CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 maggio 2013, n. 12520
Tributi – Acquisto prima casa – Imposta di registro – Agevolazioni – Contenzioso – Pendenza di altro giudizio con le stesse parti – Sospensione – Obbligo
Svolgimento del processo
F.T. acquistava un immobile con atto ai .rogiti notar Z. in data 13.3.2002, fruendo dell’ imposta di registro ad aliquota agevolata per la prima casa.
Nel dicembre 2002 rivendeva l’immobile e, nell’ottobre 2003, provvedeva ad acquistare un’altra casa di abitazione non di lusso.
Conseguentemente l’imposta pagata in relazione al primo acquisto veniva utilizzata a credito in relazione a quella della seconda compravendita, ai sensi dell’art. 7, 1° e 2° co., della l. n. 448 del 1998.
Sennonché l’agenzia delle entrate, ufficio di Padova, revocava i benefici concessi in relazione al primo acquisto.
E questo atto veniva impugnato dalla contribuente.
In consecuzione, l’agenzia delle entrate emetteva altresì un avviso di liquidazione in revoca del credito d’imposta come sopra utilizzato, recuperando la maggiore imposta asseritamente dovuta e irrogando le prescritte sanzioni.
La contribuente impugnava l’avviso di liquidazione, ma l’adita commissione tributaria provinciale di Padova respingeva il ricorso con sentenza poi confermata in appello.
Ricorre ora per cassazione F.T. con quattro motivi.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
E’ pregiudiziale l’esame del quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 39 del d. lgs. n. 546 del 1992 o dell’art. 295 c.p.c, dolendosi del fatto di non avere la commissione tributaria regionale disposto la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza della causa afferente la disposta revoca delle agevolazioni. Il motivo è fondato.
In base alla sentenza, la controversia in esame afferiva all’impugnazione di un avviso di liquidazione avente a oggetto la maggiore imposta (e le sanzioni) per il disconoscimento del credito derivante da un precedente acquisto ad aliquota agevolata, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 448 del 1998.
Sempre in base alla sentenza, peraltro, l’agevolazione de qua, da cui era scaturito il credito d’imposta, era stata a sua volta revocata con atto separato. E quest’atto era stato anch’ esso impugnato dalla contribuente.
Essendo la relativa controversia ancora al momento pendente, la commissione tributaria regionale ne ha dedotto la legittimità della pretesa di cui all’ avviso di liquidazione, non essendo possibile riconoscere il credito d’imposta se non dopo il passaggio in giudicato della eventuale separata decisione accertativa del diritto del contribuente di fruire della agevolazione che ne costituiva il presupposto.
Ma in tal modo la commissione regionale ha violato le disposizioni surrichiamate.
Difatti, come questa corte ha avuto modo di affermare, la circostanza implicita nell’argomentazione dell’impugnata sentenza – che il processo tributario sia strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi enumerati all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, onde l’oggetto del giudizio è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti, va coordinato con la sicura applicabilità al processo medesimo del disposto ex art. 295 c.p.c. (su cui v. tra le tante Sez. 5a n. 5366/05). Per cui, se è vero che la legittimità di un atto a contenuto concreto e autonomamente impugnabile non è suscettibile di delibazione in base a una cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale (art. 7, ultimo cpv., d.lgs. n. 546 del 1992), è tuttavia ammissibile – e anzi doverosa in condizioni del tipo di quelle che qui rilevano – la sospensione tra processi tributari, ex art. 295 c.p.c.
Tanto è stato da questa corte ritenuto, per esempio, nelle similari ipotesi in cui veniva in questione l’esito non definitivo della causa pregiudiziale concernente il rifiuto di riconoscimento del diritto alle agevolazioni per il Mezzogiorno, portata alla cognizione di altro giudice tributario (v. Sez. 5a n. 9999/06; n. 1248/06; n. 24408/05).
In base alla medesima ratio, devesi fissare il principio di diritto secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, il giudice, preso atto della pendenza di altro giudizio tra le stesse parti, avente a oggetto la revoca delle agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro per 1’acquisto della prima casa di abitazione, è tenuto a sospendere il processo concernente la legittimità dell’avviso dì liquidazione della maggiore imposta, e delle conseguenti sanzioni, emesso sotto il profilo della non spettanza del credito di cui all’art. 7 della L. n. 448 del 1998, relativamente all’acquisto di altra abitazione non di lusso entro un anno dall’ alienazione della prima, stante il carattere pregiudiziale del primo giudizio rispetto al secondo”.
L’impugnata sentenza, non essendo a ciò conformata, va cassata con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale provvedere in coerenza col principio anzidetto, ove sulla questione pregiudiziale non siasi già formato il giudicato.
I restanti motivi sono assorbiti.
II giudice di rinvio provvedere in ogni caso anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Veneto.