Commissione per gli Interpelli

(articolo 12 del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81)

INTERPELLO N. 02/2013

Oggetto: art. 12 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – definizione di “attività lavorativa nel settore delle costruzioni”

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inoltrato una richiesta di interpello in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, c. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.

In particolare l’interpellante ha stilato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’art. 89, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 – atte a integrare il requisito in questione.

L’elenco è il seguente:

  1. attività di direttore di cantiere;
  2. attività di capo cantiere;
  3. attività di capo squadra;
  4. attività di direttore dei lavori;
  5. attività di direttore operativo di cantiere;
  6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
  7. attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantieri anche specifiche;
  8. attività di responsabile dei lavori;
  9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
  10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

         L’art. 98 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel su menzionato art. 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

               Ai fini della individuazione  delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall’art. 98 comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentate dall’interpellante, pur non essendo esaustivo, siano coerente con le finalità normative.

              Le attività svolte devono far riferimento ai cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall’art 89 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni.

                                                                                                                                                                                       IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

                                                                                                                                                                                                         Ing. Giuseppe PIEGARI