Pignoramenti sui conti correnti in banca sono sospese tutte le azioni da parte dell’Agente della riscossione: prima occorre procede al pignoramento del quinto dello stipendio e/o pensione all’Inps o dal datore di lavoro.
Dopo lo scandaloso comportamento tenuto da Equitalia nei confronti dei pensionati e lavoratori dipendenti l’Agente della Riscossione ha finalmente deciso di sospendere tutte le azioni esecutive sui conti correnti di pensionati e lavoratori dipendenti. Ciò almeno finché non verranno emanate norme più eque.
Infatti per effetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti imposti dal decreto Salva Italia, tutte le pensioni superiori a mille euro devono essere versati sui conto correnti e/o libretti a risparmio. Questo ha consentito all’Agente della riscossione di eludere, in caso di pignoramento presso terzi, il limite previsto dalla legge pari a “un quinto” dell’emolumento e di bloccare invece il 100% dei risparmi.
Dopo l’audizione di Attilio Befera in Commissione Speciale della Camera a dare chiarimenti Equitalia ha diramato una circolare interna che rivoluziona il sistema del pignoramento delle somme sul conto corrente. Almeno per quanto riguarda i debiti nei confronti dello Stato.
Nella circolare di Equitalia non si fà cenno ai pignoramenti già in corso. Per il futuro Equitalia si asterra certamente dall’effettuare nuovi pignoramenti in banca salvo che per le circostanze di seguito elencate
a) nei confronti di chi ha già subito il pignoramento presso il datore di lavoro o presso l’Inps
b) e sempre a condizione che, anche dopo le trattenute in tal modo effettuate dal datore di lavoro o dall’Inps, il reddito da stipendio o da pensione sia uguale o superiore a 5.000 euro.
Illustriamo il contenuto della nota di Equitalia con un esempio: se il contribuente ha un reddito o una pensione uguale o inferiore a 5.000 euro non riceverà mai il pignoramento (e il blocco) del conto corrente bancario. Al massimo subirà il pignoramento presso terzi direttamente presso il datore di lavoro o l’Inps. In questa circostanza il pignoramento del conto corrente potrà avvenire solo entro il limite massimo di un quinto dello stipendio o della pensione.
Se il contribuente, invece, ha un reddito o una pensione superiore a 5.000 euro, per esempio di 5.500 euro allora l’Agente della riscossione dovrà prima agire con il pignoramento del quinto nei confronti del datore di lavoro o dell’Inps. Ma, se anche dopo tali trattenute, il reddito o la pensione risultino uguali o addirittura superiori a 5.000 euro, in tal caso – e solo in tal caso – Equitalia potrà procedere al pignoramento del conto in banca.
In questo modo, il blocco del conto corrente potrà avvenire solo nei confronti dei possessori di redditi particolarmente elevati, mentre saranno salvate le tasche di quanti non riescono ad arrivare a fine mese.
La gente applaude e grida alla vittoria. “Equitalia si è arresa”. In realtà, l’illegittimità non l’ha commessa l’Agente della riscossione, ma un Governo incapace di comprenderne i risvolti pratici delle norme che aveva approvato.
Forse, a scrivere certe leggi ci vorrebbero meno tecnici e più uomini di strada, in grado di capire i meccanismi di causa-effetto.
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