CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 maggio 2013, n. 11508
Tributi – IRAP – Lavoro autonomo e professionale – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Presupposto – Attività autonomamente organizzata – Contestazioni generiche in riferimento a entità dei compensi a terzi e importo dei beni strumentali utilizzati – Illegittimità della motivazione
Osserva
La CTR di Roma ha reietto l’appello di (…) appello proposto contro la sentenza n. 77/28/2008 della CTP di Roma che aveva già respinto il ricorso del contribuente – ed ha così confermato il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP assolta per gli anni d’imposta dal 1999 al 2003.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che – premesso che ai fini dell’imponibilità IRAP incombe al contribuente l’onere della prova dell’inesistenza di una attività autonomamente organizzata – nella specie di causa il contribuente non aveva fornito siffatta dimostrazione, nel mentre era stata comprovata la sussistenza di elementi organizzativi sia in ragione del valore dei beni strumentali, sia in ragione delle quote di ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, sia per l’esistenza di compensi a terzi e di consumi di rilevante importo.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (incentrato sui vizio di motivazione) la parte ricorrente si duole della apodittica ed insufficiente motivazione della decisione impugnata, in ragione della quale non è possibile intendere l’iter logico che ha indotto la Commissione ad adottare le proprie conclusioni.
La doglianza si palesa manifestamente fondata, alla luce del contenuto autosufficiente della censura con riferimento agli elementi di fatto che la parte contribuente aveva addotto nel ricorso in appello per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, elementi che non appaiono valutati – e comunque, non analiticamente – dal giudicante ai fini del raggiungimento di un apprezzamento consapevole.
La sentenza impugnata risulta infatti del tutto inadeguatamente motivata, posto che afferma in termini assolutamente apodittici che i beni strumentali impiegati sarebbero eccedenti il minimo indispensabile, e che i compensi a terzi ed i consumi sarebbero stati di “rilevabile importo”, senza affatto evidenziare dove e come sarebbero risultati fondati detti apprezzamenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rimessione al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, perché rinnovi il proprio giudizio;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
– che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.