bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta consulente esterno,cassazione sentenza n. 15837 del 2013, La Cassazione con la sentenza n. 15837 del 05 aprile 2013 interviene in una vicenda inerente alla condanna per bancarotta fraudolente documentale di un amministratore di una società fallita.

Infatti gli Ermellini hanno ritenuto responsabile, in presenza di una documentazione societaria incompleta, l’amministratore unico della società fallita risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, anche se la tenuta della contabilità era stata affidata a un consulente esterno. L’operato del professionista non esclude l’elemento psicologico del reato (dolo generico/eventuale) in capo all’amministratore. 

La vicenda ha riguardato la condanna del Sig. F, poichè amministratore unico della X s.r.l. dichiara fallita nel 2000, il quale veniva riconosciuto responsabile in entrambi i gradi di giudizio del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2 ult. parte, Legge Fall. La Corte d’Appello di Torino, riformulando parzialmente la sentenza di primo grado, premettendo “che l’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza dell’agente che la tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali, osservava che nella specie tale consapevolezza era desumibile dalla mancanza della maggior parte della documentazione societaria che l’imputato aveva il dovere di tenere e dalla predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dalla curatela del fallimento.” Per la difesa di F. è stato proposto ricorso in Cassazione con cui si lamentava l’erronea interpretazione e applicazione della norma penale, nonché il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato ascrittogli, considerando la mancanza di elementi probanti il dolo intenzionale, cioè della volontà dell’azione o dell’omissione e quella di rendere non ricostruibile il patrimonio. Considerato, inoltre, che l’inattendibilità dell’unico mastro contabile reperito, a fronte della mancata esibizione delle schede di mastro e delle fatture di acquisto, e l’incompletezza degli altri libri contabili obbligatori, non erano attribuibili al ricorrente, visto che la tenuta della contabilità era affidata a un professionista esterno alla società.I Giudici della Corte Suprema hanno dichiarato il ricorso infondato, motivando tale decisione con la “chiara ricostruzione, da parte della Corte di Appello, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, dell’elemento psicologico del reato, in termini di dolo generico, che ammette dunque anche la forma del dolo eventuale, è risultato privo di consistenza l’assunto del ricorrente circa la mancanza nella specie del dolo intenzionale.” 

In merito al consulente esterno  la Cassazione afferma che “In secondo luogo  è inconferente il tentativo di addossare al professionista esterno addetto alla tenuta della contabilità, nello sforzo di escludere l’elemento psicologico del reato, la responsabilità della mancanza di gran parte della documentazione societaria la cui tenuta incombeva al P. e la predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dal curatore, essendo presumibile che i dati fossero stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’amministratore della società, né tale presunzione iuris tantum è stata vinta nella specie da rigorosa prova contraria”.