COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 299 sez. 1 del 26 gennaio 2015
IVA – ECCEDENZA A CREDITO – RIMBORSO – ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE – MODELLO VR
FATTO
La società in questione, dopo aver cessato l’attività, con cancellazione dal registro delle imprese in data 20 dicembre 2001, presentava la dichiarazione i.v.a. in data 31 ottobre 2002, esponendo nel quadro VX, un credito a rimborso di euro 11.256,18 (lire 21.795.000); tuttavia, non effettuava la compilazione del modello VR.
Successivamente, in data 30 dicembre 2011 (9 anni dopo), la parte contribuente notificava all’Ufficio un atto di messa in mora, ex art. 70, d.lgs. n. 546/1992, con il quale chiedeva, senza ulteriore indugio, il rimborso di quanto già esposto a credito, nella dichiarazione i.v.a. del 31 ottobre 2002.
L’Agenzia delle entrate di Rieti, in data 22 giugno 2012, notificava alla parte il rigetto dell’istanza di rimborso i.v.a. 2001, per aver rilevato come il rimborso dell’importo indicato nella dichiarazione i.v.a., al rigo VX, fosse stato esposto in violazione degli artt. 30 e 38-bis, d.P.R. n. 633/1972, per la mancata presentazione al concessionario dell’apposito modello VR.
Avverso il diniego proponeva ricorso l’impresa contribuente, insistendo sulla legittimità della pretesa, mentre l’Ufficio difendeva il proprio operato e con memoria illustrativa la parte insisteva sulla spettanza del rimborso richiesto.
La C.t.p. di Rieti accoglieva il ricorso sul presupposto della necessaria distinzione tra la domanda di rimborso contenuta nella dichiarazione annuale i.v.a. e la presentazione del modello VR.
Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle entrate, lamentandone l’illegittimità e l’erroneità ed osservando come la mancata compilazione e presentazione del modello VR avrebbe reso incompleta e non validamente presentata la richiesta di rimborso originariamente introdotta nella dichiarazione i.v.a., mentre, ad oggi, ove la stessa si dovesse ritenere presentata come domanda di rimborso anomalo, non potrebbe che ritenersi tardiva, poiché, a norma dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la stessa avrebbe dovuto essere formalizzata entro il termine di due anni, (come da numerosa giurisprudenza conforme sul punto), nonché insistendo per l’accoglimento del proposto appello.
Con proprie controdeduzioni la parte preliminarmente lamentava la tardività dell’appello, notificatole in data 20 maggio 2014, ossia oltre il termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell’impugnata sentenza, avvenuta il 17 marzo 2014.
Nel merito, ribadiva come correttamente osservato dai giudici di prime cure, che la richiesta di rimborso sarebbe stata legittima se esposta nella dichiarazione annuale i.v.a., conformemente a quanto da ultimo ribadito dalla Cassazione tributaria (cfr. ord. n. 24889/2013).
Chiedeva pertanto la conferma dell’impugnata sentenza.
Durante la discussione pubblica, la parte contribuente rinunciava espressamente all’eccezione di tardività dell’appello ex adverso proposto, mentre nel merito insisteva nelle proprie difese e produceva la recente sentenza della Cassazione tributaria n. 14981/2014, ritenuta conforme sul punto, precisando che invece la sentenza citata dall’Ufficio non si attaglierebbe alla fattispecie in oggetto.
L’Ufficio ribadiva che la domanda non sarebbe stata presentata in modo legale, per cui il rimborso non avrebbe potuto essere concesso: al più la parte avrebbe potuto presentare un’istanza per rimborso anomalo, ex art. 21 del d.lgs. 546/1992; tuttavia, la stessa sarebbe stata tardiva, se presentata oltre il termine di due anni dalla presentazione della dichiarazione i.v.a..
DIRITTO
La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene non meritevole di accoglimento l’appello proposto dall’Ufficio, fondato sulla censura della mancanza di conformità della domanda di rimborso alla previsione normativa di cui agli artt. 30 e 38-bis, d.P.R. n. 633/1972, secondo cui, ai fini della validità della domanda, devono coesistere la compilazione del quadro VX e la presentazione del modello VR.
Correttamente infatti, i primi giudici, peraltro, in conformità ad autorevole giurisprudenza formatasi sul punto (ex multis, cfr. Cass. trib., sent. n. 25353/2013), abbiano considerato, in tema di rimborso dell’i.v.a., di dover tenere distinta la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato, da presentarsi a mezzo della dichiarazione annuale i.v.a., con compilazione del quadro VX di riferimento, dalla presentazione del modello VR, proprio perché la prima configura il formale esercizio del diritto, mentre la seconda costituisce un adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Conseguentemente, nel riconoscere come legittimamente e tempestivamente presentata, da parte della società contribuente, l’originaria domanda di rimborso, gli stessi giudici hanno ritenuto, correttamente, che la presentazione del modello VR dovesse essere soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946, c.p.c., non ritenendo applicabile alla fattispecie il termine biennale di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546/1992, in quanto norma applicabile solamente in via sussidiaria e residuale, quando manchino disposizioni specifiche.
Più in particolare, al riguardo si ribadisce che la presentazione del modello VR, nella specie omessa, costituisce un mero adempimento formale, mirato solamente a rendere più tempestive, e meno onerose per l’Ufficio, le successive e necessarie verifiche degli elementi che abbiano determinato l’eccedenza, mentre, sul piano sostanziale, tale omissione non fa venire meno la buona sostanza del credito – ove sussistente – ed infatti, proprio per questa sua natura formale, dal 2011, tale adempimento è stato soppresso, come specificato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5822/2011.
Conclusivamente, pertanto, si deve respingere l’appello, con salvezza dell’impugnata sentenza e definitiva caducazione del provvedimento di diniego del rimborso; tuttavia, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, non può non tenersi conto del fatto che la parte contribuente vittoriosa abbia comunque presentato la domanda, sebbene in modo informale e frettoloso, per cui gli oneri processuali di secondo grado si ritengono interamente compensabili tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Roma, Sezione I, respinge l’appello e compensa tutti gli oneri processuali di secondo grado.