Cassazione Tributaria, sentenza n. 10647 del 7 maggio 2013

emendabilità della dichiarazione anche nel contenzioso, cassazione sentenza n. 10647 del 2013,Con la sentenza n. 10647 del 07 maggio 2013 gli Ermellini hanno ribadito il principio che l’errore commesso dal contribuente durante la compilazione della denuncia dei redditi è emendabile anche in sede d’impugnazione della cartella pagamento.
La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con la notifica della cartella di pagamento liquidata ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e relativa all’IRAP per l’anno d’imposta 2004. La cartella di pagamento è stato, dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale, annullata  successivamente dichiarato valido dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre.
Il contribuente ricorre in Cassazione  che ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 19, comma primo e terzo, del D.Lgs. n. 546/1992, 2 e 19 del D.Lgs. n. 446/1997.
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che qualora il contribuente commetta un errore a suo danno nella compilazione della denuncia dei redditi può emettere una dichiarazione correttiva e non è tenuto a seguire la procedura di rimborso di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass. n. 4776/2011).

Gli Ermellini hanno anche precisato che la correzione è possibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa in base alla dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del D.Lgs.n.546 del 1992  – che prevederebbe l’impugnabilità della cartella  solo per vizi propri -, perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l’errore del contribuente, e l’esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell’azione amministrativa (cfr. Cass. n. 26512/2011).

La Suprema Corte bacchetta la Commissione Tributaria regionale, poiché gli stessi hanno disatteso e fatto un malgoverno di tali consolidati principi, laddove ha dichiarato infondata la pretesa del contribuente, nella considerazione che l’impugnazione della cartella di pagamento fosse solo consentita per vizi propri e non anche – come avvenuto nel caso di specie – allorquando la liquidazione sia stata effettuata ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla base della dichiarazione del contribuente. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza gravata.

Un importantissimo principio viene stabilito dalla  Suprema Corte in base al quale il contribuente può impugnare la cartella esattoriale, emessa per il pagamento di tasse, non solo quando questa contenga errori imputabili all’amministrazione finanziaria, ma anche quando l’errore è dipeso all’errata compilazione della dichiarazione dei redditi fatta dal contribuente.

 

Secondo i giudici, dunque, i vizi che rendono invalida la cartella di Equitalia non sono solo quelli propri dell’atto (errori dovuti all’Agenzia delle Entrate o ad Equitalia stessa), ma anche eventuali cause esterne, come gli errori imputabili al cittadino.

 

Il ragionamento seguito dalla Corte è un’applicazione del principio costituzionale secondo cui ogni cittadino deve pagare le tasse (solo) nei limiti della propria capacità contributiva.

 

Quella del ricorso davanti alle Commissioni Tributarie è certamente una via drastica e, a volte, dolorosa (per via del contributo unificato da pagare). Un’alternativa potrebbe invece essere quella di effettuare la procedura di rimborso, ma con i ritardi nel pagamento che tutti conosciamo [2].

 

IN PRATICA

Se il contribuente ha commesso un errore a proprio danno nella compilazione della dichiarazione dei redditi, e gli sono state pertanto richieste delle tasse superiori a quelle dovute, oltre a poter chiedere il rimborso, ha sempre un’ultima possibilità per pagare solo il giusto: impugnare la cartella esattoriale.