I Giudici di legittimità con la sentenza n. 11927 del 16 maggio 2013 sono stati chiamati a dirimere una controversia tra un lavoratore ed il suo datore di lavoro in merito al trasferimento. Gli Ermellini hanno affermato che il lavoratore che è stato reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro. Pertanto nella fattispecie un lavoratore che è stato riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il datore di lavoro, riammettendo – in esecuzione della sentenza – in servizio il dipendente gli ha comunicato a presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa.
Il lavoratore non si presentava nella nuova sede e l’azienda lo licenziava per assenza ingiustificata. La Cassazione ritiene arbitrario il comportamento aziendale, partendo dall’assunto che l’obbligo di eseguire le sentenze del giudice non può ritenersi rispettato quando il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza o presso una sede lavorativa diversa dalla originaria. In quanto a seguito della sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il rapporto deve intendersi come mai cessato e quindi deve esserci continuità lavorativa piena.
Gli ermellini precisano che questo principio non ha portata assoluta: se il datore di lavoro dimostra che sussistono valide e reali esigenze tecniche, organizzative o produttive, il cambio di sede è legittimo, come lo sarebbe per ogni altro lavoratore. Nel caso giudicato dalla Corte, la società, durante i precedenti giudizi di merito, non è stata in grado di chiarire le ragioni sottese al cambio di sede di lavoro, e quindi il provvedimento è stato considerato alla stregua di un trasferimento illegittimo. Per questo motivo, la Corte ritiene legittimo che sia annullato anche il licenziamento intimato nei confronti del dipendente per assenza ingiustificata, in quanto il rifiuto di adempiere un ordine illegittimo deve essere equiparato ad un’eccezione di inadempimento. La Corte, infine, evidenzia che gli atti illegittimi del datore di lavoro possono essere lecitamente disattesi dal dipendente, senza valide conseguenze sul piano disciplinare.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 giugno 2019, n. 15379 - Il dipendente illegittimamente licenziato e non reintegrato deve essere da ammesso al passivo fallimentare del datore di lavoro per l'importo delle retribuzioni non percepite
- Licenziamento illegittimo e lavoratore risarcito e reintegrato anche se la sua prestazione non aveva raggiunto i risultati attesi senza responsabilità del dipendente
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17793 - L'indennità di disoccupazione non va restituita qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24772 - In ipotesi di licenziamento in regime di tutela reale, il lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro può essere nuovamente licenziato da parte del datore di lavoro solo sulla base…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 25 giugno 2020, n. C-762/18 e C-37/19 - L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore…
- Può essere esonerato per giusta causa il vice presidente del CdA ma nel caso la revoca sia discriminatoria va reintegrato e risarcito
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…