Svolgimento del processo
Oggetto del contendere, a quanto si legge in sentenza, è un avviso di accertamento notificato dalla s.r.l. N. s., concessionaria per la gestione delle entrate del Comune di Nettuno, col quale si rettificò, ai fini della determinazione dell’importo della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la superficie originariamente denunciata dalla s.p.a. M. N. C. N., con la conseguente liquidazione delle maggiori somme richieste a titolo della suddetta tassa, di addizionali, di sanzioni e di interessi per gli anni dal 2000 al 2003.
La s.p.a. M. N. impugnò l’avviso, deducendo l’erronea applicazione delle tariffe e la non debenza della tassa per le aree scoperte di pertinenza.
La commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, là dove la commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, reputando che, pur essendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato, comunque esso è errato, giacché le superfici scoperte complessivamente ivi indicate, anche se in concessione alla contribuente, non sono da questa utilizzate esclusivamente e totalmente, essendo numerosi i soggetti autorizzati a fruirne.
Ricorre la s.r.l. N. s. per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Comune di Nettuno deposita memoria d’intervento, in precedenza notificata alla società.
Diritto
Preliminarmente, sul piano dell’instaurazione del rapporto processuale, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal Comune, il quale, in base alla lettura della sentenza impugnata, non ha assunto la qualità di parte nelle pregresse fasi di merito; è consolidata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte che esclude l’ammissibilità di tale intervento nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 29 aprile 2005, n. 8882; conforme, ex multis, Cass. 17 maggio 2011, n. 10813). Ed è irrilevante, al riguardo, anche la circostanza, peraltro non dibattuta in giudizio, in ordine alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale, in quanto con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 6 agosto 2004, n. 15168).
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 62, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, proponendo il seguente quesito di diritto: «dica il Supremo Collegio adito se in tema di tarsu il concessionario di area demaniale sia tenuto al versamento della tassa per l’intera superficie oggetto di concessione ovvero limitatamente alla parte di essa effettivamente utilizzata e se, in tal caso, l’onere di provare la minore superficie tassabile spetti al contribuente o all’ente impositore».
Deduce al riguardo la ricorrente che le aree scoperte soggette a tassazione, oggetto della concessione demaniale di cui è titolare la contribuente, sono comunque serventi rispetto alle attività primarie da questa svolte; aggiunge che, in ogni caso, le esenzioni dall’obbligazione tributaria vanno provate da chi intenda avvalersene.
Il motivo, che si sottrae alla censura d’inammissibilità proposta dalla contribuente, perché specificamente formulato e tarato sulle norme delle quali si deduce la violazione, è fondato.
E’ pacifico in atti che tutte le aree tassate, comprese le superfici scoperte delle quali si controverte siano oggetto di concessione demaniale rilasciata alla società contribuente.
Ciò posto, va rilevato che I’articolo 62 del decreto legislativo n. 507 del 1993 configura come presupposto della tassa, in alternativa all’occupazione, «…la detenzione di loca/i ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti…», là dove l’uso comune delle aree è assunto dal successivo articolo 63 come fonte di obbligazione solidale di pagamento in capo a «…coloro che usano in comune i locali o le aree stesse».
Difatti, è compatto l’orientamento di questa Corte secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù dell’art. 62, 1° comma, d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziaii o accessorie ad abitazioni); sia le deroghe alla tassazione indicate nel 2° comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19059 e, più recente, Cass., ord. 3 novembre 2010, n. 22370).
Nel nostro caso, si è visto, è indubitabile che le aree in questione rientrassero nella detenzione della società contribuente, in forza della concessione demaniale. È quindi indifferente, ai fini della tassazione delle aree a suo carico, che le aree fossero utilizzate in prevalenza da terzi, peraltro per attività serventi rispetto a quelle primarie svolte dalla contribuente.
Irrilevanti sono altresì le valutazioni contenute in controricorso in ordine ai documenti ivi menzionati, dei quali, tra l’altro, non v’è traccia alcuna nella sentenza impugnata.
La sentenza va in conseguenza cassata.
Il ricorso può essere deciso nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, col rigetto delle impugnazioni originariamente proposte dalla contribuente.
Le spese seguono la soccombenza quanto a questa fase; vanno, invece, compensate in relazione alle fasi di merito, in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rigetta l’impugnazione proposta dalla contribuente; compensa le spese inerenti alle fasi di merito; condanna la contribuente a rifondere le spese inerenti a questa fase, liquidate in € 12.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre agli accessori di legge.
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