CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2013, n. 10772

Tributi (in generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) – Agevolazioni di carattere territoriale – Disposizioni speciali per particolari territori -In genere

Il processo

S. e S. s.r.l. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli 8.11.2006 che, in riforma della sentenza C.T.P. di Benevento n. 209/01/2004, ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità del recupero del credito d’imposta, previsto dalla legge n.388 del 2000 per le aree svantaggiate ed indebitamente fruite dal contribuente (per euro 37.994,79 con sanzioni per euro 10.673,64), avendo questi omesso di ottemperare nel termine del 28.2.2003 all’invio dei dati per la ricognizione degli investimenti realizzati. Trattandosi di soggetto che aveva conseguito in via automatica il contributo, sotto forma di credito d’imposta e prima del 8.7.2002, doveva invero applicarsi l’art.62, comma 1, lett. a), legge 27.12.2002, n.289, norma che nel frattempo – con l’ordinanza 24.3.2006 n.124 – superava il vaglio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, in particolare per il contrasto al principio di irretroattività, limitandosi la disposizione a regolare, con un apposito obbligo di comunicazione di dati e a pena di decadenza, prestazioni in capo al contribuente che avesse già conseguito il citato contributo.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ., avendo la corte erroneamente omesso di spiegare le ragioni per le quali, non era stata ritenuta meritevole di accoglimento la contestazione dell’avviso di recupero, dal momento che l’unico atto a tale scopo funzionale era quello individuato dall’art.36-ter del d.P.R. n.633 del 1972 ed altresì avendo la C.T.R. errato nel non motivare circa la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in caso di riattivazione ed ammodernamento di impianti esistenti e non di proprietà del contribuente, solo contando che essi fossero afferenti alla struttura produttiva.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ., avendo errato la C.T.R. a porre a base della sua decisione di accoglimento dell’appello un motivo d’impugnazione non introdotto dall’Ufficio, avendo questo revocato l’agevolazione per violazione da parte dei contribuente della regola di sospensione della fruizione del beneficio ai sensi dell’art. 1 del d.l. 12.11.2002, n.253 ed invero la C.T.R. considerato illegittimo il credito d’imposta utilizzato dalla società contribuente a causa del mancato invio del modello di comunicazione CVS.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 3 della legge 27.7.2000, n.212, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. avendo la legislazione fonte delle citate comunicazioni a carico del contribuente (art.62 L. 27.12.2002, n.289 e con riguardo al d.l. non convertito n. 253 del 2002) imposto a questi degli adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, cosi contrastando con lo Statuto del contribuente ed il principio di irretroattività della legge nuova.

1. Il primo motivo, sostanziante un vizio di motivazione ma non concluso con alcuna sintesi della questione posta, è inammissibile, in relazione al principio per cui tale censura ricorre “ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. … qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigente deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito” (Cass. 24255/2011; 27680/2009).

2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel segnalare una discrasia tra la ragione di revoca del credito d’imposta (riferita all’utilizzo del credito stesso nel periodo di sospensione) e la sentenza d’accoglimento dell’appello dell’Ufficio (asseritamente resa per mancato invio del modello CVS da parte del contribuente), conclude poi la censura con un quesito generico, nel quale si invoca — con una formula di mero interpello – la scelta fra il rispetto di una regola di pronuncia attagliata ai motivi di ricorso ovvero con attingimento da fatti costitutivi posti dal giudice stesso, senza dunque realizzare il necessario livello di specificità che permetta “alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale” (Cass. 3530/2012; 11535/2008). In ogni caso, dalla premessa della pronuncia impugnata, in cui è espresso il richiamo alla circostanza dell’indebito utilizzo del credito d’imposta, alla parte motiva iniziale, in cui la C.T.R. puntualizza che la sospensione temporanea dell’agevolazione refluisce in una legittima doverosa astensione da compensazioni con detto credito, si evince che la revoca dell’agevolazione intervenne a carico della società ricorrente in virtù dell’omessa ottemperanza alla complessiva prestazione cedente a carico del contribuente allorché il legislatore passò dal sistema della fruizione automatica del beneficio al suo controllo, intermediato da atti di documentazione dell’investimento comunicati dal beneficiario originario ed accompagnato da un regime transitorio di preclusione all’utilizzo del credito stesso. Tale parte non è aggredita dalla società in modo diretto, detta omissione determinando la conseguente inammissibilità ulteriore del motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte non fondato. Un primo rilievo si colloca all’altezza del rapporto fra il complesso delle doglianze sviluppate nel motivo ed il tenore finale del quesito di diritto che, genericamente censurando una complessa violazione degli artt.10 e 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, ne reclama il rispetto tanto per i rapporti con l’Amministrazione che per quelli tra contribuente e giudice tributario, senza tuttavia precisare quale specifica violazione sia stata commessa in sentenza, quale diversa regola giuridica doveva essere resa dalla C.T.R. e per quali ragioni a sostegno, così rivelandosi, oltre che generico, anche inammissibile per la struttura di mero interpello. Va invero ribadito, secondo un indirizzo cui questo Collego intende dare continuità, che “ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo.” (Cass. 3530/2012; 11535/2008). In ogni caso, già questa Corte ha ricordato come il credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate era stato dapprima attribuito in via automatica dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi eliminato dall’art. 10 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, quindi procedimentalizzato dall’art. 1 del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, non convertito, con la fissazione a pena di decadenza del termine del 31 gennaio 2003, successivamente prorogato dall’art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 fino al 28 febbraio 2003, per comunicare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, e ciò al fine di prevenire comportamenti elusivi. Tale iter ha permesso così a Cass. n. 5324/2012 di precisare che “la disposizione di cui all’art. 3, comma secondo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che fissa il termine minimo di sessanta giorni per l’effettuazione degli adempimenti da parte del contribuente, non ha uno specifico fondamento costituzionale, né il termine da essa stabilito attiene all’esercizio del diritto di difesa” conseguendone “che il rapido susseguirsi di disposizioni aventi forza di legge non rispettose del termine indicato determina il verificarsi di una normale vicenda di successione di leggi nel tempo “. Da ciò consegue, per tale parte, anche l’infondatezza del motivo, sul presupposto della indefettibilità del rispetto del termine di comunicazione del contenuto e la natura dell’investimento effettuato, trattandosi di termine posto da una norma primaria ed essendo stato ogni “interessato … posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa” (Cass. 19692/2012).

4. Il ricorso va pertanto rigettato, ai sensi di cui in motivazione, con compensazione delle spese del procedimento di legittimità, stante la maturazione solo recente dell’indirizzo confermativo della doverosità, ai sensi di cui in motivazione, dell’invio dei dati per la ricognizione degli investimenti effettuati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.