Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un solo motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini dell’Irpef e dell’Ilor per il 1997, emesso nei confronti della srl X, con il quale venivano recuperati a tassazione interessi attivi non contabilizzati e costi indeducibili perché riferiti ad operazioni inesistenti. Il giudice d’appello, “richiamata integralmente” la sentenza di primo grado, ha rilevato come l’Ufficio non aveva “portato alcun elemento di novità rispetto al precedente giudizio, (e) viceversa la parte aveva documentato la validità delle proprie asserzioni. In sintesi – si legge ancora nella decisione impugnata – l’Ufficio non ha documentato con chiarezza che le fatture depennate fossero state emesse a fronte di operazioni ritenute inesistenti. Le argomentazioni, portate a sostegno delle operazioni inesistenti, sono basate su presunte qualità di un soggetto diverso da quello verificato quali: inattendibilità e condotta fiscalmente scorretta”. La società contribuente resiste con controricorso, articolando due motivi di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima decisione, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia. Va anzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, in quanto questo, proposto nei confronti della sentenza depositata il 20 febbraio 2006, è stato notificato il 7 aprile 2007, e quindi tempestivamente, un anno e quarantasei giorni dopo. Quanto al giudicato esterno cui la controricorrente fa riferimento, costituito da una sentenza di merito pronunciata fra le stesse parti, e che si assume essere definitiva, esso non è opponibile nella presente sede, in quanto concernente un accertamento Iva, ed avente perciò diverso oggetto. Nell’atto di appello, trascritto dalla ricorrente principale, si legge che la verifica traeva origine da altra eseguita nei confronti della ditta individuale Y, risultato evasore totale, che, in particolare, aveva emesso tre fatture nei confronti della società contribuente, da questa contabilizzate, relative ad operazioni ritenute inesistenti, in relazione ad una sola delle quali era stato esibito ai verificatori un documento – esibito in fotocopia e non originale otto mesi dopo la richiesta avanzata dai verificatori stessi – attestante l’inizio del trasporto, a cura della X, di fogli in plastica per la realizzazione di astucci per dentifricio, ma non anche ulteriore documentazione attestante la consegna di ulteriore materiale atto alla realizzazione di altri astucci similari in altre date. Nel verbale di verifica i coamministratori avevano più volte dichiarato di non essere in possesso di altra documentazione. Con l’unico motivo, denunciando vizio di motivazione per insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, l’amministrazione ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia esposto le ragioni reali che giustificano il processo decisorio, essendosi limitato, nella prima parte della motivazione, a richiamare integralmente la sentenza di primo grado, senza specificare a quale punto della sentenza si riferiva, e nella seconda parte, a fronte della precisa e puntuale ricostruzione dell’ufficio del fatto e delle ragioni giuridiche prodromiche al recupero, ad affermare apoditticamente che nell’appello non era stato portato alcun elemento di novità, non avendo l’ufficio documentato con chiarezza che le fatture depennate erano state emesse a fronte di operazioni inesistenti. Così, il giudice d’appello non avrebbe spiegato in maniera adeguata perché aveva ritenuto non documentata da parte dell’ufficio l’inesistenza delle fatturazioni che aveva dato luogo alla rettifica nonostante le circostanziate deduzioni sul punto svolte nel gravame. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società contribuente si duole che nulla il giudice di secondo grado abbia pronunciato sull’eccezione di tardività dell’appello, proposto il 17 luglio 2005 avverso la sentenza di primo grado pubblicata l’11 dicembre 2003. Con il secondo motivo lamenta sia stata disposta la compensazione delle spese fra le parti. Il ricorso principale è infondato. La sentenza impugnata, infatti, che in parte qua può leggersi supra, contiene una valutazione del materiale probatorio immune da vizi logici, incentrata com’è sulla ritenuta inidoneità delle presunzioni in forza delle quali erano state considerate inesistenti le operazioni cui le fatture facevano riferimento, e ciò sulla base della fragilità “delle argomentazioni portate a sostegno”, vale a dire le qualità, solo presunte, di un “soggetto diverso da quello verificato, quali: inattendibilità e condotta fiscalmente scorretta”. A fronte di tale accertamento di fatto, con la denuncia del vizio di motivazione vengono svolte censure del tutto generiche, che non investono la ratio decidendi della pronuncia né un punto decisivo della controversia malamente apprezzato dal giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato, in quanto non tiene conto, in ordine all’appello che si assume essere tardivo, della sospensione dei termini disposta, dal 1° gennaio 2003 al 1° giugno 2004, dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002. È pure infondato il secondo motivo, atteso che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il sindacato della Suprema Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di verificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il riferimento a “giusti motivi” di compensazione – come nella specie – denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia (Cass. n. 20457 del 2011). In conclusione, i ricorsi devono essere entrambi rigettati. Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
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