Metalmeccanici (industria): accordo di rinnovo del CCNL del 6 giugno 2017

Minimi tabellari – Livelli retributivi mensili
CategorieLivelli retributivi
mensili in vigore dal
1° giugno 2017
1.299,11
1.434,01
1.590,22
3ª Super1.624,58
1.658,94
1.776,66
5ª Super1.904,32
2.043,02
2.280,84
8ª Quadri2.335,50

In via sperimentale e per la vigenza del presente CCNL vengono introdotte le seguenti modalità di definizione dei minimi contrattuali.

A decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.

Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.

Le parti procederanno all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità oraria di reperibilità con le stesse modalità di cui sopra.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Art. 7 – Trasferta

Rimborso spese

Omissis

B) In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un’indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento i cui importi sono pari a:

Misura dell’indennitàDal 1° giugno 2017
Trasferta intera42,85
Quota per il pasto meridiano o serale11,73
Quota per il pernottamento19,39

Gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento.

Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo gli importi di cui alla precedente tabella sono maggiorati del 10 per cento.

Omissis

Art. 6 – Reperibilità

Omissis

La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:

a) oraria;

b) giornaliera;

c) settimanale.

La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.

Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai seguenti valori espressi in euro:

Livellob) Compenso giornalieroc) Compenso settimanale
16 ore (giorno lavorato)24 ore (giorno libero)24 ore festive6 giorni6 giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
1-2-3-3 Super4,827,237,8231,3331,9234,32
4-55,739,009,6437,6538,2941,56
Superiore al 5°6,5910,8211,4143,7544,3448,57

L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore – giorno lavorato) della precedente tabella.

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Art. 2 – Regolamentazione del lavoro a cottimo

Omissis

2) Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:

CategoriePercentuali
in vigore dal
1° giugno 2017
0,87%
0,92%
3ª e 3ª Super0,98%
1,03%
1,02%
5ª Super1,01%

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