CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2013, n. 22975
Tributi – IVA – Evasione – Patteggiamento – Confisca per equivalente – Legittimità
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato nei confronti di P. G. A., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena stabilita dall’accordo della parti, in aumento per la ritenuta continuazione su quella inflitta all’imputato con precedente pronuncia di condanna, in relazione al reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000, a lui ascritto per avere, in qualità di legale rappresentante della omonima ditta, omesso di versare all’erario entro il termine del 27 dicembre 2010 l’IVA riferita all’anno di imposta 2009, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per il complessivo importo di € 108.199,00.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione degli art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000, 1, comma 143, della L. n. 244/2007 e 322-ter c.p.
Con l’unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 322-ter c.p. dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero di beni, di cui l’imputato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
3. Con memoria depositata il 19/04/2013 il difensore dell’imputato, avv. B. M., ha dedotto la manifesta Infondatezza e conseguente inammissibilità del ricorso, non essendosi proceduto preventivamente al sequestro dei beni del P. e non essendo possibile nella sede di merito la individuazione di quelli da sottoporre alla misura ablatoria.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Il P.G. presso questa Corte, riportando principi di diritto già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha condivisibilmente osservato:
2.1 Che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l’integrale rinvio alle disposizioni di cui all’art. 322-ter del codice penale, contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica, potendosi, di conseguenza, applicare l’istituto della confisca per equivalente non soltanto in relazione al prezzo, ma anche al profitto del reato (sez. 3, 07/07/2010 n. 35807, RV 248618);
Che, più in particolare, con riferimento al reato di omesso versamento di ritenute certificate, il prezzo o il profitto del reato, in relazione al quale viene disposta la confisca, coincide con l’importo delle ritenute non versate (sez. 3, 08/11/2012 n. 45735, RV 253999);
Che la confisca, ai sensi dell’art. 322-ter c.p., deve essere disposta, oltre che nel caso di condanna, anche in quello di applicazione della pena su richiesta, a nulla rilevando che essa non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti, (cfr. sez. 2, sentenza n. 20046 del 04/02/2011, Marone, Rv. 249823).
3.1 In applicazione dei citati principi di diritto questa Corte ha inoltre precisato che le parti, nel cd. “patteggiamento”, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti, (sez. 2, sentenza n, 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Orbene, nel caso di omesso versamento delle somme dovute a titolo di IVA il profitto del reato, suscettibile di confisca per equivalente, coincide perfettamente con l’ammontare dell’IVA non versata, sicché non sussiste la necessità di alcun accertamento, nel contraddittorio delle parti, in ordine alla quantificazione del profitto del reato.
L’art. 322-ter, terzo comma, c.p. stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche alla sentenza di patteggiamento, risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui al commi 1 e 2 del citato art. 322-ter c.p.
Va aggiunto che, in tema di confisca obbligatoria, a nulla rileva il fatto che la misura non sia stata preceduta dal sequestro preventivo dei beni che ne verranno a formare oggetto, dovendo l’accertamento sul punto essere effettuato nel giudizio di merito ai sensi della disposizione citata, o, altrimenti, nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 676, comma 1, c.p.p..
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice di merito limitatamente alla omessa disposizione della confisca perché provveda su tale punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 - In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42195 depositata il 17 ottobre 2023 - In tema di confisca per equivalente del profitto nei reati tributari il credito non portato in detrazione nell'anno di competenza, e così sottratto alla…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 40071 depositata il 1° ottobre 2019 - La confisca per equivalente prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare e può avere ad oggetto anche i beni acquisiti al patrimonio…
- Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33717 depositata il 13 settembre 2022 - In tema di reati tributari la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24614 depositata il 1 settembre 2020 - In tema di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…