COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1686  del 22 aprile 2015

TARSU – ISTANZA DI RIMBORSO

Con appello notificato a (…) il 05/04/2012 il Comune di Palermo ha chiesto la riforma della sentenza n.416/05/11, pronunciata il 22/09/2011 e depositata in Segreteria il 13/10/2011, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione V, ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza da lui presentata per il rimborso di quanto versato a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 2007 e 2008: € 112,58 in esecuzione dell’avviso di pagamento n.29620070190076720 ed € 112,58 in esecuzione dell’avviso di pagamento n. (…)

La Commissione Tributaria Provinciale, che ha anche compensato le spese del giudizio, ha disposto la rideterminazione della tassa sulla base delle aliquote precedenti al 2006.

Con l’appello il Comune di Palermo contesta tale statuizione, eccependo l’inammissibilità, o comunque l’infondatezza nel merito, dell’originario ricorso del contribuente e chiedendo la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio.

In particolare, l’appellante:

– eccepisce la violazione dell’art.19, comma terzo, del D.Lgs. n.546/92 in base al quale gli atti impositivi possono essere impugnati solo per vizi propri;

– evidenzia che il ricorrente, avendo ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali relative alla Tarsu dovuta per gli anni 2007 e 2008, avrebbe dovuto contestare l’infondatezza della pretesa tributaria, proponendo tempestivo ricorso avverso l’iscrizione a ruolo;

– la mancata impugnazione di tale atto impositivo, con il conseguente pagamento del tributo, ha determinato il consolidamento della pretesa creditoria dell’Amministrazione comunale, per intervenuta acquiescenza del contribuente.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

Le doglianze del Comune di Palermo sono fondate.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Sez. V, 24/03/2010 n.7086; 06/03/2009 n.5516; 15/01/2007 n.672; 22/05/2006 n. 12009; 04/05/2004 n.8456; 04/10/2000 n. 13173), che questa Commissione Tributaria Regionale condivide, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente, si giustifica soltanto nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto d’imposizione suscettibile di impugnazione diretta, con la conseguenza che, qualora il contribuente non impugni l’atto con il quale è stata esplicitata la pretesa tributaria e paghi nei termini richiesti, l’istanza di rimborso è inammissibile perché contrasta con un titolo ormai definitivo.

Nel caso di specie il potere d’impugnazione non esercitato da (…) avverso l’iscrizione a ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, non è, quindi, recuperabile attraverso una procedura irrituale. Conseguentemente, in accoglimento dell’appello del Comune di Palermo, la sentenza di primo grado deve essere riformata, stante l’inammissibilità dell’istanza di rimborso e del conseguente ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 200,00 (duecento/00), di cui € 100,00 (cento/00) per il primo grado ed € 100,00 (cento/00) per il secondo grado, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

In accoglimento dell’appello del Comune di Palermo ed in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.416/05/2011, dichiara inammissibile l’originario ricorso di (…) che condanna al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del doppio grado del giudizio, liquidate complessivamente in € 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge.