Con l’avvicinarsi della prima scadenza della presenteazione delle dichiarazioni dei redditi (modello 730) l’Agenzia con la circolare n. 13/E del 09 maggio 2013 fornisce, tra l’altro, precisi chiarimenti circa le altre detrazioni Irpef.
L’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR consente la detraibilità, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per la frequenza di corsi universitari, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In relazione ai corsi di laurea in teologia, il MIUR, interpellato al riguardo, ha affermato che i corsi in esame sono tenuti “…esclusivamente presso le Università Pontificie che rilasciano titoli accademici in Teologia”. Il medesimo dicastero ha inoltre precisato che “A seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di Laurea dell’Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell’art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del D.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009.”.
Per quanto concerne le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea tenuti presso università straniere, l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 12 maggio del 2000, n. 95 (par. 1.5.1), ha riconosciuta la loro detraibilità in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.Altro argomento trattato dalla circolare in commento sono stati gli interessi passivi per mutuo per costruzione dell’abitazione principale. Nel caso di fatture di spesa non cointestate per la costruzione dell’abitazione principale, per la cui costruzione è stato contratto un mutuo cointestato al 50% ad entrambi i coniugi, per un immobile di proprietà al 50% e dalla documentazione fornita emerge che le fatture di spesa sono tutte intestate al marito, è possibile detrarre, ai sensi dell’art. 15, comma 1-ter del TUIR, la quota di interessi passivi spettante alla moglie, indicando sulla fattura che la spesa è stata sostenuta al 50%.
L’art. 15, comma 1-ter, del TUIR consente la detrazione di un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione in esame compete al futuro possessore dell’immobile nei limiti della quota di intestazione del mutuo e comunque in relazione agli interessi e oneri accessori relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. (cfr. circolare n. 17/E del 2005, par. 1, e circolare n. 17/E del 2006, par. 6).
Pertanto il chiarimento dell’Agenzia consente, ove ricorrano gli altri presupposti, e qualora è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 % da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50 % di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.Spese per la frequenza delle “sezioni primavera”, come chiarito dalll’Agenzia delle Entrate, sono detraibili quando sono spese sostenute per la frequenza da parte dei propri figli.
L’articolo 1, co. 335, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la detrazione del 19 % delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi. La detrazione in esame, inizialmente prevista per il solo periodo di imposta 2005, è stata più volte prorogata e, infine, resa permanente ad opera dell’articolo 2, co. 6, della L. n. 203 del 2008.
Con circolare n. 6/E del 2006, par. 2.1 è stato specificato, tra l’altro, che ai fini della detrazione in esame costituiscono asili nido “le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori”, richiamando l’art. 70 della L. n. 488 del 2001, e che è possibile fruire della detrazione in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato.
In detto contesto, l’art. 1, co. 630, della L. n. 296 del 2006 prevede, tra l’altro, che “per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”.
Le caratteristiche dei servizi educativi in esame sono state oggetto di un primo accordo in sede di conferenza unificata del 14 giugno 2007 per l’avvio in via sperimentale, a partire dal settembre 2007, di un’offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, denominata “Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell’infanzia”. Il punto n 5) di detto accordo, in particolare, definisce i criteri di qualità cui deve rispondere l’offerta formativa. Successivamente nell’accordo del 7 ottobre 2010 è stato stabilito che, “ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n . 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. … I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell’Accordo del 14 giugno 2007.”.
L’Agenzia delle entrate ha confermato che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette “sezioni primavera” rientrino tra le spese detraibili dall’IRPEF in base all’articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, in precedenza richiamato, atteso che le suddette strutture assolvono al medesima funzione degli asili nido.
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