La Cassazione con l’ordinanza n. 10285 del 02 maggio 2013 stabilisce che per la determinazione dei ricavi e del volume d’affari utilizzando i parametri occorre tener conto dell’attività di lavoro dipendente svolta dal contribuente contestualmente alla libera professione, nonché delle spese per i collaboratori sostenute nello svolgimento degli incarichi.
La vicenda ha riguardato il caso di un contribuente al quale era stato notificato l’avviso di accertamento, ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno 1998, con cui l’Agenzia aveva rideterminato il reddito ed il volume di affari ai sensi dell’art. 39 comma 1° lettera d del DPR n. 600/1973 utilizzando i parametri emanato con il D.P.C.M. 26 gennaio 1996 e del D.P.C.M. 22 marzo 1997. Il contribuente impugnava l’atto innanzi ai giudici della Commissione Tributaria i quali respingevano respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento. Il contribuente ricorreva ai Giudici della Corte Suprema chiedendo ed ottenendo la cassazione della sentenza dei giudici di merito.
Il ricorrente ha lamentato che la sentenza dei giudici di merito per due vizi di legittimità “ il primo al vizio di omessa/insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc e, il secondo, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’articolo 3, commi 181, 183, 184 e 186, della legge 549/05, in relazione al DPCM 26.1.96 e al DPCM 22.3.97 e in relazione all’articolo 2729 c.c. – il ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto applicabili nella fattispecie le risultanze dei cd. parametri senza adeguatamente valutare la documentazione prodotta dal contribuente; documentazione da cui poteva desumersi la specificità della sua situazione e, quindi, la non integrale applicabilità dei parametri alla fattispecie.”
Gli Ermellini affermano che effettivamente – “il contribuente indica analiticamente, in osservanza dell’onere di autosufficienza, le risultanze documentali prodotte in sede di merito e relative: – alla attività di lavoratore dipendente (e ai relativi compensi) da lui svolta contemporaneamente all’esercizio della libera professione; – alle spese sostenute per collaborazioni professionali da lui richieste per l’esecuzione degli incarichi ricevuti; – ai compensi ricevuti per suddetti incarichi in anni d’imposta successivi al 1998. Nella sentenza gravata non si rinviene alcuna analisi di tale documentazione, nemmeno per negarne la concludenza (…)”. Per cui la Corte Suprema ritiene la motivazione della decisione della Commissione Tributaria non solo è stata apodittica ma anche contrastante con il rilievo, pure emergente dagli atti di causa, che lo stesso Ufficio, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, aveva ritenuto le prove fornite dal professionista solo parzialmente conducenti a una rideterminazione inferiore dei ricavi presunti.
La conclusione degli Ermellini è stata il rinvio ad altro giudice del rinvio motivare adeguatamente sulla rilevanza della documentazione sopra citata ai fini della giustificazione di uno scostamento più o meno ampio dai parametri nella rideterminazione del reddito del contribuente.