COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 547 sez. 5 del 23 marzo 2015
RISCOSSIONE – SOGGETTI PASSIVI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL CESSIONARIO CON IL CEDENTE L’AZIENDA PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA E DELLE SANZIONI RIFERIBILI ALLE VIOLAZIONI COMMESSE NELL’ANNO IN CUI E’ AVVENUTA LA CESSIONE E NEI DUE ANNI PRECEDENTI – SUSSISTE
Fatto
C.L. Market S.r.l. in persona del suo rappresentante legale, ricorreva avverso cartella di pagamento ed il relativo ruolo emessa da Equitalia Centro Spa per un importo di € 100.000 richiesti alla contribuente quale soggetto coobbligato in solido ai sensi dell’art. 14 L. 472/97. Tale norma prevede infatti che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse.
La parte rilevava, sulla base della norma richiamata, la mancata preventiva escussione del patrimonio della società cedente, che al tempo aveva presentato domanda di concordato preventivo, e tale mancanza determinava l’improcedibilità della pretesa impositiva.
Nel giudizio si costituiva Equitalia spa eccependo l’incompetenza per territorio dell’adita Commissione a favore della CTP di Bologna in quanto la cartella emessa dalla concessionaria con sede in tale città. In punto di merito fa presente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le doglianze della parte sono riferite all’avviso d’accertamento quale atto prodromico e non a vizi propri della cartella.
Nel giudizio si costituiva l’Agenzia delle Entrate della Toscana confermando lo stato di coobbligato in solido della ricorrente e l’impossibilità di poter esprimere eccezioni riferite ad un avviso d’accertamento emesso nei confronti del cedente e dallo stesso non impugnato. L’adita Commissione respingeva il ricorso sul presupposto che con la normale diligenza la parte avrebbe dovuto preventivamente accertare l’esistenza di pregressi debiti in capo alla cedente sia alla data di cessione che per i due anni precedenti.
Avverso tale decisione viene proposto appello previa reitera del motivo riferito all’istituto del beneficio di escussione e facendo presente che con istanza di autotutela l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio parziale della cartella per l’importo di € 65.000 oltre interessi.
La contribuente chiede pertanto che in riforma della decisione venga dichiarata la nullità dell’avviso d’accertamento e del ruolo ed in via subordinata la sua parziale inefficacia in relazione alle somme riconosciute non dovute.
L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo venisse dichiarato inammissibile l’atto d’appello nella parte in cui si chiede la dichiarazione di nullità dell’accertamento e del ruolo, in quanto emessi nei confronti della società terza cedente e quindi di parte estranea al presente giudizio ed in ogni caso per carenza di specifici motivi a sostegno.
Ribadisce l’applicabilità al caso in specie dell’istituto del beneficio di escussione, confermata dall’avveratasi circostanza che la società cedente fosse stata ammessa al concordato preventivo e quindi non più soggetta ad azioni in executivis.
Conferma la circostanza che la Direzione Regionale, a seguito di istanza di autotutela, aveva provveduto allo sgravio parziale della cartella.
Si costituiva in giudizio Equitalia Spa con richiesta di conferma dell’impugnata decisione.
Motivi della decisione
La Commissione ritiene di confermare quanto espresso dai primi Giudici previa integrazione con i motivi che verranno in seguito espressi. Le disposizioni della Legge 472/97 prevedono che in seguito ala cessione d’azienda, il cessionario risponda solidalmente con il cedente delle passività fiscali riferibili a operazioni effettuate in un momento anteriore al trasferimento. La prima particolarità è che la responsabilità del cessionario sancita dall’art. 14 è di tipo sussidiario: egli gode di un beneficio di escussione che costringe i creditori a rivalersi in via preventiva sul cedente, e solo dopo, qualora questo non sia stato in grado di adempiere completamente, potranno rivolgersi al coobbligato solidale. Ne consegue che l’obbligo a carico dell’odierna contribuente è legata da un rapporto di dipendenza – non avendo un suo fatto generatore autonomo – rispetto all’obbligazione principale del cedente.
Da quanto espresso ne consegue a) il rigetto del motivo d’appello che chiede venga dichiarata la nullità del ruolo, in quanto lo stesso correttamente emesso nei confronti del debitore principale, b) la efficacia della cartella di pagamento in quanto emessa nei confronti del coobbligato in solido per espressa previsione normativa.
Deve essere accolta la richiesta, di parziale inefficacia del ruolo e della cartella, quale conseguenza dell’avvenuto sgravio emesso dall’Agenzia delle Entrate, in quanto il vincolo di solidarietà passiva conferma la legittimità della parte a vedersi riconosciuto la remissione parziale del debito come da disposto dell’art. 1301 c.c.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente ad € 65.000/00 oltre interessi per intervenuta istanza di autotutela, conferma nel resto. Spese compensate.