L’Agenzia, con la circolare n. 12/E del 03 maggio 2013, illustra le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) alle normi fiscali relative all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), introdotta dall’art. 19, co. da 13 a 23, del c.d. Decreto Salva Italia.
L’IVAFE decorre dal periodo di imposta 2012 e non più del 2011, come era originariamente stabilito. I versamenti effettuati per l’anno 2011, in conformità al Provv. del 5 giugno 2012, si considerano pagati come acconto della relativa imposta dovuta per il 2012.
Per cui il contribuente entro il prossimo 17 giugno 2013 dovrà provvedere ad effettuare l’eventuale versamento a conguaglio.
In considerazione che il versamento dovrà avviene secondo le modalità di versamento previste ai fini l’IRPEF. Pertanto entro il prossimo 17 giugno 2013 si dovrà versare oltre che il saldo per il 2012, anche il versamento del primo acconto per il 2013.
Il secondo acconto dovrà essere eseguito entro il 30 novembre 2013.
L’applicazione dell’IVAFE ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis lettera a) della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 attualmente di euro 34,20 riguarda ora tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia e non è più limitata a quelli detenuti in Paesi dell’Unione europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia).
Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dal Decreto Salva Italia, per le attività detenute in Paesi diversi da questi ultimi, l’imposta era, invece, generalmente dovuta in misura proporzionale.
Pertanto con le modifiche introdotte dal comma 518 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013, viene equiparato il trattamento fiscale dei conti correnti e dei libretti di risparmio ai fini dell’IVAFE con quello previsto dall’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72.
Su tali attività finanziarie si applica, dunque, la stessa misura di imposta a prescindere dal luogo di detenzione delle stesse da parte dei soggetti che sono fiscalmente residenti in Italia, evitando una potenziale restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.U.F.E.).
L’amministrazione rinvia al paragrafo 2.4.1. della richiamata circolare n. 28/E per le modalità di applicazione dell’IVAFE in misura fissa sui conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero.