La Cassazione con la sentenza n. 9777 del 27 febbraio – 23 aprile 2013 è stata chiamata a dirimere un vicenda tra una società ed il suo agente in merito “al pagamento della somma di lire 195 milioni dovuta a titolo di provvigioni non corrisposte per ordini inevasi a causa della mandante; per l’illegittima trattenuta del 2% sulle provvigioni; per mancato pagamento di fatture già emesse; per vendite effettuate direttamente dalla mandante senza corresponsione della provvigione; per indennità sostitutiva del preavviso e per indennità di scioglimento del contratto.”

Gli Ermellini in ordine alla natura temporale del contratto hanno confermato quanto affermato dai giudici di merito asserendo che ” il contratto d’agenzia intercorso tra le parti quale contratto a tempo determinato rinnovato” . Pertanto i giudici di merito hanno applicato il principio enunciato dalla Corte Suprema (Cfr Cass n./7426 del 17/06/1992) secondo il quale “È pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato; nell’ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato “ante tempus” del preponente dal rapporto, l’agente ha diritto non all’indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso”

Per cui al ricorrente secondo i principi della Cassazione (Cass n 3595/2011) “In tema di rapporto di agenzia, l’istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità, più contratti a termine”