La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8323 del 04 aprile 2013 in materia di determinazione della base imponibile su cui calcolare i diritti doganali ha chiarito che qualora il lavoratore risulti prestare la sua opera in presenza di un contratto di agenzia ma svolga in concreto la propria attività in analogia ad una prestazione di tipo subordinato, il recesso dal contratto andrà considerato licenziamento.
La vicenda ha avuto inizio dai controlli a posteriori a cui sono stati sottoposti dall’Agenzia delle dogane le dichiarazioni doganali e, avendo accertato una rilevante differenza in metri cubi fra la quantità delle merce dichiarata in bolletta ed in fattura da un lato e la quantità evincibile dalla documentazione accompagnatoria dall’altro, ritenne variato anche il valore complessivo di ogni importazione, provvedendo a riliquidare i corrispondenti maggiori diritti doganali mediante avvisi di accertamento.
La società ricorreva alla commissione tributaria provinciale con distinti ricorsi li respinse dopo averli riuniti e la commissione tributaria regionale, a seguito dell’appello della contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado.
La società ricorre per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.
Nello specifico gli Ermellini hanno precisato che il codice doganale comunitario abbia stabilito con gli articoli 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e perché il regolamento attuativo del codice abbia predisposto una apposita disciplina, regolata dall’art. 181 bis, qualora le autorità doganali abbiano «fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale»; in questo caso, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l’autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall’articolo 29.
Pertanto per i giudici della Suprema Corte ritiene fondata la censura assume la rilevanza di argomento in diritto a sostegno della censura principale, calibrata sulla violazione del sistema contemplato dal codice doganale comunitario per la determinazione del valore delle merci. Non è in conseguenza applicabile il consolidato orientamento della Corte, secondo cui il processo tributario, strutturato come un giudizio di impugnazione dell’atto impostavo emesso dall’amministrazione finanziaria, non consente di far valere per la prima volta in giudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo della pretesa tributaria (ossia la causa petendi) che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall’avviso di accertamento: nel nostro caso, non viene in considerazione un autonomo fatto costitutivo, bensì una ragione in diritto dedotta a sostegno del fatto costitutivo dato dalla violazione delle regole di determinazione del valore delle merci.