La Cassazione con la sentenza n. 11500 del 14 maggio 2013 è intervenuta nella vicenda che ha riguardato un contribuente che ha presentato ricorso avverso cartelle di pagamento relative ad Iva-Irap-Irpef-addizionali comunali per l’anno 2002 con cui l’Amministrazione pretendeva il pagamento di imposte dichiarate e non versate ma poi fatte oggetto di una dichiarazione correttiva in data 11.1.2006, la quale ultima era stata ritenuta tardiva e perciò inefficace dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso del contribuente, Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre in Commissione Tributaria Regionale ed in questa sede vengono accolte le doglianze dell’Agenzia ricorrente. La predetta Commissione Tributaria regionale ha motivato la decisione nel senso che l’art. 8 bis del DPR 322/1988 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori materiali od omissioni mediante dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo
Il contribuente avverso tale decisione ricorre ai Giudici di Legittimità per la cassazione della sentenza.
I giudici della Cassazione ribaltano l’ottica adottata dalla Commissione tributaria Regionale e ricordano che “il contribuente è titolare della facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, che non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso”. Peraltro, aggiungono i giudici, “nel prevedere il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” al rispetto di “detto limite temporale” è correlata “la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultanze”. Di conseguenza, “l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo”.
Rigettata, quindi, la valutazione compiuta dai giudici tributari, secondo cui “la dichiarazione integrativa” del contribuente “doveva essere considerata intempestiva”. Condivisa, invece, la tesi difensiva del contribuente, secondo cui “le dichiarazioni integrative possono essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quella da integrare”.