COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO – Sentenza 04 aprile 2013, n. 113
Proroga avviso di accertamento -Art.10 legge n. 289 del 2009
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate di Catania ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di cui in epigrafe, con la quale – in accoglimento del ricorso della C. Costruzioni S.r.l. – è stato annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 1997, sul presupposto della maturata prescrizione della pretesa tributaria.
L’appellante chiede, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto del ricorso originario, contestando l’avvenuta maturazione della prescrizione.
La società appellata, regolarmente citata, è rimasta contumace.
Osserva il Collegio che, nel presente grado di giudizio, tutta la controversia ruota intorno alla questione relativa alla tempestività della notifica dell’avviso di accertamento (eseguita il 28.4.2005) rispetto al termine stabilito dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973.
L’appello proposto sul punto dall’Ufficio, che invoca l’applicazione dell’art. 10 legge n. 289/2002, è fondato.
Invero, l’art. 43, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (…) l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata».
Nel caso di specie, avendo la società contribuente omesso di presentare la dichiarazione e trattandosi di tributi dovuti per il 1997, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è da individuare (come è incontestato tra le parti) nel 31 dicembre 2004.
Sennonché, come giustamente rileva l’appellante, tale termine è stato prorogato di due anni ad opera dell’art. 10 della legge n. 289/2009 in materia di concordato fiscale, proroga che si applica anche nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi del condono (cfr. Cass., sez. trib., 23 luglio 2010, n. 17395). Pertanto, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento deve intendersi prorogato fino al 31.12.2006; con la conseguenza che la notifica eseguita il 28.4.2005 è stata ben eseguita ed ha impedito il maturare della prescrizione.
L’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, va rigettato il ricorso originario.
Considerata la peculiarità della fattispecie, le spese di primo grado vanno compensate tra le parti; mentre le spese del presente grado di giudizio – stante la contumacia dell’appellata – vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario; spese di primo grado compensate e di secondo grado irripetibili.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 26 febbraio 2020, n. 33 - Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 - Tassa automobilistica regionale
- TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE MARCHE - Ordinanza 09 marzo 2020, n. 109 - Permesso di soggiorno per motivi umanitari e previsione che i titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore del…
- MINISTERO dell' INTERNO - Decreto ministeriale n. 73 del 17 aprile 2023 - Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 9830 depositata l' 11 aprile 2024 - In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, sezione n. 14, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2023 - Le perdite maturate nell’esecuzione di un contratto non sono costi deducibili dal reddito d'impresa, qualora esse siano…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 - La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…