La Cassazione ha dovuto spesso pronunciarsi in materia di notificazione per chiarire se e quando queste potevano considerarsi regolarmente effettuate.
Prima ancora di tale ordinanza vi era stata un recentissima sentenza che riguardava le comunicazioni inviate tramite la Posta Certificata con cui la Suprema Corte chiariva quale sia il valore della PEC all’interno del processo civile considerando tale forma di comunicazione come pienamente efficace ed operativa.
Si sottolinea, inoltre, che a partire dal 2013 è intervenuta un’importante modifica alla legge 53/1994 introdotta dalla c.d. legge di stabilità (l. 24 dicembre 2012, n. 228) che elimina ogni perplessità circa la possibilità per l’avvocato (previamente autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine) di notificare in proprio via posta elettronica certificata nei confronti di chiunque abbia una casella PEC risultante da pubblici registri.
L’art.25 della cosiddetta “Legge di stabilità”, n.183/11, ha modificato le modalità per le notifiche introducendo la notifica a mezzo PEC o, nell’impossibilità di poter usare tale strumento, a mezzo fax ai sensi dell’art.136 co 3° cpc.
La Cassazione non è contraria al caro vecchio fax ma l’evoluzione degli strumenti telematici ormai è inarrestabile.
Conformemente a tale orientamento è anche la sentenza n. 8013 del 2 aprile 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un professionista (tra l’altro proposto oltre il termine di ammissibilità di trenta giorni) che asseriva di non aver ricevuto la comunicazione della sospensione del processo ex art. 295 del codice di procedura civile.
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