Studi di settore: Scostamento con contabilità regolare
La Cassazione interviene con la sentenza n. 11145 del 10 maggio 2013 sull’applicazione degli studi di settore e la loro idoneita a sostenere l’accertamento induttivo anche in caso di contabilità tenuta regolarmente.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha confermato la decisione dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale con cui si annullava un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF poichè basato unicamente su presunzioni fondate sugli studi di settore, per i Giudici di prime cure, invece le presunzioni sono applicabili “solo in presenza di scostamenti importanti e significativi rispetto alla normalità”. A prescindere da ogni considerazione il reddito dichiarato risultava congruo per il tipo di attività svolta e l’Ufficio non aveva fornito alcun elemento per dimostrare la legittimità del proprio operato a fronte delle compiute controdeduzioni del contribuente.
Gli Ermellini ritenendo fondato il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziari cassano con rinvio la sentenza impugnata. A giudizio della Corte Suprema, l’Agenzia delle entrate ha fondatamente dedotto che il giudice del merito non ha considerato che il ricorso agli elementi tratti dagli studi di settore, anche in caso di contabilità regolare, è pienamente legittimo alla stregua della normativa di riferimento. Precisamente i giudici fiorentini hanno erroneamente ritenuto che i risultati degli studi di settore sarebbero idonei a sostenere l’accertamento dell’Ufficio solo in caso di contabilità tenuta irregolarmente “e non avrebbero da soli valenza probatoria in caso di contabilità tenuta regolarmente”.
La Suprema Corte ha ritenuto apodittica la motivazione della sentenza gravata, poichè in essa il giudice di secondo grado ha omesso di specificare sulla scorta di quali elementi probatori abbia tratto la congruità del reddito aziendale.
La Cassazione interviene con