La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15035 depositata il 16 giugno 2017 intervenendo in tema di possibilità del Fisco di agire nei confronti dei soci per debiti della società estinta ha affermato il principio secondo cui che l’estinzione della società non fa venir meno la legittimazione attiva e passiva dei soci in giudizio, fermo restando che la pretesa del fisco resta comunque vincolata a quanto eventualmente percepito nel riparto dell’attivo di liquidazione. Con tale sentenza viene confermato il recente orientamento in contrasto con le consolidate precedenti posizioni giurisprudenziali
La problematica analizzata attiene la legittimazione per il socio, una volta estinta la società. Per i giudici di legittimità nella sentenza in commento per la srl cancellata dal registro delle imprese rimane sempre in capo ai soci  la legittimazione “ad causam” ai fini della prosecuzione del processo.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a socio unico a cui l’Agenzia delle Entrate notificava alla stessa ed al socio un avviso di accertamento per maggior reddito. Avverso tale atto impositivo sia la società che il socio unico proponevano ricorso alla Commissione Tributaria. La Commissione Tributaria Regionale confermava l’operato dell’Amministrazione finanziaria ritenendo legittimo l’accertamento nei confronti della Srl e del suo socio unico.
Nelle more la società posta in liquidazione veniva cancellata dal registro delle imprese. Per cui il socio unico avverso a decisione della CTR, il socio ha proposto ricorso per cassazione, in proprio e quale “successore” della Srl

Gli Ermellini hanno ritenuto legittima l’iniziativa processuale del socio, anche de l’amministrazione era di diverso avviso.  Infatti per i giudici del palazzaccio con il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite che hanno chiarito che, ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ., a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Per cui applicando il predetto principio al caso di specie esaminato dalla Corte con la sentenza in commento si deve ritenere che l’effettiva liquidazione e ripartizione dell’attivo e, prima ancora, la sua sussistenza, se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della responsabilità di ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto dell’assunzione, in capo al socio, della legittimazione “ad causam” ai fini della prosecuzione del processo ex art. 110 cod. proc. civ.

Pertanto non è dirimente, ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. Sez. V 9094/17). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consente di escludere l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci. Non si può dubitare neppure “della sussistenza in capo all’ex socio della legittimazione attiva, pur in caso di incertezza o attuale mancanza di attivo e, conseguentemente, del relativo riparto, essa discendendo dalla qualità di successore che, per le esposte considerazioni, occorre riconoscere al socio anche in tale contesto.” Non può essere condiviso l’opposto indirizzo espresso da Cass. n. 23916/16 e più di recente da Cass. n. 2444/17, in quanto esso, come ha già rilevato anche Cass. n. 9094/17, non può ritenersi in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 6070 e n. 6072 del 2013), che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definitivi all’esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.