La Cassazione con la sentenza n. 8037 del 03 aprile 2013 interviene su un’annosa questione relativa all’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 del processo tributario che pone il divieto della prova testimoniale.
Il caso ha riguardato una società il cui legale rappresentante era stato assolto nel giudizio penale, anche mediante prove testimoniali, dal reato di evasione IVA accertato dalla GdF. Dal controllo della GdF era scaturito anche l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Per cui in sede penale i Giudici ascoltati i testi ed altre prove assolvevano l’imputato. La sentenza passava in giudicato e nel processo tributario venivano utilizzate le testimonianze fornite in sede penale. La Commissione Tributaria “utilizzando i fatti accertati con prove testimoniali” del processo penale emetteva sentenza favorevole al contribuente.
Gli Ermellini rilevano in merito alle doglianze dell’Agenzia delle Entrate che “sotto un primo preliminare profilo, deve andare rilevato come la CTR non abbia fatto alcuna vietata applicazione di giudicato penale (sul divieto, da ultima v. Cass. n. 8129 del 2012). Ed è altresì utile precisare che nemmeno astrattamente poteva parlarsi di giudicato opponibile, giacché qui è parte la contribuente M. S.r.l. e non il suo legale rappresentante assolto in sede penale (tra le altre, Cass. n. 19786 del 2011).
La CTR, invece, ha ritenuto dimostrata la realtà delle operazioni sulla scorta di prove testimoniali raccolte in un diverso processo penale. In effetti, sotto un secondo profilo, deve esser rammentato come non sia affatto impedito al giudice tributario di liberamente apprezzare sotto l’aspetto indiziario le prove assunte in un processo penale.
Comprese, ovviamente, le prove testimoniali. Difatti, il divieto della prova testimoniale ex art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda esclusivamente la diretta assunzione della stessa da parte del giudice tributario (Cass. n. 20032 del 2011; Cass. n. 14960 del 2010).”
Ben lontano dal poter essere esteso all’utilizzo di tale mezzo di prova per il convincimento del giudice tributario, riguarda unicamente l’assunzione della testimonianza avanti detto giudice. Pertanto, nulla vieta che una sentenza tributaria invochi le risultanze dell’escussione testimoniale avvenuta in un processo penale e che esse siano apprezzate sotto l’aspetto indiziario.
Infatti a conferma gli Ermellini indicano che “in effetti, la CTR ha dapprima osservato che i Verbalizzanti avevano dichiarato al giudice penale di non aver svolti approfondimenti istruttori. E poi che, in assenza di approfondimenti istruttori da parte della G.d.F., i gravi indizi ricavabili dalle dichiarazioni testimoniali erano tutti nel senso della “realtà” delle operazioni. Cosicché, senza contraddizione logica, la CTR ha ritenuto superata la prova presuntiva semplice su di cui era stato fondato l’impugnato avviso di accertamento.”