Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Il dott. (..) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 17/38/10 del 1° marzo 2010 che rigettava l’appello del contribuente affermando che il ricorso con cui dott. (..) aveva sostenuto il non assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2002, doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.
2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto.
Il collegio ha condiviso la proposta del relatore.
PQM
La Corte accoglie il riscorso. Rinvia la controversia avanti ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.