Evasione fiscale e versamenti bancari ingiustificati

Cassazione Penale, sentenza n. 19709 dell’8 maggio 2013

evasione fiscale aspetti penali, ione sentenza n. 19709 del 2013,Gli Ermellini con la sentenza in commento, hanno affrontato le problematiche inerente la responsabilità penale del contribuente per quanto concerne i reati di evasione fiscale, hanno statuito che la responsabilità penale del contribuente non può essere dimostrata sulla scorta dei soli versamenti bancari non giustificati. Nel processo penale le presunzioni che legittimano l’accertamento tributario hanno valenza di meri indizi.

Per cui  i Giudici di legittimità  hanno accolto le doglianze dei  due imprenditori, condannati dalla Corte d’appello di Brescia per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Una importanza fondamentali ai fini della decisione sono stati alcuni bonifici che il giudice di merito ha ritenuto corrispondenti a ricavi non dichiarati dalla società amministrata dagli imputati (uno amministratore di “fatto” e l’altro di “diritto”).

Pertanto la Cassazione ha deciso il rinvio della causa alla Corte territoriale di Brescia sul rilievo che, ai fin dell’accertamento dei reati tributari, non può farsi ricorso alle presunzioni operanti in materia tributaria e, in particolare, non possono considerarsi ricavi dell’azienda le somme accreditate in suo favore, in quanto spetta al giudice penale accertare gli elementi probatori o anche indiziari, dai quali è stato desunto che detti accrediti corrispondano ad operazioni attive, non contabilizzate (cfr., tra le altre, Cass. sentenze n. 5490/2008, n. 36396/2011 e 21213/2008).

Dagli atti processuali emerge che i Giudici di merito hanno in  sostanza utilizzato come elemento di prova la presunzione tributaria, secondo la quale i versamenti effettuati dai soci o, secondo l’accertamento di fatto, da altre società operanti sul mercato, debbono considerarsi ricavi, senza l’indicazione di ulteriori elementi di prova o indiziari da cui si potesse desumere che si trattava effettivamente di poste attive, costituenti profitti della società, non contabilizzate. In particolare, non è stato eseguito alcun accertamento in ordine alla esistenza o inesistenza di operazioni cui detti versamenti erano riferibili, né al collegamento tra le società che hanno effettuato i versamenti e la società di cui gli imputati erano amministratori. Ne è derivato l’annullamento della sentenza di secondo grado, con rinvio per nuovo esame.