COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 34 sez. 5 del 13 gennaio 2015
IRPEF – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – SOCIETÀ DI FATTO – PROVA DELL’ESISTENZA ANCHE CON PRESUNZIONI SEMPLICI – SUSSISTE
FATTO E DIRITTO
I soci F.M. e Fe.Ma. ricorrevano tempestivamente avverso quindici avvisi di accertamento, emessi dall’agenzia delle Entrate di Massa Carrara, con cui veniva contestata l’evasione d’imposta per il periodo 2004-2008.
I sudditi avvisi traevano origine da una verifica fiscale iniziata dalla GG.FF. di Massa Carrara in data 05.08.2008 e terminata con l’emissione di un PVC stilato il 05.0.2011.
La verifica suddetta si era innescata in seguito alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte del Sig. F.G., titolare di una impresa individuale e padre dei comparenti.
L’attività di verifica aveva riguardato documenti extra-contabili e l’esame dei c/c bancari sia del titolare e dei familiari.
Al termine dell’indagine, i verificatori avevano ritenuto sussistere una società di fatto tra il sig. F.G. ed i figli F.M. e Fe.Ma.
L’esistenza di società di fatto tra i suddetti ricorrenti sarebbe dimostrata dai verificatori e successivamente confermata dall’Ufficio, dalla circostanza che F.M. e Fe.Ma. erano stati trovati “intenti a prestare attività lavorativa sui beni aziendali” e che avevano ricevuto assegni da parte dei clienti dell’azienda paterna …..
L’Ufficio ritualmente costituitosi con propria memoria insisteva per il rigetto del ricorso e la condanna delle spese di lite. I ricorrenti insistono nell’affermare l’inesistenza fra di loro di una SDF in quanto non provata nei fatti e chiedono l’accoglimento del ricorso.
Il contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara si concludeva con l’accoglimento dei ricorsi e la compensazione delle spese di giudizio.
In data 21 febbraio 2013 l’Agenzia delle Entrate di Massa Carrara presenta appello per i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 2297, nonché incompleta ricostruzione della fattispecie.
II) Mancanza di motivi specifici del ricorso atti a determinare l’annullamento degli atti emessi nei confronti della società.
Concludendo con la richiesta alla Commissione Tributaria Regionale, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, l’accoglimento dell’appello con la conferma della legittimità dell’avviso impugnato con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In data 3 aprile 2013 veniva presentata, dall’Avv.to A.S., comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite, per F.M. e Fe.Ma.
In data 17 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate di Massa Carrara presentava memoria specificatamente per:
1) Sulla rilevanza delle prove scaturite dalle indagini bancarie.
2) Sulla rilevanza degli esiti del giudizio penale.
3) Sulla rilevanza della riscontrata presenza dei ricorrenti nei luoghi dell’impresa al momento dell’accesso.
4) Sulla rilevanza degli altri elementi indiziari raccolti dall’Ufficio.
5) Sulla riproposizione dell’eccezione di decadenza dal potere accertativo quanto all’anno 2004.
Insistendo nelle conclusioni tutte rassegnate nell’atto di appello del 04/02/2013. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Addì 6 ottobre 2014, la Commissione, in udienza pubblica, sentite le parti ed il relatore, delibera di accogliere l’appello e di condannare l’appellato alle spese d giudizio per entrambi i gradi in € 5.000,00 onnicomprensivi.
La Commissione poiché i ricorrenti sono stati assolti dai delitti tributari ai medesimi ascritti con sentenza del Tribunale di Massa, n. 502 dep. il 11/03/2013 si rende necessario affrontare in via pregiudiziale e prioritaria la questione della rilevanza degli esiti del giudizio penale nell’ambito del processo Tributario.
Premesso che la sentenza assolve i contribuenti “con formula dubitativa”, per insufficienza delle prove sull’esistenza della società di fatto, si osserva ad ogni buon conto che, secondo un principio di diritto consolidato, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. La pronuncia può, ma non automaticamente deve, essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova nel contenzioso fiscale (si veda per es. Corte di cassazione, sentenza n. 27954, depositata il 30 dicembre 2009; Cass. n. 1201 del 20/01/2011; Cass. civ. Sez. V, Sent. 06-09-2013, n. 20496). Il giudice tributario deve pertanto compiere un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, soprattutto tenendo conto del diverso regime normativo delle prove che caratterizza i due giudizi.
La Commissione ciò dedotto e puntualizzato bypassa consapevolmente l’assoluzione dubitativa del giudice penale passando all’esame dei riscontri processuali in atti.
Sulla rilevanza delle prove scaturite dalle indagini bancarie.
Merita brevemente insistere su un punto, che la difesa dei Sigg. F.M. e Fe.Ma. con argomentazioni varie continua ad eludere. Sui conti correnti bancari degli odierni appellati sono affluite, nel corso degli anni accertati, consistenti somme, riepilogate nella seguente nota.
Omissis
Di tali entrate non è mai stata fornita alcuna spiegazione, né specifica sulle singole argomentazioni, né generale sulla fonte. Si adombra, ma senza dirlo mai apertamente, che uno dei due fratelli, il Sig. F.M., svolgesse una non meglio precisata attività “in proprio” di vendita, in evasione totale di imposta. Però di tale presunta attività “parallela” e non dichiarata non v’è riscontro contabile, bancario, né fattuale (se non una partita IVA aperta per 8 mesi a cavallo tra 2003 e 2004).
Quanto al fratello Fe.Ma., ha presentato dichiarazioni dei redditi solo negli anni 2007 e 2008 indicando “redditi per corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” pari circa ad € 18.000,00 annui, senza aprire una partita IVA dedicata. Al di là delle doglianze dei ricorrenti sulla insufficienza del tempo concesso per procurarsi i documenti in fase di verifica, deve rimarcarsi che ad oggi gli stessi non hanno prodotto un solo riscontro esplicativo dei versamenti avvenuti sui loro conti.
Quindi si vuol ribadire con fermezza che non è l’Ufficio ad aver “travisato i fatti”, sono i fatti stessi (in primis, le risultanze bancarie) che portano a ritenere che due soggetti, formalmente inoccupati, formalmente non titolari di attività, con tali movimentazioni sui propri conti bancari, prive di alcuna giustificazione, traessero tali risorse dalla fiorente (ancorché non dichiarata) attività nominalmente intestata al padre.
Come ovvio, il ragionamento presuntivo si fonda sulla convergenza di più elementi che non possono essere considerati isolatamente, ma apprezzati nel loro raccordo. Ed allora, se di per sé i versamenti sui conti delle Controparti potrebbero teoricamente trovare altre spiegazioni, in concreto non hanno trovato altre spiegazioni. Di converso, la riconducibilità all’impresa è suffragata da vari riscontri indiziari del coinvolgimento operativo nell’attività, come si passa ad esporre.
Sulla rilevanza della riscontrata presenza dei ricorrenti nei luoghi dell’impresa al momento dell’accesso.
I ricorrenti tentano di minimizzare una circostanza che, invece, pare dirimente: il giorno dell’accesso, svoltosi in data 05/08/2008, i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato “la presenza di F.M. e Fe.Ma. presso la sede aziendale, intenti a prestare la loro opera lavorativa di beni aziendali (guida muletto, spostamento materiali, ecc.)”. Ciò viene attestato a pag. 8 del PVC, che, in quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, in sede civile e tributaria “fa piena prova fino a querela di falso … degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza” (art. 2700 c.c.).
Si noti che gli interessati, sul momento, non hanno fatto constare a verbale di esser ivi presenti casualmente o di esser presenti perché dediti a diversa attività che si svolgeva nelle vicinanze.
La circostanza della loro presenza sul posto – sede dell’impresa – e del fatto che fossero intenti a prestare un’attività operativa è stata confermata in sede penale dal Maresciallo D.L., che dichiara che i soggetti ivi reperiti “stavano svolgendo attività lavorativa all’interno e stavano muovendo anche… erano… qualcuno mi ricordo che era proprio in tenuta da lavoro, come l’officina” (pag. 14 verbale di udienza 07/02/2012 prodotto da Controparte in All. 4). Alla domanda del PM se avesse constatato che i due F.M. e Fe.Ma. stavano lavorando, il Maresciallo ha risposto: “Si, erano presenti all’interno dell’officina e si muovevano come ci si muove all’interno di posti che sanno checonoscono alla perfezione. Anche perché io mi ricordo che avevamo chiesto per quanto riguarda le chiavi dei mezzi e ci avevano fatto vedere una specie di bacheca dove c’erano tutte queste chiavi che erano all’interno” (pag. 15). Il PM, ancora, ha domandato al Maresciallo se i due F.M. e Fe.Ma. sul momento avessero fornito giustificazioni della loro presenza sul posto, e questi ha affermato: «abbiamo chiesto il fatto della loro presenza e hanno detto che erano i figli del… del signor F. e che lavoravano li, punto” (pag. 16). Ancora oltre, il Finanziere, pur non ricordando precisamente quale due fratelli, afferma con assoluta sicurezza e a più riprese che uno “era a bordo di un muletto.
Controparte contesta la circostanza affermando che i militari avrebbero operato con approssimazione e superficialità: argomenta tale sua difesa enfatizzando alcune incertezze della deposizione resa dal Maresciallo (comunque a due anni di distanza) e dalla intestazione a persone diverse dai F.M. e Fe.Ma. degli automezzi rinvenuti presso la sede dell’impresa al momento della verifica.
In contrario, si insiste che nel presente processo, che non è quello penale, il PVC fa piena prova fino a querela di falso sia della presenza dei due F.M. e Fe.Ma. presso l’azienda, sia del fatto che da vari elementi apparissero intenti al lavoro, sia del rinvenimento presso la sede dell’impresa sia di mezzi (autovetture, autocarri, furgoni, muletti, gru, rimorchio, trattore, ecc.).
Ora, Controparte vuol far leva sulla intestazione di alcuni di essi per sostenere che non fossero beni aziendali. Tali argomenti sono irrilevanti, perché il dato certo (fino a querela di falso) è che una serie di mezzi, sia automobili che mezzi da lavoro, sono stati reperiti in loco; su uno di questi uno dei fratelli F. era intento al lavoro (mentre l’altro si trovava nelle vicinanze). Stabilire a chi appartenessero tali mezzi è dunque ininfluente. Anzi.
Prendiamo ad esempio i tre mezzi intestati alla società (la GFG) amministrata dalla compagna di F.M.. La presenza di essi presso l’azienda di F.G. (si ribadisce: attestata fino a querela di falso dall’allegato 8 al PVC) non è spiegata in alcun modo ed anzi fa pensare ad una commistione di affari tra i figli ed il padre, tale da rafforzare la presunzione dell’esistenza di una società di fatto.
Sulla rilevanza degli altri elementi indiziari raccolti dall’Ufficio.
Quanto alle risultanze dei controlli incrociati su alcuni clienti, si rinvia a quanto esposto nell’atto di appello e ancor più dettagliatamente nel PVC, segnalando che la lettura che ne dà Controparte (e relativa confutazione) è del tutto parziale.
Preme qui sottolineare che Controparte non spiega una serie di elementi ulteriori che evidenziano un collegamento tra i fratelli F.M. e Fe.Ma. e l’azienda intestata al padre, ben più stretto rispetto ad un aiuto occasionale.
Nell’Allegato 2 al PVC (già prodotto in primo grado, che si allega alla presente per sola comodità di lettura: All. 2) è elencata una serie di documenti rinvenuti dai militari della Guardia di finanza presso la sede dell’attività d’impresa “F.G.”, a nome del titolare e dei figli. In particolare, con riguardo a F.M., sono stati reperiti: un preventivo della L. Snc per vendita materiale; documentazione relativa all’acquisto di un Bobcat 643; documentazione attestante 2 pesature di materiale ferroso venduto alla F.; documentazione relativa all’acquisto di automobili; denuncia di smarrimento di due autocarri utilizzati quali “mezzi di lavoro”. Con riguardo a F.M. e Fe.Ma. sono stati reperiti: una polizza di assicurazione a nome di F.G. per un’auto di proprietà di F.M.; una fattura di acquisto di un’auto; documentazione manoscritta attestante entrate e uscite a nome del medesimo Ma.; documentazione attestante il pagamento da parte di Fe.M. di canoni di locazione per un capannone e un piazzale a R.
Orbene: come si spiega la presenza di questa documentazione presso la sede della ditta del padre, se non con un coinvolgimento di tutti nella medesima attività? Si può ancora sostenere che i figli proprio il giorno dell’accesso dei finanzieri passassero di lì per caso?
In conclusione: è pur vero che Controparte non può fornire la prova negativa della “non partecipazione” all’attività del Sig. F.G.; però è vero anche che gli elementi che collegano i Sig.ri F.M. e Fe.Ma. allo svolgimento di tale attività sono plurimi e non ricevono altre spiegazioni, se non quella prospettata dall’Ufficio. Una autonoma attività parallela dei singoli contribuenti non solo non è provata, ma non potrebbe costituire esimente in sede di giudizio tributario, trattandosi di attività non dichiarata al Fisco. Inoltre, una solo occasionale partecipazione all’attività del padre, sotto forma di “piccole mansioni” retribuite con “qualche decina di euro”, come sostiene Controparte, è smentita dai consistenti introiti sui conti correnti e dai riscontri documentali reperiti presso la sede dell’impresa.
In punto di diritto, torna utile citare Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 23-06-2014, n. 14188, che ben chiarisce come in tema di prova presuntiva occorra guardare al quadro probatorio complessivo e “comparare” le spiegazioni fornite dalle parti contrapposte.
“La presunzione si risolve in un’inferenza probabilistica, che indica la verità verosimile, lasciando a chi vi ha interesse l’onere di provare l’inverosimile o l’improbabile. Il fatto provato per presunzioni, inoltre, può essere saggiato, criticato o confermato solo in base ad una valutazione complessiva. Fa parte dell’essenza della prova indiziaria che ciascun segmento della serie indiziante, preso a sé stante, sia sempre compatibile con una verità diversa da quella che si vuole dimostrare e che di esso siano possibili più letture o più spiegazioni. Ma questo vale in una visione segmentata: è la serie degli indizi che, nel suo insieme, rende inverosimile la verità opposta e quindi provata la verità desunta (in termini, Cass. 6 novembre 2013, n. 24938)”.
Controparte avrebbe dovuto provare positivamente: una diversa provenienza degli introiti sui conti correnti; l’esercizio di una autonoma attività tale da consentire il mantenimento del proprio tenore di vita e da far ritenere le operazioni compiute estranee alla sfera imprenditoriale del padre; oppure la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per quanto “irregolare”, con l’impresa del padre, tale da escludere il vincolo sociale; la natura e la misura del preteso coinvolgimento “occasionale” nell’attività paterna o comunque ragioni alternative per spiegare la presenza dei figli nella sede, il rinvenimento di documenti di loro pertinenza nel medesimo luogo, ecc.
5) Sulla riproposizione dell’eccezione di decadenza dal potere accertativo quanto all’anno 2004.
In punto di diritto, si ricorda in breve che la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, in presenza di una notizia di reato tributario, è stata introdotta dall’articolo 37, commi 24, 25 e 26, del decreto legge 223/2006.
In particolare, il comma 24 ha integrato l’articolo 43 del Dpr 600/1973, tramite l’inserimento del terzo comma, in base al quale in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
Medesima previsione è stata introdotta dal comma 25, per l’accertamento in materia di Iva, con l’inserimento del comma terzo nell’articolo 57 del Dpr 633/1972.
In virtù delle citate norme, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati qualora il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, constati una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 20 luglio 2011, depositata il 25 luglio 2011, ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento stabilita dagli artt. 43, comma 3 del DPR 600/73 e 57, comma 3 del DPR 633/72.
Secondo l’insegnamento della Corte, il raddoppio opera nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall’art. 331 cod. proc. pen. Per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, restando irrilevante l’effettivo inoltro della notitia criminis (che comunque nel caso di specie è avvenuto) e gli esiti del procedimento penale eventualmente innescato.
Orbene, risulta innegabile che nella specie i militari della Finanza, che hanno effettuato la segnalazione alla Procura, non potessero esimersi da tale adempimento, sussistendo comunque consistenti indizi della commissione di reati a carattere tributario di rilevante gravità (tanto è vero che vi è stato un rinvio a giudizio).
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Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, con tante certezze e pochi dubbi, ravvisa nel caso di specie l’esistenza della società di fatto.
Per quanto riguarda le spese di giudizio che seguono la soccombenza viene considerata equa la liquidazione di € 5.000,00 onnicomprensive.
P.Q.M.
La Commissione
Accoglie l’appello e condanna l’appellato alle spese di giudizio liquidate in € 5.000,00 onnicomprensive.