La Cassazione con la sentnza n. 13323 del 29 maggio 2013 interviene sull’imponibilità IRAP dei ricavi di un Studio associato con un solo collaboratore. Gli Ermellini hanno ritenuto troppo poco per considerare acclarata “l’esistenza di un’autonoma organizzazione” e per addebitare, di conseguenza, l’Irap.
A differenza di quanto sancito dai giudici di una Commissione tributaria regionale, le cui valutazioni vengono messe seriamente in dubbio dai giudici della Cassazione, che ritengono, invece, sia necessario un ulteriore approfondimento. In quanto i giudici tributari hanno identificato “una fattispecie astratta per la quale la autonoma organizzazione sarebbe incompatibile, in ogni caso, con la titolarità di uno studio professionale, gerito con beni irrisori e collaborazioni di terzi numericamente non consistenti, ciò non implicando la realizzazione del principio impositivo dell’Irap”, per i giudici della Cassazione, tale tesi è lacunosa e, soprattutto, non fondata su elementi probatori concreti. In quanto non risulta la documentazione su cui poggiare la “ricostruzione contabile circa l’affermata modestia della consistenza dei beni strumentali” e delle “spese per prestazioni di lavoro dipendente e collaboratori”. Inoltre perché si è scelta la strada della “irrilevanza dei vantaggi competitivi che discendono da tale modello”, ossia dalla struttura dello studio associato.
Pertanto gli Ermellini ritengono in ultima analisi che la “censura del tutto correttamente investe siffatto vizio della motivazione, dedotto in senso proprio come limite dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ. e dunque refluendo in una deduzione di carenza o contraddittorietà nella ricostruzione di essa. La C.T.R. invero non ha indicato né a quale documentazione abbia fatto riferimento l’attività istruttoria del merito, così da addivenire ad una ricostruzione controllabile circa l’affermata modestia della consistenza dei beni strumentali e spese per prestazioni di lavoro dipendente e collaboratori, né la portata dell’organizzazione dell’attività professionale in studio associato, omettendo così di spiegare per quali ragioni, ciononostante ed in ipotesi, il lavoro si prestava ad un giudizio di irrilevanza dei vantaggi competitivi che discendono da tale modello.
2. La sentenza va dunque cassata, in accoglimento del ricorso, con rinvio alla C.T.R. anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.”
Dubbi assolutamente rilevanti, dubbi che necessitano di una risposta, prima di decidere sul nodo dell’Irap: per questo motivo, la questione viene nuovamente riaffidata alla Commissione tributaria regionale.