La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11487 del 14 maggio del 2013 dirime la controversia relativa alla vicenda trae origine da un avviso di accertamento IRPEF del periodo d’imposta 1999 contro cui il contribuente propone ricorso in Commissione Tributaria con alterne vicende. In primo grado viene accolto il ricorso del contribuente mentre la Commissione Tributaria Regionale accoglieva le ragioni dell’Agenzia delle Entrate pur confermando l’assenza del contribuente. Affermando che sono da “considerarsi pienamente legittimo l’utilizzo delle presunzioni – di genere parametrico ai fini della determinazione induttiva del reddito di parte contribuente, salva la facoltà di quest’ultima (che non se ne era idoneamente avvalsa) di dimostrare che il risultato raggiunto dall’Ufficio non sia aderente alla propria situazione.”

Il contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso ai Giudici di Legittimità per la cassare la sentenza. Le doglianze del contribuente sono fondate su tre motivazioni ed in particolare sul fatto che non gli è stata comunicata la data dell’udienza e paradossalmente, a dare corpo e sostanza a questa posizione è il silenzio del Fisco, che “non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero della contestazione avversaria, così riconoscendone la fondatezza”.

Per gli Ermellini l’effetto conseguenziale risulta essere il “diritto alla difesa” violato e “nullità della decisione”. È infatti costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11229 del 2000) che la comunicazione della data dell’udienza ai sensi dell’art. 61 della legge n. 546/1992 adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa ai sensi dell’art. 24 della Costituzione. Non vi è dubbio perciò che la violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 546/1992, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione della commissione tributaria.

Per cui i Giudici di legittimità dichiarano la nullità della pronunzia della Commissione tributaria regionale, che aveva considerato “legittimo l’utilizzo delle presunzioni di genere ‘parametrico’ ai fini della determinazione induttiva del reddito di parte contribuente”.
Ciò che rileva, difatti, è la mancata comunicazione “da parte della segreteria” della “data di trattazione della causa” in secondo grado, perché, come sottolineato dai giudici della Suprema Corte, “la comunicazione della data dell’udienza adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa”. Per questo, la “violazione” derivante “dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione” della Commissione tributaria.
Questione riaperta, quindi, e affidata nuovamente alle valutazioni dei giudici tributari regionali.