La Cassazione con la sentenza n. 1039 del 17 gennaio 2013 è chiamata ad esprimersi sulla vicenda inerente una richiesta di rimborso IVA per cessata attività a cui è seguito un rimborso parziale perchè a dire dell’Ufficio per un anno era stata omessa la dichiarazione e per alcune fatture l’intestatario era un soggetto diverso dal richiedente il rimborso. Avverso il parziale diniego il contribuente ricorreva in Commissione Tributaria. I giudici di merito della Commissione Tributaria Regionale accoglievano il ricorso del contribuente basato sulla decadenza dell’azione accertativa dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia ricorre in Cassazione con un unico motivo inerente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, art. 30 e art. 57, commi 1 e 2, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi
Gli Ermellini affermano che “è indubbio che il riferimento al termine decadenziale contenuto nell’anzidetta norma proprio nel periodo che concerne la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta costringe a ritenere che il predetto termine decadenziale si applichi anche al controllo, da parte dell’Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell’eccedenza imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Infatti la norma, nel prevedere il differimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione riguarda anche gli accertamenti aventi ad oggetto le richieste di rimborso (in termini si veda anche Cass. Sez. 5. Sentenza n. 8460 del 22/04/2005).
Con ciò non confligge l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 194 del 10/01/2004) secondo cui: “In tema di IVA, il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria neghi il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza detraibile, regolato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, per insussistenza dei fatti costitutivi del diritto indicati nella norma citata, senza contestare l’esistenza stessa di un’eccedenza d’imposta dovuta, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova). Ne consegue che il detto provvedimento di diniego non è soggetto al termine decadenziale stabilito dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per gli avvisi di accertamento, potendo sempre essere emanato finchè il contribuente abbia il diritto di ottenere il rimborso dell’eccedenza” (conferma Cass. Sez. 5. Sentenza n. 8642 del 09/04/2009 e Cass. Sez. 5. Sentenza n. 29398 del 16/12/2008).”
I Giudici della Corte Suprema dichiarano che per l’omessa dichiarazione non trova applicazione il termine di decadenza poiché la motivazione slla sussistenza dei presupposti dello stesso diritto al rimborso è indipendente da qualsivoglia accertamento preliminare in ordine all’esistenza o meno delle eccedenze di imposta.
Pertanto i Giudici Supremi cassano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio al fine di giudicare nel merito la questione relativa alla spettanza del rimborso.
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