La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 29541 depositata il 14 giugno 2017 intervenendo in tema causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto”, con riferimento ai reati tributari, come dall’articolo 131-bis modificato dal D.Lgs. n. 28/2015, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile ai procedimenti, come quello in esame, in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità. Inoltre la Corte Suprema ha accolto la richiesta di ottenere una pena pecuniaria al posto della detenzione nel caso di distruzione della contabilità per ricostruire il reddito. In particolare è stata accolta la richiesta dell’imputato sulla circostanza che mancasse un proprio comportamento positivo successivo alla commissione del reato e della mancata dimostrazione di provvedere al pagamento.
La vicenda ha riguardato un imputato accusato di essere stato amministratore di fatto di una società che a seguito di verifica si era constatato che non aveva pagato le imposte, inclusa l’IVA, e la mancanza di documentazioni contabili, per cui veniva accusato del reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 per occultamento o distruzione di documenti contabili. Il Giudice delle udienze preliminari aveva condannato l’imputato, anche grazie alla testimonianza dell’amministratore formale, per avere, quale amministratore di fatto della S.p.a. P.cal dal 30/3/2009 al 30/9/2009, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e sui redditi o di consentirne a terzi l’evasione, occultato o distrutto tutte le scritture contabili e i documenti di tale società relativi all’anno d’imposta 2009, impedendo così la ricostruzione del reddito e del volume degli affari. La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello.
Avverso la decisione della Corte distrettuale l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.
Gli Ermellini nel ritenere infondato la motivazione sulla causa di non punibilità hanno affermato che “Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi chiarito che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Tale valutazione può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità, sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici- requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (Sez. 3, Sentenza n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795, che in motivazione ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., con la fisiologia del t giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).”.
I giudici di legittimità, invece, accolgono il quarto motivo del ricorso in ordine alla richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Infatti, per gli Ermellini, hanno errato a respingere la richiesta a causa della mancanza di un comportamento positivamente considerabile dell’imputato successivo alla commissione del reato e anche della incertezza in ordine alla possibilità dell’imputato di adempiere al pagamento della pena pecuniaria a favore dello Stato, poiché tali condizioni non erano previste dalla norma invocata dall’imputato.
A tal proposito la Corte Suprema precisa che: “La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e’ stata comminata per un fatto commesso nell’ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e’ stata convertita, a norma del primo comma dell’articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575”.