COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 550  del 25 marzo 2015

CONTENZIOSO – NON CORRISPONDENZA FRA DECISUM E DISPOSITIVO – OMESSA VALUTAZIONE DELLA CORRELATA ISTANZA DI CORREZIONE – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL GRAVAME – LEGITTIMITA’ – SUSSISTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.51/5/12 del 3.7/24.7.2012 la Commissione Provinciale tributaria di Prato accoglieva nel dispositivo il ricorso presentato da I. Banca Impresa S.p.a., pur respingendone, in motivazione, gli argomenti, in relazione ad avviso di accertamento relativo all’attribuzione della rendita catastale su un immobile posto in Prato e sul quale, a seguito di ingenti lavori di ristrutturazione, l’Agenzia del Territorio aveva attribuito la categoria D/1 (categoria speciale), di contro alla categoria C/3 cl. 10, richiesta dalla parte.

L’erronea non corrispondenza tra dispositivo e motivazione, in ordine alla quale l’Ufficio erariale aveva presentato nelle more istanza di correzione di errore materiale, peraltro non accolta, ha determinato l’appello dell’Ufficio medesimo che insiste sulle determinazioni già sostenute nel ricorso introduttivo e sostanzialmente accettate dal primo giudice..

Per contro parte appellata richiama anch’essa le proprie argomentazioni circa la pertinenza della classificazione D/1, e non già C/3, stante l’artigianalità della destinazione dell’immobile; svolgendo altresì appello incidentale sulla carenza di motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e va accolto.

Invero la motivazione offerta dalla sentenza di primo grado appare del tutto congrua e sufficiente, per le ragioni che si diranno; laddove è peraltro evidente la non corrispondenza tra decisum e dispositivo. Ritiene la Commissione che detta anomalia avrebbe ben potuto essere sanata attraverso l’introdotta istanza di correzione, ma che comunque può sopperirsi in questa fase, essendo la Commissione medesima giudice dell’intero devolutum.

Nel merito è da osservare come appaia corretto il percorso argomentativo del primo giudice, laddove il richiamo alla pura e semplice artigianalità della destinazione attuale, oltre a non essere univoca nel caso di specie, grattandosi di locali dedicati alla produzione di strumenti informatici, appare altresì elemento di discrimine non sufficientemente univoco in linea generale. In tale contesto, quindi, offre maggiore certezza e plausibilità il dato della obiettiva consistenza immobiliare, che nella specie appare particolarmente ragguardevole. In particolare, di gran lunga superiore a quel limite di mq 500, fissato quale discrimine tra le due categorie in discussione in questa sede. È chiaro infatti, come giustamente osserva la sentenza, che proprio quella metratura, oltretutto per mt.8 di altezza, individua un’ampia potenzialità di utilizzo che esula del tutto dal più circoscritto ambito artigianale.

Nonostante la soccombenza ritiene la Commissione di compensare le spese, per la particolarità del contesto, relativamente all’erroneità del dispositivo di primo grado.

P.Q.M.

Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.