La Cassazione con la sentenza n. 12923 del 24 maggio 2013 è intervenuta in tema di licenziamento illegittimo statuendo, riguardo ad una vicenda cui è applicabile la disciplina ante Riforma Fornero, che il dipendente reintegrato dal giudice ha diritto al pagamento di un particolare emolumento di natura contrattuale, denominato Ped (posizione economica differenziata), anche qualora l’interessato abbia optato per il riconoscimento delle 15 mensilità in luogo della reintegra.
Gli Ermellini in modo esplicito ha chiarito che l’esercizio dell’opzione sostitutiva determina la risoluzione ex nunc del rapporto lavorativo senza pregiudicare il diritto al riconoscimento, per il periodo anteriore, della retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato.
Infatti per i giudici di legittimità anche qualora l’interessato abbia optato per il riconoscimento delle 15 mensilità in luogo della reintegra riconoscono al lavoratore il diritto al riconoscimento economico previsto dall’ex art. 4 CCNL per i dipendenti di P.I. S.p.A.
I giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza in commento evidenziano che la “Corte territoriale non ha esaminato il motivo di gravame concernente l’interpretazione della citata clausola contrattuale perché l’ha ritenuto assorbito dal rilievo che l’opzione avrebbe comunque interrotto il nesso causale fra l’assenza dal servizio del M. e il colpevole contegno datoriale che non gli aveva consentito di essere effettivamente presente al lavoro, nel senso che sarebbe stato lo stesso interessato, con la propria scelta ex art. 18 co. 5° Stat., a determinare l’insussistenza del presupposto costitutivo della pretesa azionata.
Va invece notato che la summenzionata opzione – non facendo venir meno la ricostituzione, retroattiva, del rapporto di lavoro, ma limitandosi a determinarne la risoluzione alla data in cui viene manifestata (v., più di recente, Cass. 28.1.13 n. 1810 e Cass. 20.9.12 n. 16228) – non potrebbe mai interrompere il nesso causale di un evento in senso giuridico (la ricostituzione retroattiva del rapporto) già verificatosi con la sentenza di reintegra e neppure di un evento in senso storico-fenomenico (la materiale assenza dal servizio del ricorrente per inadempimento della società) anch’esso già prodottosi alle due date rilevanti ai fini dell’attribuzione delle PED (1°.7.97 e 1°.1.98).”