 2023 - In tema di detrazione IVA in caso di variazioni dell'imponibile o dell'imposta ai fini della nota di credito e dei presupposti per ottenere il rimborso dell'imposta, è rilevante la…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-294/20 - Il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sia respinta quando…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20024 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di fideiussione prestata ex d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38bis, comma 1, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA non detraibile da parte di società…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22591 depositata il 19 luglio 2022 - La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2020, n. 18872 - In tema di contenzioso tributario, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d’imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…