La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – con la sentenza n. 13081 de 27 maggio 2013, ha sancito la responsabilità civile dei sindaci che, se solo avessero accertato le incongruenze fra le operazioni commerciali effettive e quelle fatturate, avrebbero potuto evitare il dissesto societario dovuto alle truffe e alle frodi fiscali commesse dagli amministratori.
La vicenza riguarda la condanna al risarcimento del danno per i componenti del collegio sindacale di una s.r.l., dopo il fallimento della stessa, venivano chiamati a rispondere avanti i giudici competenti dell’omessa vigilanza sull’osservanza degli obblighi legali e statutari degli amministratori, i quali avevano posto in essere condotte di false fatturazioni e truffa, continuando l’attività imprenditoriale malgrado lo stato di decozione in era venuta a trovarsi l’unica cliente.
Il Tribunale condannava sindaci e amministratori al risarcimento del danno, e la Corte d’Appello confermava tale decisione.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il danno lamentato da una S.r.l. non si sarebbe prodotto se il collegio sindacale avesse tenuto una condotta conforme ai suoi doveri e se gli eventi successivi si fossero evoluti secondo le regole. In particolare, il collegio avrebbe dovuto vigilare sull’osservanza degli obblighi legali e statutari da parte degli amministratori, anche attraverso un adeguato esame della contabilità societaria.
I giudici di legittimità della Prima Sezione Civile hanno condiviso le argomentazioni del giudice di merito che ha posto a fondamento del risarcimento dei danni alla società i comportamenti di truffa e false fatturazioni posti in essere dagli amministratori. Sicché non è apparso censurabile neanche il fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che nell’addebito ai sindaci di omesso controllo degli amministratori, così da consentire loro di porre in essere detti fatti illeciti, fosse implicitamente compreso l’addebito di omesso controllo della contabilità, tanto più che, come la Corte territoriale non ha mancato di rilevare, l’esame della contabilità avrebbe consentito di rilevare, tra l’altro, fatture cui non corrispondevano né bolle di accompagnamento né pagamenti e fatture intrinsecamente inattendibili per l’indicazione di un numero di ore lavorative incongruente con la realtà aziendale.
L’azione di responsabilità contro i sindaci può essere proposta anche dalla curatela del Fallimento. Per cui ad avviso della Cassazione (sentenza n. 6788 del 2012), l’organo concorsuale ha diritto al risarcimento del danno per l’omessa vigilanza del collegio sindacale, atteso che in tale azione la curatela “assume effettivamente la veste di rappresentante della massa dei creditori” (in tal senso, anche Cass. sentenza n. 9685/2004).
La Corte di Suprema ha respinto il ricorso di alcuni sindaci, condannati in solido con l’amministratore di una s.r.l. al risarcimento dei danni in favore del Fallimento. I ricorrenti avevano sostenuto la non terzietà della curatela nel caso in cui il collegio sindacale venga chiamato a rispondere dei danni cagionati alla massa fallimentare in dipendenza della violazione dei loro doveri.
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