La Cassazione con la sentenza n. 4845 del 26 febbraio 2013 ha ribadito quanto dalla stessa Corte è stato affermato in precedenti sentenza in riferimento alla esposizione dei fatti e dell’indicazione delle motivazioni .
La vicenda che ha visto l’Amministrazione finanziaria presentare un ricorso per cassazione della sentenza favorevole al contribuente, che ha optato per la presentazione di un ricorso abnormale dinanzi ai giudici della Corte Suprema, riproponendo integralmente “l’intero corpus degli atti del procedimento amministrativo di accertamento e del giudizio di merito”, perché rischia di vederselo respinto perché valutato come “inammissibile”.
La condotta ed i principi adottati dagli Ermellini non lasciano ombra di dubbio per cui l’Agenzia delle Entrate ha dovuto accettare la sconfitta, vedendo definitivamente annullato un avviso di accertamento Iva. Elemento decisivo è stata la mancata “esposizione sommaria dei fatti di causa”. Infatti i giudici della Corte Suprema chiariscono che l’indicazione sommaria non può essere sostituita “limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo particolarmente ‘indaginosa’ la individuazione della materia del contendere”. Per cui, continuano i giudici di legittimità, “tale modus operandi” non agevola “la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”, e comunque “la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale, nella sostanza, ad un mero rinvio agli atti di causa”, che porta ad “affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso”, mentre la Corte “deve poter bensì verificare quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti, ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere”. Fare ciò, chiariscono i giudici, ossia “gravare la Corte dell’onere di ‘riscrivere’ il ricorso”, “rischierebbe di comprometterne la terzietà”.
Pertanto è risultata chiaramente errata l’azione dell’Agenzia delle Entrate in quanto nella fattispecie non si è limitata ad “esporre il fatto riproducendo la narrativa della sentenza gravata”, ma, invece, ha pensato bene di “riversare nel ricorso per cassazione l’intero corpus degli atti del procedimento amministrativo di accertamento e del giudizio di merito”, ottenendo però solo un risultato: l’inammissibilità. E l’annullamento definitivo dell’avviso di accertamento.